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annamariaz4

Usucapione bene condominiale

Il fatto stesso di pagare seppur minime tasse di proprietà su beni condominiali comuni, implicano il "possesso" di tutti. Quindi non si può dimostrare l'usucapione.

Certo occorre distinguere i casi.

Se si dimostra di aver posseduto in via esclusiva il bene comune, i restanti condòmini sono stati avvisati e ne sono consapevoli, si puo usucapire.

Come evidenziato nel link indicato da Tullio Ts

Certo occorre distinguere i casi.

Se si dimostra di aver posseduto in via esclusiva il bene comune, i restanti condòmini sono stati avvisati e ne sono consapevoli, si puo usucapire.

Come evidenziato nel link indicato da Tullio Ts

Infatti;

Anche una parte comune dell'edificio condominiale, ove sia suscettibile di possesso esclusivo, può essere oggetto di usucapione in favore di taluno dei condomini, e quindi sottratta al regime della comunione, purché l'utilizzazione da parte di un compartecipante sia tale da determinare un mutamento del titolo del possesso, in presenza di atti integranti un comportamento durevole; tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui.

Cass., 25-05-1984, n. 3236

Il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso solo quando si traduca in un suo possesso di tipo esclusivo, con riguardo sia al corpus sia all'animus, incompatibile con la possibilità degli altri condomini di far uso del bene medesimo.

Cass., 16-07-1983, n. 4908

Anche una parte comune dell'edificio condominiale, ove sia suscettibile di possesso esclusivo, può essere oggetto di usucapione in favore di taluno dei condomini, e quindi sottratta al regime della comunione, purché l'utilizzazione da parte di un compartecipante sia tale da determinare un mutamento del titolo del possesso, in presenza di atti integranti un comportamento durevole; tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui.

Cass., 25-05-1984, n. 3236

Il comproprietario che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione, deve dimostrare di avere usato detto bene, avendone il possesso esclusivo, inteso questo come costituito sia dal corpus che dall'animus, oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, tale possesso si presume, ovvero, qualora abbia successivamente esteso il proprio diritto, deve provare di avere, da un determinato momento, sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini e di avere, quindi, esercitato il relativo possesso esclusivo per tutto il periodo richiesto ai fini della usucapione.

Cass., 18-08-1986, n. 5079

Se per 20 anni una persona ha utilizzato un bene comune senza pagare alcunché e senza che nessuno degli aventi diritto si sia opposto sì, logico che tutto ciò vada dimostrato...

Se, pr esempio, il condomino X ha utilizzato il sottoscala come proprio magazzino e lo ha fatto in modo esclusivo (aveva solo lui accesso al vano)per vent'anni e nessuno degli altri condomini si è opposto, beh c'è la possibilità che il condomino X possa usucapire il bene; va da se che se quel bene diventa di proprietà esclusiva anche le tabelle millesimali vanno cambiate.

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