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a.fiorilla

Un condomino vuole rifare solo la sua parte di facciata

Nel mio condominio siamo in 6 e stiamo affrontando le spese per una manutenzione straordinaria del tetto, che verrà rifatto. Durante questi lavori sarà allestito un ponteggio. Uno dei condomini ha proposto di approfittare del ponteggio per ritinteggiare la facciata...abbiamo fatto fare dei preventivi ma il rifacimento della facciata è oneroso e i restanti 5 condomini non siamo d'accordo, viste le spese che stiamo affrontando per il tetto e visto che la facciata non è perfetta ma non ci sono rischi di cedimento di intonaco o cose simili. Il condomino in questione vuole rifare solo la sua parte di facciata...è possibile che lo faccia? E se rifà solo la sua parte dobbiamo contribuire tutti? In assemblea cmq si è votato 1 favorevole e 5 contrari...

no.

nessuno può fare interventi sulle parti comuni del fabbricato a meno che non siano urgenti e necessari.

questa condizione deve essere oggettiva e resa nota all'amministratore e ad alcuni condomini (non è una opinioine personale, ma un fatto concreto).

No, la facciata o si fa tutta o non si fa.

ciao

Se il soggetto intenzionato > Il condomino in questione che vuole rifare solo la sua parte di facciata esegue la tinteggiatura solo a sue spese e se usa una cromia identica a quella già in essere .....io credo che non ci siano problemi.

 

L'unico problema potrebbe essere il decoro.

Usando una cromia identica a quella già in essere, certo la sua unità si evidenzierà per la maggiore "compostezza" e in questo non credo che ciò inciderà sul decoro architettonico, anzi ne migliora il decoro.

 

idem per "paul Cayard"

ciao

Se il soggetto intenzionato > Il condomino in questione che vuole rifare solo la sua parte di facciata esegue la tinteggiatura solo a sue spese e se usa una cromia identica a quella già in essere .....io credo che non ci siano problemi.

 

L'unico problema potrebbe essere il decoro.

Usando una cromia identica a quella già in essere, certo la sua unità si evidenzierà per la maggiore "compostezza" e in questo non credo che ciò inciderà sul decoro architettonico, anzi ne migliora il decoro.

non sono d'accordo.

è una parte comune condominiale e la sua gestione (buona o cattiva che sia) la decide l'assemblea.

che tra l'altro pare abbia già negato il consenso.

le opinioni soni tutte accettabili, ma sulle parti comuni non decide il singolo.

Già .....pare che l'assemblea abbia già negato il consenso, ma solo per ragioni economiche!

Il soggetto in questione potrebbe tirare in ballo l'art 1102 del cc la dove ciò che si fa sulle parti comuni è consentito a condizione che non si impedisca agli altri di fare analoga cosa.

 

Che si sappia ci sono sentenze in merito ?

Già .....pare che l'assemblea abbia già negato il consenso, ma solo per ragioni economiche!

Il soggetto in questione potrebbe tirare in ballo l'art 1102 del cc la dove ciò che si fa sulle parti comuni è consentito a condizione che non si impedisca agli altri di fare analoga cosa.

 

Che si sappia ci sono sentenze in merito ?

 

non per gli interventi sulle parti comuni, ma per l'utilizzo delle parti comuni.

 

tra l'altro, visto che il lavoro è su parte comune, il committente dovrebbe essere il condominio, la fattura intestata al condominio, il pagamento fatto dal condominio e la ripartizione della spesa tra tutti i condomini secondo tabella di proprietà.

Art. 1102. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Ripeto, ci sono sentenze in merito ?

Altrimenti possiamo discutere pure sino a domani, ma senza riferimenti in tal senso resteremo solamente in un ambito di opinioni personali !

Ok, sono un pò confusa...ma sembra che cmq in parte il condomino può trovare un'appiglio per rifare la sua parte di facciata a SUE SPESE, ho ben capito? E in tutto questo, in quanto l'amministratore è un condomino, ha lui delle responsabilità legali in cui potrebbe incorrere o no? l'amministratore non ha degli obblighi verso la maggioranza dell'assemblea? Scusate l'ignoranza....

Ok, sono un pò confusa...ma sembra che cmq in parte il condomino può trovare un'appiglio per rifare la sua parte di facciata a SUE SPESE, ho ben capito? E in tutto questo, in quanto l'amministratore è un condomino, ha lui delle responsabilità legali in cui potrebbe incorrere o no? l'amministratore non ha degli obblighi verso la maggioranza dell'assemblea? Scusate l'ignoranza....

