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algavrilescu

Terrazzo seminterrato confinante con giardino vicino casa.

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Buongiorno, sto cercando di capire se esiste una distanza minima tra un giardino/orto e un terrazzo seminterrato. Nello specifico, abbiamo recentemente acquistato una casa vecchia da ristrutturare che si trova dentro un cortile interno. Come vedete nelle foto, nella cucina e presente una specie di terrazzino/balcone seminterrato che è di mia proprietà e che ha davanti il cortile interno del vicino che penso sia di sua proprietà.

Il mio problema e che il vicino ha proprio davanti a questo mio terrazzino una specie di orto/giardino. Premesso che siamo persone molto tranquille e non vogliamo avere problemi con nessuno, non darebbe neanche fastidio più di tanto se non per il fatto che ogni volta che loro bagnano le piante con il tubo di acqua, dentro il nostro terrazzino e pieno di acqua con terriccio che diventa fango ... Come potrete vedere dalle foto, adesso la casa e in ristrutturazione, quindi fine adesso non mi ha dato molto fastidio questa situazione perché comunque non abitavamo dentro, ma se come sono quasi alla fine dei lavori in casa, tra breve vorrei rifare anche quel terrazzino, mettere le piastrelle e cambiare quel recinzione che vedete nelle foto che e vecchia e brutta, pero ho paura anche di iniziare a investire in quel terrazzino perché tanto non posso usarlo per mettere niente se e sempre bagnato... 

Come si vede nelle foto, ci sono anche vasi di piante poste proprio a centimetri di distanza della recinzione che delimita il mio terrazzino dal suo giardino. Loro, appunto usano un tubo flessibile di acqua per bagnare le piante, quindi immaginate, anche i infissi, che dobbiamo ancora montare saranno sempre sporchi e bagnati e in poco tempo rovinati...

Vorrei sapere solo, se ce una distanza minima legale che si deve mantenere in questi casi tra un giardino/orto e un terrazzo seminterrato. A ma mi dispiace pure tanto per i signori che sono stati molto cordiali fine adesso e con qui non vorrei in nessun modo litigare, però la mia intenzione e che nel caso ci fosse una distanza minima legale da rispettare, magari riesco a parlare con loro e chiedergli gentilmente solo di fare più attenzione quando bagnano le piante, magari usando altri metodi invece del tubo di acqua...

Chiedo scusa per i errori in quanto non sono madrelingua Italiano e qualsiasi consiglio mi potrete dare, vi ringrazio!

 

Ci sono delle distanze minime per gli alberi, gli arbusti e le siepi, non per le altre piante.

Certo non è possibile annaffiare e sporcare di terra le imposte e le finestre del vicino, magari affrontate per tempo il tema e suggerite un impianto a pioggia goccia, eventualmente dando una mano per la posa (non che sia dovuto, ma per mantenere i buoni rapporti che si sono creati).

 

Questo albero potrebbe essere troppo vicino, ex art. 892 c.c. dovrebbe stare ad almeno 1,5m dal confine:

--img_rimossa--

 

Articolo 892 Codice civile - Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine(1):

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio(2), proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

 

Note

(1) Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore.

(2) La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell'art. 881, con esclusione quindi dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recizione metallica.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Ci sono delle distanze minime per gli alberi, gli arbusti e le siepi, non per le altre piante.

Certo non è possibile annaffiare e sporcare di terra le imposte e le finestre del vicino, magari affrontate per tempo il tema e suggerite un impianto a pioggia, eventualmente dando una mano per la posa (non che sia dovuto, ma per mantenere i buoni rapporti che si sono creati).

 

Questo albero potrebbe essere troppo vicino, ex art. 892 c.c. dovrebbe stare ad almeno 1,5m dal confine:

 

Articolo 892 Codice civile - Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine(1):

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio(2), proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

 

Note

(1) Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore.

(2) La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell'art. 881, con esclusione quindi dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recizione metallica.

Grazie mille per la risposta, cerchero in tutti i modi di mantenere un raporto di cordialita come suggerito da lei e parlare con loro per vedere se riusciamo a trovare una soluzione. Grazie mille di nuovo! 

algavrilescu dice:

Grazie mille per la risposta, cerchero in tutti i modi di mantenere un raporto di cordialita come suggerito da lei e parlare con loro per vedere se riusciamo a trovare una soluzione. Grazie mille di nuovo! 

Perfetto. 👍

Prima ho sbagliato, ho scritto impianto a pioggia, intendevo impianto a goccia.

 

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