#1 Inviato 6 Aprile, 2021 Stanno ristrutturando l'appartamento vicino al mio, non conosco il proprietario perchè è da sempre affittato. L'altro giorno vedo che sotto le mie finestre, poste al primo piano di un condominio con 12 appartamenti, c'è un tubo che, dal rubo principale verticale che affianca la finestra della cucina ed è li da quando hanno costruito il palazzo, viene deviato e attraversa le due finestre della cucina e del salotto per arrivare al balcone del vicino. Questo lavoro credo sia stato autorizzato dall'amministratore, che mi dice 'in questi casi decide l'azienda del gas', nessuno mi ha avvisato ed in più il tubo, della lunghezza di oltre sei metri poteva essere installato ad un metro sotto quando era già evidente un piccolo cornicione e non dava fastidio a nessuno. Io non voglio avere appena sotto il davanzale delle finestre questo tubo del gas, che oltre tutto rovina l'estetica del palazzo. cosa posso fare? posso chiedere all'azienda di spostarlo ? avrei titolo anche in giudizio ? grazie mille !!!!
#2 Inviato 6 Aprile, 2021 Articolo 889 Codice Civile - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi Chi vuole aprire pozzi, cisterne(1), fosse di latrina o di concime presso il confine(2), anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Hai diritto che sia osservata la distanza di almeno un metro dal tuo confine (quindi dal piano ideale che divide a metà il solaio tra il tuo appartamento e quello al piano inferiore). Quando la cosa non è possibile (come qui, se il tubo viene spostato ad 1 metro sotto il tuo piano, "invade" il piano di sotto), ritengo si debba cmq scegliere una distanza e una posizione che minimizzi il disagio per tutti i condomini. Il piccolo cornicione da te individuato è evidentemente la posizione migliore, anzi direi l'unica ragionevole, sia con riguardo al rispetto dell'art. 889, sia per non alterare il decoro architettonico. Sempre con riferimento al decoro architettonico, chiederei anche che il tubo sia colorato di giallo ocra come la parete e come il tubo principale da cui dirama. Modificato 6 Aprile, 2021 da condo77
#3 Inviato 7 Aprile, 2021 grazie mille, ma cosa si intende per confine? mi sembra che la distanza di cui al art. 889 non sia da considerare quando si tratta di condominio. e quindi vorrei capire se la parte esterna sotto la mia finestra, fino al pavimento si può considerare facente parte del mio appartamento o no. grazie mille !
#4 Inviato 7 Aprile, 2021 condo77 dice: Articolo 889 Codice Civile - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi Chi vuole aprire pozzi, cisterne(1), fosse di latrina o di concime presso il confine(2), anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Hai diritto che sia osservata la distanza di almeno un metro dal tuo confine (quindi dal piano ideale che divide a metà il solaio tra il tuo appartamento e quello al piano inferiore). Quando la cosa non è possibile (come qui, se il tubo viene spostato ad 1 metro sotto il tuo piano, "invade" il piano di sotto), ritengo si debba cmq scegliere una distanza e una posizione che minimizzi il disagio per tutti i condomini. Il piccolo cornicione da te individuato è evidentemente la posizione migliore, anzi direi l'unica ragionevole, sia con riguardo al rispetto dell'art. 889, sia per non alterare il decoro architettonico. Sempre con riferimento al decoro architettonico, chiederei anche che il tubo sia colorato di giallo ocra come la parete e come il tubo principale da cui dirama. Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile una complementare; nel caso di contrasto, prevalgono le norme relative all’uso delle cose comuni, con la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime. (Nella specie, si trattava della installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale termica condominiale). * Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1995, n. 724,
#5 Inviato 12 Aprile, 2021 Scusate, se ho capito bene, per quanto mi riguarda: non pregiudicando l'utilizzo delle finestre, se il tubo è regolarmente certificato e soddisfa le norme tecniche, lo devo accettare a questa distanza? Ma se l'art. 1102 recita che "In regime di comunione, nessuno dei comproprietari può, secondo la legge, fare qualcosa contro la volontà dell'altro", considerato che nessuno mi ha avvisato, nel caso avrei proposto un metro sotto, alla base dell'appartamento, vorrei sapere dal davanzale della mia finestra finisce il mio confine? la mia proprietà? e quindi non posso più contestare nulla? grazie mille !!!
#6 Inviato 12 Aprile, 2021 loreb dice: Scusate, se ho capito bene, per quanto mi riguarda: non pregiudicando l'utilizzo delle finestre, se il tubo è regolarmente certificato e soddisfa le norme tecniche, lo devo accettare a questa distanza? Ma se l'art. 1102 recita che "In regime di comunione, nessuno dei comproprietari può, secondo la legge, fare qualcosa contro la volontà dell'altro", considerato che nessuno mi ha avvisato, nel caso avrei proposto un metro sotto, alla base dell'appartamento, vorrei sapere dal davanzale della mia finestra finisce il mio confine? la mia proprietà? e quindi non posso più contestare nulla? grazie mille !!! A mio avviso puoi contestare, ex art. 889 c.c. citato. Spostare il tubo di 1 metro ca. verso il basso in corrispondenza del cornicione non lede in alcun modo le esigenze condominiali ed è il miglior compromesso tra le norme espresse dal 1102 c.c. e dal 889 c.c.
#7 Inviato 15 Aprile, 2021 grazie mille. Per motivare e 'confezionare' una prima diffida come si deve, sto acquisendo più info possibili. Volevo chiedere un accertamento tecnico, ma non esce nessuno, i Vigili del Fuoco mi hanno detto che per loro è sufficiente il certificato di regolarità e conformità dell'impianto. Ma l'azienda del gas mi ha detto che l'impianto è loro, è comune e non sono obbligati a rilasciare nulla. E' corretto? grazie !!
#8 Inviato 16 Aprile, 2021 Buonasera, temo che l'accertamento tecnico lo debba chiedere al Tribunale, di Sua iniziativa.