#1 Inviato 8 Maggio, 2015 Salve, nelle varie opere costituenti i lavori di risanamento del fabbricato(tetto, balconi, facciate etc,) il tecnico, visti i notevoli danni causati dall'umidità di risalita( i muri dei piani seminterrati e piani rialzati sono sempre umidi), ha previsto la demolizione dell'intonaco delle pareti interne dei garage e il relativo rifacimento con un prodotto deumidificante. Queste opere da chi devono essere pagate? demolizione pareti interne, rifacimento intonaco e pitturazione... Grazie
#2 Inviato 8 Maggio, 2015 Se sono muri perimetrali, la spesa riguarda l'intero condominio, al contrario se si tratta di tramezzature interne spetta ai singoli proprietari dei box
#3 Inviato 11 Maggio, 2015 Se sono muri perimetrali, la spesa riguarda l'intero condominio, al contrario se si tratta di tramezzature interne spetta ai singoli proprietari dei box Le chiedo scusa ma su questo sito è presente un articolo dell'Avv. Gallucci che fa presente come il sottosuolo sia parte comune a norma dell' art 1117 C.c. ne deriva l'obbligo di manutenzione a carico dei condomini... Lei la vede diversamente, sono confuso.
#4 Inviato 11 Maggio, 2015 Salve, come detto, se sono rovinati i muri perimetrali (parte comune condominiale) e i lavori riguardano quest'ultimi, paga il condominio tutto per millesimi di proprietà. Se invece i lavori riguardano muri interni, che sono di proprietà dei singoli condòmini, pagano i singoli condòmini. Se il lavoro riguarda il sottosuolo, che è parte comune, pagano tutti.
#5 Inviato 25 Aprile, 2016 Salve, come detto, se sono rovinati i muri perimetrali (parte comune condominiale) e i lavori riguardano quest'ultimi, paga il condominio tutto per millesimi di proprietà. Se invece i lavori riguardano muri interni, che sono di proprietà dei singoli condòmini, pagano i singoli condòmini. Se il lavoro riguarda il sottosuolo, che è parte comune, pagano tutti. scusate mi fareste meglio capire quando un muro è perimetrale e quindi paga il condominio? non sono una tecnica. Grazie
#6 Inviato 25 Aprile, 2016 I muri perimetrali di un edificio in condominio, come dice la stessa parola, delimitano la proprietà del fabbricato e quindi sono considerati parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 c.c. anche se strutturalmente non possono essere paragonabili ai c.d. muri maestri
#7 Inviato 25 Aprile, 2016 I lati dell'edificio, cioè le pareti esterne, ad esempio sono mura perimetrali.
#8 Inviato 25 Aprile, 2016 I lati dell'edificio, cioè le pareti esterne, ad esempio sono mura perimetrali. Pertanto, se l'umidità di risalita nella parete della mia cantina deriva dall'umidità di risalita esistende nell'adiaente e confinante vano dell'autoclave, i danni alla parete della mia cantina chi li paga? Grazie mille
#9 Inviato 25 Aprile, 2016 Il punto è stabilire da dove proviene. Se proviene da locale condominiale, ci deve pensare il condominio. Non solo a risarcire i danni ma anche a porre rimedio alla causa che la determina. Leggi quì:
#10 Inviato 25 Aprile, 2016 Il punto è stabilire da dove proviene. Se proviene da locale condominiale, ci deve pensare il condominio. Non solo a risarcire i danni ma anche a porre rimedio alla causa che la determina.Leggi quì: Carissimo giovanni, grazie mille per il supporto. avevo provato a scriverti in privato ma mi dice che è impossibile
#11 Inviato 26 Aprile, 2016 Ora l'amministratore non solo non ha presentato la denuncia asserendo che tali problemi non derivano dal tubo secondo lui ma ha anche rigettato qualsiasi richiesta a danno del condominio.Ecco questo è il mio problema Tutto sta a stabilire l'origine dell'infiltrazione, per cui se l'amministratore non si attiva, assumi tu un perito di parte e se l'infiltrazione proviene da parte condominiale, avvisa l'amministratore allegando la perizia chiedendo anche i danni e spese sostenute per la perizia, e se non interverrà ancora procedi (se lo vorrai) per vie legali.
#12 Inviato 26 Aprile, 2016 @curtis il suggerimento di Tullio è ciò che ti avrei proposto. Mi trova, pertanto, perfettamente d'accordo su cosa fare a tutela dei tuoi interessi.
#13 Inviato 26 Aprile, 2016 @curtisil suggerimento di Tullio è ciò che ti avrei proposto. Mi trova, pertanto, perfettamente d'accordo su cosa fare a tutela dei tuoi interessi. grazie ragazzi!
#14 Inviato 30 Aprile, 2016 grazie ragazzi! Ragazzi l'unico dubbio che mi viene è che non sia responsabile a pagare i danni il condominio ma il costruttore. Attendo vostre. baci
#15 Inviato 30 Aprile, 2016 Ragazzi l'unico dubbio che mi viene è che non sia responsabile a pagare i danni il condominio ma il costruttore. Attendo vostre. baci Il costruttore è responsabile per 10 anni dalla costruzione, --> art. 1669 cc, però è necessario avvisare il costruttore entro un anno dalla scoperta, ed eventuale via legale, altrimenti va in prescrizione; cc Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
#16 Inviato 30 Aprile, 2016 si ma col costruttore se la vede il condominio, credo. Nel senso il danno alla mia parete deriva dall'umidità proveniente dall'adiacente muro perimetrale del vano autoclave di cui è custode il condominio. Tale umidità è di risalita poichè proviene dal basso. Io mi rivolgo al condominio poi sarà il condominio a valutare eventuali resp del costruttore. Sei d'accordo? Il costruttore è responsabile per 10 anni dalla costruzione, --> art. 1669 cc, però è necessario avvisare il costruttore entro un anno dalla scoperta, ed eventuale via legale, altrimenti va in prescrizione; cc Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
#17 Inviato 30 Aprile, 2016 Il condominio se la vede con il costruttore solo se non sono passati 10 anni, come detto da Tullio. Se, invece, i 10 anni sono già decorsi, sei tu che te la devi discutere con il condominio e quindi con l'amministratore..
#18 Inviato 30 Aprile, 2016 in ogni caso io me la devo vedere sempre col condominio, giusto? inoltre avevo posto un altro punto di confronto, ve lo riporto: "Tra l'altro abbiamo compilato un' apposita denuncia sinistro da lui consegnata ove abbiamo indicato quanto lui ci ha riferito di indicare e, nonostante ciò, lui non ha aperto il sinistro con l'assicurazione (Qui mi sorge la prima domanda... è corretta tale modalità? Cioè è il condomino che deve compilare la denuncia oppure deve solamente segnalare il problema e poi spetta all'amministratore compilare la denuncia? Inoltre può l'amministratore rifiutarsi di effettuare l'apertura del sinistro?). Dove trovo il riferimento normativo secondo il quale la denuncia all'assicurazione la deve farre l'amministratore e quindi non doveva far compilare a mio papà questo format di denuncia che comunque NON ha trasmesso? grazie 🙂
#19 Inviato 30 Aprile, 2016 Se la causa origina da una parte condominiale, come sembra, sì. Per il secondo quesito, stesso discorso. É compito dell'amministratore provvedere a segnalare la questione all'assicurazione aprendo il sinistro.