#1 Inviato 20 Marzo, 2014 Può un condomino usucapire un locale ricavato scavando sotto la sua abitazione senza alcuna autorizzazione condominiale e già da tempo dallo stesso accatastato facendo salvi i diritti dei terzi? Grazie
#2 Inviato 20 Marzo, 2014 Forse c'è un malinteso di base: non lo può usucapire in maniera automatica. Ma solo a seguito di accertamento e accoglimento di una domanda giudiziale. Ovvero: il tizio deve rivolgersi al tribunale e sarà un giudice a convalidare l'usucapione o meno. In difetto, il tizio non può accampare alcun diritto sul sottosuolo. Peraltro, come puoi leggere sull'articolo del Sole, il possesso non deve essere clandestino. Ciò in quanto, se lo fosse, il proprietario spossessato non avrebbe modo di esercitare i suoi diritti nei termini previsti, non essendo a conoscenza dell'evento. L'accatastamento conta a mio avviso poco e anche nei confronti dei diritti dei terzi.
#3 Inviato 22 Marzo, 2014 In effetti ha fatto istanza di mediazione acche' venga accertata l'usucapione del bene... i condomini dovrebbero convalidare il possesso ultraventennale ai fini dell'acquisto della proprieta'... Puo' farlo?
#4 Inviato 22 Marzo, 2014 Si, e probabilmente soccomberà perché ha scelto il rito sbagliato: i condomini non possono convalidare proprio un bel nulla. La convalida di usucapione è possibile solo con istanza presso il giudice. Saluti 🙂
#5 Inviato 23 Marzo, 2014 @ lelanpa Se questo condomino non era proprietario del sottosuolo, voi condomini potete richiedere il ripristino originale, ovvero come era prima dell'esecuzione dello scavo. Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente da detto art. 1117, va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio. L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini. (Cass. 23 dicembre 1994 - n. 11138)
#6 Inviato 23 Marzo, 2014 @ lelanpa Se questo condomino non era proprietario del sottosuolo, voi condomini potete richiedere il ripristino originale, ovvero come era prima dell'esecuzione dello scavo. Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 c.c., il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente da detto art. 1117, va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio. L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini. (Cass. 23 dicembre 1994 - n. 11138) Se fosse stato già proprietario non avrebbe menzionato l'usucapione.
#7 Inviato 23 Marzo, 2014 Resta comunque il fatto che i condomini possono richiedere il ripristino dello stato precedente allo scavo, per le motivazioni scritte sulla sentenza.
#8 Inviato 23 Marzo, 2014 Resta comunque il fatto che i condomini possono richiedere il ripristino dello stato precedente allo scavo, per le motivazioni scritte sulla sentenza. Mi pare che la domanda di lelanpao riguardasse un usucapione, non una richiesta di ripristino. Inoltre, mi sa che se è stata avviata una mediazione che forse evolverà in giudizio civile, il loro avvocato saprà bene cosa si possa chiedere o no.
#9 Inviato 23 Marzo, 2014 Mi pare che la domanda di lelanpao riguardasse un usucapione, non una richiesta di ripristino. Inoltre, mi sa che se è stata avviata una mediazione che forse evolverà in giudizio civile, il loro avvocato saprà bene cosa si possa chiedere o no.Ho scritto che "possono" non "devono", era un suggerimento in più di quanto chiesto.