Perdonami.....ma se lo fa a sue spese e nel completo decoro cromatico dell'intero stabile, a voi altri cosa importa. Siete per caso gelosi che lui si dipinge e voi no!

Nei confronti dell'amministratore ha/avrebbe solo l'obbligo di comunicare.

 

ps da notare che se, per esempio, tra 6 mesi l'assemblea delibera di dipingere tutto lui sarebbe, ovviamente, obbligato a contribuire.

Con un ovvio difetto economico a suo discapito....ti pare

No, no è questione di gelosia ahah...è solo per capire e per tutelarci noi condomini e l'amministratore. Siccome ho sempre sentito parlare di parte comune, non volevo rischiare di ritrovarmi nella situazione in cui: " io ho rifatto parte della facciata, ma siccome è parte comune dovete contribuire tutti ". Inoltre il condomino ci ha già detto che sistema la sua parte ADESSO E A SUE SPESE, ma che il giorno che tutti gli altri decideremo di rifare la facciata non dovremo neanche cercarlo. In base a tutto ciò volevo vederci chiaro, per sapere come comportarmi ora e in futuro...e poter fare presente a lui lo stesso.

Per quanto realizzare a sue spese.....basta che rileggi il riportato art 1102, precedente.

 

Per quanto riquadra assolutamente no lui è obbligato a partecipare con la propria quota millesimale, qui è lui in torto.

In mancanza di una sua non partecipazione l'amministratore lo obbligherà con gli strumenti a sua disposizione

Qui vorrei aprire una parentesi per "MIChris" e fargli notare che i post, 5 e 7, di cui ha manifestato la propria preferenza e gradimento sono stati smentiti dai post che sono stati creati poi successivamente.

Nel contempo lo inviterei a partecipare direttamente

ps da notare che se, per esempio, tra 6 mesi l'assemblea delibera di dipingere tutto lui sarebbe, ovviamente, obbligato a contribuire.

Con un ovvio difetto economico a suo discapito....ti pare

Infatti questo potrebbe accadere magari non subito, tra sei mesi come dici o fra un anno, ma dovrà contribuire quota parte.
Art. 1102. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Ripeto, ci sono sentenze in merito ?

Altrimenti possiamo discutere pure sino a domani, ma senza riferimenti in tal senso resteremo solamente in un ambito di opinioni personali !

hai ragione.

tu dici che quello è un uso della cosa comune ("A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.")(parimenti uso) mentre io dico che quello è un intervento sulla cosa comune (... " Trib. Roma Sez. V, 22-09-2011). Per tali motivi devono così ritenersi vietati e quindi lesivi, tutti quegli interventi sulla facciata che possano comportare una disarmonia dell’insieme ed un conseguente deprezzamento dell’intero stabile")

Quindi è a discrezione del condomino....o aspetta direttamente che i lavori vengano fatti insieme agli altri condomini in un secondo momento, oppure se fino a quel momento vuole la sua parte di facciata pulita si avvale dell' art.1102 e fa tutto a sue spese. Consapevole che è una cosa temporanea finchè la facciata non verrà fatta per intero. Giustamente se ha la possibilità economica e non reca danno nè ai condomini nè al decoro dell'edificio, è libero di farlo.

Quindi è a discrezione del condomino....o aspetta direttamente che i lavori vengano fatti insieme agli altri condomini in un secondo momento, oppure se fino a quel momento vuole la sua parte di facciata pulita si avvale dell' art.1102 e fa tutto a sue spese. Consapevole che è una cosa temporanea finchè la facciata non verrà fatta per intero. Giustamente se ha la possibilità economica e non reca danno nè ai condomini nè al decoro dell'edificio, è libero di farlo.
Infatti;

 

cc Art. 1134. Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

hai ragione.

tu dici che quello è un uso della cosa comune ("A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.")(parimenti uso) mentre io dico che quello è un intervento sulla cosa comune

Lui sta o vuole dipingere quindi compie un intervento sulla cosa comune (non vedo come in tal modo lo possa usare), quindi entrambi interpretiamo nell'analogo modo. Non a caso avevo evidenziato in blu proprio quella parte.

 

(... " Trib. Roma Sez. V, 22-09-2011). Per tali motivi devono così ritenersi vietati e quindi lesivi, tutti quegli interventi sulla facciata che possano comportare una disarmonia dell’insieme ed un conseguente deprezzamento dell’intero stabile").

