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giampoul

Terrazza a livello ad uso esclusivo - si e deciso che i lavori del soffitto dovevano essere ripartiti per i millesimi di ciascun condomino

Dopo alcune assemblea condominiali per accordi su come sistemare alcuni distacchi di cemento dalle terrazze aggettanti,pulire il cemento delle terrazze da alghe e applicare una vernice protettiva,canalizzare le acque piovane inserire scossaline.. si e deciso che i lavori del soffitto dovevano essere ripartiti per i millesimi di ciascun condomino ,mentre tutte le spese delle terrazze aggettanti presenti nei 4 piani e simmetriche tra di loro venivano ripartite secondo i millesimi di ciascun condomino sommando anche i millesimi di chi ha le terrazze a livello ,mentre i lavori eseguiti sulle terrazze a livello sono a carico dei proprietari che hanno l'uso esclusivo.

Io sono un proprietario della terrazza a livello e non sono d'accordo nel farmi carico di tutte le spese perchè penso che non mi aspetti.

VOLEVO ALLEGARE FOTO MA NON FUNZIONA GESTIONE ALLEGATI

Grazie

Alcune domande fondamentali:

Eri presente alle assemblee in questione? Se si, hai votato a favore oppure contro?

Quando si sono svolte tali assemblee?

Sì, sarebbe il caso di vedere foto, perchè il caso sembra rientrare (non del tutto) nell'art. 1126 c.c.:

 

Art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

 

Per quanto riguarda la parte aggettante, se inglobata nel terrazzo (con muretto al colmo della terrazza, le spese sono interamente a carico di che ne fa uso esclusivo, se invece la parte aggettante è esterna alla parte esclusiva (al di là del muretto) svolgendo la funzione primaria di copertura a protezione della facciata, la spesa a mio giudizio è a carico a tutti condomini del fabbricato secondo la tabella di proprietà.

 

E' importante dire che una deliberazione assembleare di una ripartizione spese diversa da quella espressa dalla Tabella di proprietà, a meno che non sia sancita da una norma contrattuale del regolamento di condominio, è una deliberazione nulla, e come tale impugnabile da chiunque ne abbia interesse e in qualsiasi tempo.

 

Conviene quindi che l'amministratore convochi una nuova assemblea e ripartisca le spese come si deve.

 

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Naturalmente se esistono terrazze ad uso comune, quindi non esclusivo, le relative spese sono sostenute da tutti i condòmini del fabbricato, ripartendo le spese secondo la tabella di proprietà.

Questi sono le immagini di una porzione ma l'altra è speculare stessa situazione.durante l'assemblea non ho firmato perchè in disaccordo.immagine6.jpg

immagine2.jpg

Ciao Stefano,

è nulla la delibera che, a maggioranza, stabilisca criteri di ripartizione diversi da quelli legali. Una delibera che, in concreto, ripartisca una spesa in maniera diversa dal criterio legale (o da diversa convenzione adottata nel regolamento contrattuale) è solamente annullabile ex art. 1137 c.c.

Ciao Stefano,

è nulla la delibera che, a maggioranza, stabilisca criteri di ripartizione diversi da quelli legali. Una delibera che, in concreto, ripartisca una spesa in maniera diversa dal criterio legale (o da diversa convenzione adottata nel regolamento contrattuale) è solamente annullabile ex art. 1137 c.c.

Conosco la sentenza. La differenza sta nel "modo" con cui approvi le spese.

 

Se la delibera parla spudoratamente di "approvazione di un diverso criterio di ripartizione" è nulla.

 

Una delibera che approvi una ripartizione diversa da quela stabilita e quindi che "volutamente o erroneamente" si discosti da quella vigente, è annullabile.

 

Questo è il motivo per cui siamo sommersi da avvocati, giudici e cause. Benvenuti nel Paese dei balocchi. 🙂

L'area sotto alla grata di ferro è un corridoio realizzato per le norme antincendio del palazzo,secondo voi che cosa si deve ritenere di mia esclusiva competenza e quale da attribuire al condominio

Non tenendo conto delle assemblea condominiale una terrazza a livello ad uso esclusivo come quella in foto allegate, l'esterno che da sulla strada e sulla rampa di uscita dai garage condominiali, il muretto interno con i corrimano , le grate di ferro sul pavimento, come dovrebbero essere divise le spese di manutenzione..spero vivamente che qualcuno mi possa aiutare.Grazie

Come si procedere per chiedere l'annullamento di una delibera?

[ATTACH]1637[/ATTACH],[ATTACH]1638[/ATTACH],[ATTACH]1639[/ATTACH] altre foto del caso per essere più chiari

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Come si procedere per chiedere l'annullamento di una delibera?

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