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siponto

USO ESCLUSIVO SPAZIO COMUNE

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Buongiorno,

prima di porre il quesito vorrei spiegare come stanno le cose.

Nel mio condominio,ci sono dei condomini ai quali per errore del costruttore sono stati attribuiti millesimali interni(parte della scalinata comune) quelli che dovevano essere esterni. Nell'assemblea condominiale  di ottobre 2018 è stato dato mandato all'amministratore di chiedere al costruttore il ricalcolo dei millesimali ..... l'amministratore ha mandato la lettera con richiesta al costruttore .....senza mai fare un sollecito, ad oggi sono venuta a sapere che il ricalcolo è stato fatto a gennaio 2020 ma l'amministratore ha ricevuto le tabelle a metà maggio 2020 ma  non ne ha dato ancora  comunicazione ai condomini.

Nel frattempo alcuni condomini hanno chiesto l'uso esclusivo dello spazio per cui pagano i millesimali errati .(cioè pagano millesimali da interno quando invece dovrebbero pagare da esterno) Vorrebbero chiudere con porte  l'area antistante il loro ingresso e non solo, qualcuno  vorrebbe chiudere addirittura anche l'area dà accesso all'armadio con contatori comuni e corridoio che va verso una porta finestra. Premesso tutto ciò, vi chiedo:

 1) l'amministratore che non ha comunicato l'avvenuto ricalcolo delle tabelle millesimali  è passibile di denuncia?

 2) l'amministratore può convocare un'assemblea straordinaria voluta dai condomini interessati all'uso esclusivo dello spazio antistante l'ingresso dell'abitazione per il quale pagano le spese su millesimali interni e non esterni visto che il ricalcolo è stato fatto ma non è stato reso noto ai condomini?

   Spero di essere stata chiara .......grazie

 

siponto dice:

1) l'amministratore che non ha comunicato l'avvenuto ricalcolo delle tabelle millesimali  è passibile di denuncia?

Il costruttore ha comunicato le nuove tabelle ma queste devono essere presentate in assemblea ed approvate con la maggiroanza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi, visto che si tratta di modifica  a causa di errore.

Sollecitate l'amministratore a convocare l'assemblea e se temporeggia autoconvocatevi e deliberate anche senza la presenza dell'amministratore.

 

siponto dice:

 2) l'amministratore può convocare un'assemblea straordinaria voluta dai condomini interessati all'uso esclusivo dello spazio antistante l'ingresso dell'abitazione per il quale pagano le spese su millesimali interni e non esterni visto che il ricalcolo è stato fatto ma non è stato reso noto ai condomini?

A richiesta degli interessati l'amministratore può sicuramente convocare l'assemblea ma per concedere l'uso esclusivo di una parte comune è necessaria una CONVENZIONE firmata da tutti i condòmini, nessuno escluso.

Se poi questo diritto lo si vuol far valere anche sui futuri acquirenti, tale CONVENZIONE dovrà essere trascritta ai Pubblici Registri Immobiliari.

E' sufficiente l'opposizione di anche un solo condòmino affinchè l'uso esclusivo sia negato.

siponto dice:

Per non aver reso noto ai condomini le tabelle millesimali ricalcolate

Che tipo di reato sarebbe?

Leonardo53 dice:

Il costruttore ha comunicato le nuove tabelle ma queste devono essere presentate in assemblea ed approvate con la maggiroanza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi, visto che si tratta di modifica  a causa di errore.

Sollecitate l'amministratore a convocare l'assemblea e se temporeggia autoconvocatevi e deliberate anche senza la presenza dell'amministratore.

 

A richiesta degli interessati l'amministratore può sicuramente convocare l'assemblea ma per concedere l'uso esclusivo di una parte comune è necessaria una CONVENZIONE firmata da tutti i condòmini, nessuno escluso.

Se poi questo diritto lo si vuol far valere anche sui futuri acquirenti, tale CONVENZIONE dovrà essere trascritta ai Pubblici Registri Immobiliari.

E' sufficiente l'opposizione di anche un solo condòmino affinchè l'uso esclusivo sia negato.

Mi può dare dei riferimenti normativi per  la concessione dell'uso esclusivo  a riguardo della convenzione firmata da tutti i condomini

siponto dice:

Mi può dare dei riferimenti normativi per  la concessione dell'uso esclusivo  a riguardo della convenzione firmata da tutti i condomini

cc Art. 1102 2° comma;

 

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Modificato da Tullio01
siponto dice:

Mi può dare dei riferimenti normativi per  la concessione dell'uso esclusivo  a riguardo della convenzione firmata da tutti i condomini

Articolo 1108 c.c.

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.

È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Leonardo53 dice:

Articolo 1108 c.c.

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.

È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Questo è valido anche se le tabelle millesimali ricalcolate non dovessero essere approvate?

siponto dice:

Questo è valido anche se le tabelle millesimali ricalcolate non dovessero essere approvate?

Si è sempre valido perchè si tratta di concedere un diritto reale ad un singolo di una parte comune.

L'articolo da me citato è chiaro:
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune

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