Vai al contenuto
UnPazzoCondominio

Unico Condominio fatto ad L con due scale: ripartizione spese tetto

Salve a tutti, propongo alla vostra attenzione una questione che sta scaldando non poco gli animi del condominio in cui vivo.

Si tratta di un unico condominio composto da una palazzina a forma di L, con due scale una per lato della L, che per comodità chiamerò lato A e lato B, con ingressi separati, che condividono il cortile condominiale ed i servizi di acqua/riscaldamento.

Essendo un unico tetto non separato che corre sopra entrambe le scale, a fronte di lavori di rifacimento della parte del tetto che insiste sul lato A (non praticabile e quindi non usufruibile da nessun condomino) ho i seguenti dubbi:

- Come dovrebbero essere ripartite le spese?

- è corretta una ripartizione delle spese fra tutti i condomini di entrambe le scale, anche quelli che non hanno gli appartamenti sotto al punto da riparare?

- Nel caso in cui la spesa vada ripartita solo fra gli abitanti della scala interessata, se il punto da riparare è esiguo ed interessa solo una piccola porzione di tetto che va a coprire la metà dei condomini della suddetta scala(ogni piano ha due appartamenti), è possibile ripartire la spesa solo fra la metà interessata o deve pagare comunque tutta la scala?

- Gli appartamenti del primo piano e dell'ultimo della scala A hanno una stanza aggiuntiva si "insinua" sotto al tetto B, nel caso debbano partecipare alle spese di rifacimento del tetto sopra A, al fine di ripartire le spese il loro appartamento va considerato come unica realtà o bisogna sottrarre la stanza coperta dal tetto B? Stesso dubbio al contrario, devono partecipare alle spese per il rifacimento del tetto B?

 

Cercando di mantenere la sanità mentale in attesa della vostra risposta, porgo cordiali saluti.

La spesa per la manutenzione del tetto deve essere ripartita tra tutti i condomini serviti da tale struttura, in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo ( Trib. Roma, sent. n. 18080 del 12.09.2013; Cass., sent. n. 5064 del 29.04.1993).

Nel supercondominio, se per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica, risulta che tutti i condomini sono interessati alla riparazione del tetto (magari perché vi è installata la centrale termica), alla spesa devono contribuire tutti, e non solo i condomini di questo specifico edificio (Corte App. Milano, 17.01.1992).

Grazie della celere risposta, ma ho ancora un dubbio: il tetto, unico e non diviso, che copre completamente il Palazzo e le relative due scale, viene quindi considerato come di proprietà di tutti i condomini, a prescindere dal fatto che li copra o meno?

Se il tetto è unico tutti i condomini devono contribuire, non importa se la riparazione da fare si trova sull'altro lato dello stabile di una o più u.i.

Il tetto è parte comune (art. 1117 c.c.) nella misura in cui non esista una diversa convenzione cioè non ci sia un titolo (regolamento contrattuale o rogito) che disponga diversamente.

Nel primo caso, la spesa va ripartita tra tutti, per millesimi di proprietà; nel secondo, solo tra coloro che ne risultano coperti in proporzione alla copertura stessa.

Quindi salvo diversa convenzione (regolamento condominio, accordi contrattuali ecc.) i lavori devono essere pagati da entrambe le scale, perfetto, vi ringrazio

×