Qui molto bene, quindi un riferimento di sentenza esiste !

Credo che comunque entriamo in un contesto similare al decoro chi lo decise se c'è disarmonia.....solamente il giudice, credo.

Idem per non credo che dipingere solamente una unita in modo armonico dal punto di vista cromatico determini deprezzamento......forse il contrario[/size]

 

- - - Aggiornato - - -

 

Infatti;

 

cc Art. 1134. Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

d'accordissimo!

... chi lo decise se c'è disarmonia.....solamente il giudice, credo.

... dipingere solamente una unita in modo armonico dal punto di vista cromatico determini deprezzamento......forse il contrario

certo, anche la seconda parte però la decide un giudice.

 

personalmente tenderei ad evitare che un edificio diventi una specie di patchwork, per cui se il condòmino crede di poter agire, lo faccia (come potrebbe farlo anche un altro con una visione leggermente diversa circa la cromaticità), poi qualcuno deciderà se contestare o tenersi quella tinta.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Qui vorrei aprire una parentesi per "MIChris" e fargli notare che i post, 5 e 7, di cui ha manifestato la propria preferenza e gradimento sono stati smentiti dai post che sono stati creati poi successivamente.

... scusa, ma non riesco a cogliere le smentite

certo, anche la seconda parte però la decide un giudice.

Si certo, l'avevo ribadito infatti se rileggi il post avevo anteposto alla frase la parola idem.

 

personalmente tenderei ad evitare che un edificio diventi una specie di patchwork, per cui se il condòmino crede di poter agire, lo faccia (come potrebbe farlo anche un altro con una visione leggermente diversa circa la cromaticità), poi qualcuno deciderà se contestare o tenersi quella tinta..

Credo che in una simile e remota ipotesi la soluzione dell'agire migliore non è quella di contestare, ma bensì di deliberare un rifacimento totale in quanto come è stato ribadito qui da altri (ed anche da me) a norma de cc Art. 1134 questo/i soggetti saranno costretti a contribuire al rifacimento totale senza speranza di un risarcimento di un loro operato personale privo di necessità.

 

- - - Aggiornato - - -

... scusa, ma non riesco a cogliere le smentite
In #5 hai scritto

“non sono d'accordo.

è una parte comune condominiale e la sua gestione (buona o cattiva che sia) ladecide l'assemblea.

che tra l'altro pare abbia già negato il consenso.

le opinioni soni tutte accettabili, ma sulle parti comuni non decide ilsingolo.”

 

In #7 hai scritto

non per gli interventi sulle parti comuni, ma per l'utilizzodelle parti comuni.

tra l'altro, visto che il lavoro è su parte comune, il committente dovrebbe essereil condominio, la fattura intestata al condominio, il pagamento fatto dalcondominio e la ripartizione della spesa tra tutti i condomini secondotabella di proprietà.

 

credo questi punti di vista o teorie siano state superate da post successivi incluso questo.

Anche alla luce della sentenza che tu stesso hai citato e riportato che in teoria dovrebbe rafforzare i tuoi punti di vista, in Realtà non lo fa.....invece abbiamo appurato o teorizzato che il singolo può effettuare intervento sulla cosa comune e in presenza di diatriba è il giudice a decidere ma è comunque una situazione aleatoria/incerta come per il decoro. Tanto per sintetizzare

 

IO la smentita la vedo tutta se poi tu non la cogli io non posso farci nulla.

Per cogliere qualcosa cosa deve succedere ....ti deve venire sulla fronte. Perdona la battuta!

Si certo, l'avevo ribadito infatti se rileggi il post avevo anteposto alla frase la parola idem.

Credo che in una simile e remota ipotesi la soluzione dell'agire migliore non è quella di contestare, ma bensì di deliberare un rifacimento totale in quanto come è stato ribadito qui da altri (ed anche da me) a norma de cc Art. 1134 questo/i soggetti saranno costretti a contribuire al rifacimento totale senza speranza di un risarcimento di un loro operato personale privo di necessità.

 

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In #5 hai scritto

“non sono d'accordo.

è una parte comune condominiale e la sua gestione (buona o cattiva che sia) ladecide l'assemblea.

che tra l'altro pare abbia già negato il consenso.

le opinioni soni tutte accettabili, ma sulle parti comuni non decide ilsingolo.”

