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DanielaRomagna

Ultimo piano - ripartizione consumi involontari

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Sono proprietaria di un appartamento sito al terzo piano di un condominio.

 

Sopra il mio appartamento insiste una mansarda (sempre di mia proprietà) dotata di radiatori regolarmente connessi all’impianto centralizzato di riscaldamento

La mansarda è “abitabile”.

 

Nella ripartizione dei costi di riscaldamento “tutta la mia proprietà” appartamento del 3° piano e mansarda , sono stati gravati dei maggiori oneri relativi ai consumi involontari dovuti agli ultimi piani mentre, io personalmente ritengo che dovrebbero esserne gravati solamente i millesimi relativi alla mansarda che si trova “effettivamente” all’ultimo piano.

 

E' corretta la mia interpretazione ?

Resto in attesa di una Vostra indicazione

Grazie e saluti

Daniela

Bisogna capire meglio come ripartite i consumi involontari: secondo la UNI 10200? C'è la relazione di un tecnico con il calcolo dei millesimi riscaldamento per ogni unità?

DanielaRomagna dice:

Sono proprietaria di un appartamento sito al terzo piano di un condominio.

 

Sopra il mio appartamento insiste una mansarda (sempre di mia proprietà) dotata di radiatori regolarmente connessi all’impianto centralizzato di riscaldamento

La mansarda è “abitabile”.

 

Nella ripartizione dei costi di riscaldamento “tutta la mia proprietà” appartamento del 3° piano e mansarda , sono stati gravati dei maggiori oneri relativi ai consumi involontari dovuti agli ultimi piani mentre, io personalmente ritengo che dovrebbero esserne gravati solamente i millesimi relativi alla mansarda che si trova “effettivamente” all’ultimo piano.

 

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Daniela

Con buona probabilità avete fatta la ripartizione del consumo involontario in funzione delle dispersioni termiche dell'appartamento, come indicato dalla norma UNI10200.

Dato che la potenza della caldaia serve a compensare le dispersioni termiche, il fattore d'impegno della stessa dipende dal valore delle dispersioni del proprio appartamento.

Un po' come per l'ascensore, chi sale più in alto più paga.

Se avete fatto ciò, esiste la relazione di calcolo di un tecnico che l'assemblea ha approvato, documento che è possibile consultare per chiarimenti.

Qui lei potrà avere conferma del corretto calcolo delle proprie dispersioni, relative alla superficie disperdente che delimita il volume di sua proprietà. 

 

La normativa in essere, post dlgs 73/20, consente anche di suddividere la quota involontaria secondo altri fattori decisi dall'assemblea, quali ad esempio la superficie o il volume dell'appartamento.

L'assemblea può scegliere, a sua discrezione, anche altri fattori di proporzionamento addebito quota involontaria, sempre ad esempio, il numero dei vasi di fiori di ciascun appartamento..... la normativa lascia carta bianca. 

Rappresenta quindi un ritorno alla vecchia suddivisione millesimale, riducendo così il positivo effetto della termoripartizione. 

Con questa variazione si torna a "spalmare" su tutto il condominio la spesa, addebitando quote non proporzionali al reale fattore d'impegno della caldaia, penalizzando di fatto gli appartamenti posti ai piani medi (che, solitamante, sono la stra grande maggioranza).

Questi utenti ai piani medi, con il Dlgs 73/20, avranno maggior addebito di quota involontaria nonostante facciano minor potenziale uso della caldaia perché hanno minori dispersioni termiche(come dire che quello al primo piano dell'ascensore deve pagare come quello dell'ultimo piano! 😱)

Ovviamente la valutazione dei tecnici sul dlgs 73/20 è in netto disaccordo con lo stesso poichè trattasi di artifizio "politico", ma in casi estremi è molto facile dimostrarne l'iniquità.

 

Per poter utilizzare la volontaria e non imposta variazione di addebito secondo il Dlgs 73/20 è necessaria comunque l'approvazione dell'assemblea, che dovrà essere correttamente informata sulla modifica di partizione.

 

Poi esistono correnti di pensiero masochiste che dicono "se ci facciamo male tutti assieme, i pochi avranno minor dolore perché dato anche ad altri".......e accettano il Dlgs 73/20!!! 🤔

 

 

 

Modificato da Nanojoule
DanielaRomagna dice:

Sono proprietaria di un appartamento sito al terzo piano di un condominio.

 

Sopra il mio appartamento insiste una mansarda (sempre di mia proprietà) dotata di radiatori regolarmente connessi all’impianto centralizzato di riscaldamento

La mansarda è “abitabile”.

 

Nella ripartizione dei costi di riscaldamento “tutta la mia proprietà” appartamento del 3° piano e mansarda , sono stati gravati dei maggiori oneri relativi ai consumi involontari dovuti agli ultimi piani mentre, io personalmente ritengo che dovrebbero esserne gravati solamente i millesimi relativi alla mansarda che si trova “effettivamente” all’ultimo piano.

 

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Daniela

L'applicazione dei millesimi di riscaldamento basandoli sui fabbisogni delle singole utenze, penalizzando gravemente poche singole utenze (es. ultimi piani e pianterreni) rispetto ad altre è la conseguenza dell'applicazione della norma UNI 10200. Anche il legislatore si è finalmente accorto di queste abnormi ingiustizie e nel 2020 ha tolto qualsiasi riferimento a questa norma tecnica.

 

Ora, a parte la tua "parte mansarda" checherei di togliere questa ingiustizia senza giustificazione da tutta la ripartizione, chiedendo che la quota fissa venga ripartita con parametri uguli per tutti, come es. m² e m³ riscaldati.

 

Ormai sono rimasti pochi tecnici e legali che non hanno capito questi fatti. 

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