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Miti44

Uso tetto condominiale

Abbiamo casualmente appurato che l'amministratore ha autorizzato alcuni condomini ad utilizzare il tetto condominiale per mettere pannelli solari senza averne informato l'assemblea condominiale. Che cosa possiamo fare? È possibile richiederne la rimozione o un indennizzo ?

Grazie.

Cordiali saluti

Miti44

Abbiamo casualmente appurato che l'amministratore ha autorizzato alcuni condomini ad utilizzare il tetto condominiale per mettere pannelli solari senza averne informato l'assemblea condominiale. Che cosa possiamo fare? È possibile richiederne la rimozione o un indennizzo ?

Grazie.

Cordiali saluti

Miti44

Fatto salvo i condomini non abbiano occupato più superficie di quanto tutti gli altri possono fare, l'aver utilizzato parte del tetto è regolare in virtù dell'art. 1102 cc.

Ovvero chi utilizza il tetto per i pannelli, deve lasciare libero tanto tetto da accontentare tutti gli altri, fatto salvo che gli altri non rinunciano al loro diritto.

L'art.1122, comma 3 C.C. prevede che l'interessato debba richiedere autorizzazione preventiva al Condominio per garantire la proporzionalità dell'utilizzo del tetto condominiale ma nel nostro caso ciò non è avvenuto!!

L'art.1122, comma 3 C.C. prevede che l'interessato debba richiedere autorizzazione preventiva al Condominio per garantire la proporzionalità dell'utilizzo del tetto condominiale ma nel nostro caso ciò non è avvenuto!!
L'art. 1122 cc ha solo 2 commi;

 

cc Art. 1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale.

1° comma - Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

2° comma - In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

Forse devo fare riferimento all'art 1122bis ma resta il problema che l'amministratore non ha informato il condominio!

art 1122 bis omissis

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Il 1122 bis completo riporta anche:

 

"L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma (ovvero per produzione di energia), provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali."

Quindi non sembrerebbe automatico l'uso indiscriminato di qualsiasi superficie ma occorre che l'assemblea si pronunci per garantire il pari uso già esistente (in atto).

 

Ciao

Entrambe le risposte sono corrette, d'altronde fanno riferimento ad articoli del codice civile.

 

Prendendoli tutti insieme, si deduce che l'autorizzazione non è richiesta, che l'amministratore deve essere messo a conoscenza delle intenzioni ed a sua volta deve informarne i condòmini che riuniti in assemblea, deliberano riguardo la ripartizione da utilizzare, al fine di consentire altri condòmini ad eseguire la medesima installazione in momenti successivi e accertarsi che il progetto non causi danni al condominio a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.

 

Abbiamo casualmente appurato che l'amministratore ha autorizzato alcuni condomini ad utilizzare il tetto condominiale per mettere pannelli solari senza averne informato l'assemblea condominiale. Che cosa possiamo fare? È possibile richiederne la rimozione o un indennizzo ?

Grazie.

Cordiali saluti

Miti44

L'amministratore non deve autorizzare l'installazione dei pannelli solari, in quanto, come disposto dall'art. 1122bis Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

 

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. (art. 1102 codice civile)

 

Il secondo comma dell'articolo 1122 dispone che il condòmino che voglia eseguire opere sulle parti comuni, debba in ogni caso darne preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

 

Ciò che puoi lamentare all'amministratore è proprio il non avere convocato una assemblea straordinaria per informare i condòmini dell'installazione dei pannelli solari e deliberare, non l'autorizzazione alle opere (che non è richiesta), bensì la prescrizione, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio), di adeguate modalità alternative di esecuzione o l'imposizione di cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.

 

La stessa assemblea, ai fini dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

 

Ciò che potete fare è accertarvi che siano state rispettate le condizioni suddette e, se così non fosse, ad esempio se lo spazio utilizzato non consente ad altri di fare lo stesso, chiedere che il condòmino usi solo lo spazio che gli compete ed in caso riceviate dei danni, chiedere un risarcimento.

Grazie a tutti per il contributo! Per aprire lucernari e terrazzi sul tetto comune si deve ugualmente informare l'assemblea condominiale?

Grazie a tutti per il contributo! Per aprire lucernari e terrazzi sul tetto comune si deve ugualmente informare l'assemblea condominiale?
Si deve informare l'amministratore il quale dovrà riferire all'assemblea.

--> vedi post #4, art. 1122 2° comma

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