#1 Inviato 16 Giugno, 2015 Ciao a tutti! Vorrei chiedervi questa curiosità: Per quanto riguarda le spese condominiali, si vede quanto un condominio spende in 1 anno e si ripartisce la spesa in base al numero di rate annue che un condominio vuole pagare. Fin qui tutto ok, ma quando capita che in un appartamento c'è un cambio di condomino per vendita, come trasferite le spese al nuovo proprietario? Andate a vedere le specifiche delle bollette in cui si dice a quali giorni si riferiscono e quindi andate ad eseguire un calcolo riferito ai giorni di competenza del proprietario uscente ed entrante, oppure non fate nulla di tutto ciò e ripartite in base ai giorni di competenza solamente la rata condominiale che riguarda il periodo in cui sia ha il cambio di proprietario? Se non sono stato chiaro ditemelo.. Grazie mille per le risposte
#2 Inviato 16 Giugno, 2015 Sarebbe più corretto prendere in considerazione "tutti" i giorni dell'annualità e suddividere in base ai giorni di possesso del venditore e compratore. Temporaneamente si suddivide in base al bilancio preventivo, poi, se necessario, si conguaglierà con il consuntivo.
#3 Inviato 16 Giugno, 2015 Ciao a tutti! Vorrei chiedervi questa curiosità: Per quanto riguarda le spese condominiali, si vede quanto un condominio spende in 1 anno e si ripartisce la spesa in base al numero di rate annue che un condominio vuole pagare. Fin qui tutto ok, ma quando capita che in un appartamento c'è un cambio di condomino per vendita, come trasferite le spese al nuovo proprietario? Andate a vedere le specifiche delle bollette in cui si dice a quali giorni si riferiscono e quindi andate ad eseguire un calcolo riferito ai giorni di competenza del proprietario uscente ed entrante, oppure non fate nulla di tutto ciò e ripartite in base ai giorni di competenza solamente la rata condominiale che riguarda il periodo in cui sia ha il cambio di proprietario? Se non sono stato chiaro ditemelo.. Grazie mille per le risposte Per le spese ordinarie, ognuno dei due proprietari paga le bollette riferite ai mesi che gli competono. Tutte le spese di lavori straordinari deliberati prima del rogito, invece, devono essere saldate dal vecchio proprietario. -
#4 Inviato 16 Giugno, 2015 Sarebbe più corretto prendere in considerazione "tutti" i giorni dell'annualità e suddividere in base ai giorni di possesso del venditore e compratore. Temporaneamente si suddivide in base al bilancio preventivo, poi, se necessario, si conguaglierà con il consuntivo. Ok, da quello che dici mi pare di capire che tu non vai a vedere i periodi di riferimento riportati nelle bollette ma vai a considerare solo il periodo di competenza delle rate condominiali... O ho capito male? - - - Aggiornato - - - Per le spese ordinarie, ognuno dei due proprietari paga le bollette riferite ai mesi che gli competono. Tutte le spese di lavori straordinari deliberati prima del rogito, invece, devono essere saldate dal vecchio proprietario. - Ok quindi in pratica quando si ha un cambio di proprietario, il lavoro dell'amministratore non è automatizzato ma è complesso, perchè si deve andare a vedere i giorni di riferimento in bolletta per ogni utenza?
#5 Inviato 16 Giugno, 2015 ....Tutte le spese di lavori straordinari deliberati prima del rogito, invece, devono essere saldate dal vecchio proprietario.Attenzione, non è sempre così,La Cassazione spesso si è pronunciata diversamente, come ad esempio: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 16 giugno - 9 settembre 2008, n. 23345 Puoi trovare questa ed altre sentenze (magari de segno opposto) al "solito" link: http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm
#6 Inviato 16 Giugno, 2015 ..... perchè si deve andare a vedere i giorni di riferimento in bolletta per ogni utenza? Questo tipo di extra attività non dovrebbe essere "obbligatoriamente" a carico dell'amministratore. Dovrebbero essere le due parti ad accordarsi, magari facendo in forfait in base al preventivo e alla parte di annualità di ciascuno. Se invece le parti sono "pignole", che si facciano carico del surplus di lavoro dell'amministratore per cercare bolletta per bolletta, fattura per fattura, spesa per spesa, quale parte attribuire all'uno o all'altro. 1
#7 Inviato 16 Giugno, 2015 Se usi un buon programma per la gestione del condominio, può gestire agilmente questo tipo di subentro (sulla base del preventivo prima e consuntivo poi). Resta il fatto che l'amministratore non è tenuto a farlo.
#8 Inviato 16 Giugno, 2015 Attenzione, non è sempre così,La Cassazione spesso si è pronunciata diversamente, come ad esempio: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 16 giugno - 9 settembre 2008, n. 23345 Puoi trovare questa ed altre sentenze (magari de segno opposto) al "solito" link: http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm Quelli sono casi particolari, ma la legge è chiara. Le spese deliberate prima del rogito sono a carico del vecchio proprietario, a meno che il venditore e l' acquirente non si mettano d'accordo altrimenti (per esempio, scontandole dal prezzo della casa). Per info si veda qui: --link_rimosso-- In particolare: "...in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente..." -
#9 Inviato 17 Giugno, 2015 Le spese si ripartiscono su base preventiva in base agli effettivi giorni di permanenza ma resta comunque il fatto che chi compra in base all'63 disp.att.e trans. è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente e chi vende sempre in base a tale articolo, resta obbligato solidalmente con l'avente in causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
#10 Inviato 17 Giugno, 2015 Le spese si ripartiscono su base preventiva in base agli effettivi giorni di permanenza ma resta comunque il fatto che chi compra in base all'63 disp.att.e trans. è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente... E' proprio per questo motivo che chi compra chiede sempre un'attestazione dell'amministratore che le spese degli anni precedenti siano state saldate!!! 😉