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Castagni

Un amministratore condominiale deve essere iscritto all'albo per poter esercitare?

L'amministratore condominiale deve esere iscritto all'albo per poter esercitare? e se è si dove posso verificarlo?

non esiste un albo per amministratori di condominio, esistono le associazioni ma non è obbligatoria l'iscrizione.

L'amministratore condominiale deve esere iscritto all'albo per poter esercitare? e se è si dove posso verificarlo?

Può essere iscritto a qualche associazione di categoria, se lo fosse è probabile che compaia il logo e magari anche il timbro della stessa sul bilancio e sulle comunicazioni inviate ai condomini, una volta individuata tale associazione sarà possibile verificare la reale appartenenza alla stessa. ANACI per esempio ha stabilito che gli associati che non avranno frequentato il corso di aggiornamento annuale di 15 ore entro ottobre 2015 saranno "cancellati" dall'associazione assicurando, per questo specifico obbligo, una certa garanzia dei propri iscritti rispetto ai "cani sciolti" (scusate il termine, è solo una pittoresca battuta nei confronti di tutti quegli amministratori professionisti che si improvvisano tali e diversamente magari sono poco aggiornati sulle ultime "novità" legislative), ciò non assicura che NON siano dei marpioni ovviamente: ci sono buoni amministratori "freelance" onesti ed aggiornati ed al contempo amministratori "associati" molto poco affidabili e preparari, è facile comunque accertarsene e prendere opportuni provvedimenti cambiando il soggetto in causa

Salve,

quoto quanto dice alfonso.polizzi. L'Amministratore deve aver frequentato il corso e successivamente essere aggiornato. Decidere se aderire o meno ad un'associazione è una scelta professionale, polizza assicurativa, aggiornamento ecc..

Questo non significa che chi è associato sia migliore di uno non associato. In teoria dovrebbe esserlo, perchè appunto vive all'interno di un'associazione. ma non è detto. Dipende quindi dal singolo soggetto, come in tutte le professioni le mele marce ci sono.

Le regole di frequenza e di aggiornamento non valgono per chi già amministrava (cosa comprensibile in parte) e per gli amministratori interni, cosa alquanto stupida a mio parere, perchè non vedo che differenza ci sia tra un Amministratore interno ed uno esterno. Misteri del legislatore xD

 

Cordiali saluti.

...Le regole di frequenza e di aggiornamento non valgono per chi già amministrava (cosa comprensibile in parte) e per gli amministratori interni...

Le regole di aggiornamento valgono anche per gli amministratori "esterni" che già amministravano i quali sono esentati solo dal corso iniziale:

 

Art. 71 bis c.c.

...A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

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