 

In #7 hai scritto

non per gli interventi sulle parti comuni, ma per l'utilizzodelle parti comuni.

tra l'altro, visto che il lavoro è su parte comune, il committente dovrebbe essereil condominio, la fattura intestata al condominio, il pagamento fatto dalcondominio e la ripartizione della spesa tra tutti i condomini secondotabella di proprietà.

 

credo questi punti di vista o teorie siano state superate da post successivi incluso questo.

Anche alla luce della sentenza che tu stesso hai citato e riportato che in teoria dovrebbe rafforzare i tuoi punti di vista, in Realtà non lo fa.....invece abbiamo appurato o teorizzato che il singolo può effettuare intervento sulla cosa comune e in presenza di diatriba è il giudice a decidere ma è comunque una situazione aleatoria/incerta come per il decoro. Tanto per sintetizzare

 

IO la smentita la vedo tutta se poi tu non la cogli io non posso farci nulla.

Per cogliere qualcosa cosa deve succedere ....ti deve venire sulla fronte. Perdona la battuta!

... credi pure quello che vuoi.

ti lascio alle tue opinioni.

stammi bene.

... credi pure quello che vuoi.

ti lascio alle tue opinioni.

stammi bene.

Io non devo credere a nulla e' tutto molto palese e messo nero su bianco. Quindi e' il lettore che giudicherà e sarà ingrato di giudicare.

Io questo non lo temo......non so se tu possa dire lo stesso

Per quanto realizzare a sue spese.....basta che rileggi il riportato art 1102, precedente.

 

Per quanto riquadra assolutamente no lui è obbligato a partecipare con la propria quota millesimale, qui è lui in torto.

In mancanza di una sua non partecipazione l'amministratore lo obbligherà con gli strumenti a sua disposizione

Qui vorrei aprire una parentesi per "MIChris" e fargli notare che i post, 5 e 7, di cui ha manifestato la propria preferenza e gradimento sono stati smentiti dai post che sono stati creati poi successivamente.

Nel contempo lo inviterei a partecipare direttamente

Partiamo da un presupposto che IO POSSO ESSERE DELL'OPINIONE CHE VOGLIO ma visto che ti è già stata allegata sentenza in merito se proprio devo risponderti ti scrivo mio pensiero in merito:

 

Conosco bene i disposti dell'art. 1102 c.c., in ogni caso trovo che il rifacimento di un intera facciata da parte del singolo condomino costituisca una lesione al diritto di proprietario pro-quota della parti comuni in quanto la facciata stessa non è da intendersi pertinenziale della proprietà esclusiva (così come disposto dall'art. 1118 comma 1. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.)

Tale modus operandi comporta un arrogazione di diritto non consentito che può ledere la proprietà altrui.

Sinceramente dal punto di vista pratico trovo che sia quantomeno di "difficile dimostrazione" che il rifacimento di una sola facciata non comporti un disarmonia generale del decoro dello stabile, oltre al fatto che per lavori inerenti le parti comuni dell'edificio vanno presentate apposite pratiche amministrative che devono avvenire per mezzo del legale rappresentante dello stabile.

 

La prossima volta evitate questi interventi

Allora, scusate ma riconosco di non essere proprio competente in materia....quando il condomino afferma di sistemare la SUA PARTE DI FACCIATA, corrispondente al perimetro della sua abitazione, per intenderci, va in errore dunque, in quanto ognuno possiede una quata di facciata che non per forza debba corrispondere alla parte più prossima alla propria abitazione. Ho capito bene? Sennò ognuno, per assurdo rifarebbe il SUO pezzo di facciata...

se per esempio: bisogna rifare i balconi della facciata, e io non ho un balcone, dovrei comunque contribuire alle spese in quanto la facciata è una cosa comune.no?

Allora, scusate ma riconosco di non essere proprio competente in materia....quando il condomino afferma di sistemare la SUA PARTE DI FACCIATA, corrispondente al perimetro della sua abitazione, per intenderci, va in errore dunque, in quanto ognuno possiede una quata di facciata che non per forza debba corrispondere alla parte più prossima alla propria abitazione. Ho capito bene? Sennò ognuno, per assurdo rifarebbe il SUO pezzo di facciata...

se per esempio: bisogna rifare i balconi della facciata, e io non ho un balcone, dovrei comunque contribuire alle spese in quanto la facciata è una cosa comune.no?

hai capito benissimo.

l'esempio per i balconi però non calza in quanto sono parti private e non parti comuni.

Ok, perfetto. Ripeto, scusate l'ignoranza ma sono da poco entrata nel terribile modo dei condomini....

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