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Johnson

Termine di grazia, il giudice è sopra la legge?

Ciao a tutti,

ho una causa di sfratto in atto, avviata da "parecchio" tempo per cercare di tornare in possesso del mio appartamento e farla finita per sempre con gli affitti.

Alla prima udienza il giudice ha concesso il termine di grazia al mio conduttore che si è presentato alla seconda udienza saldando il debito in parte. Alla seconda, il giudice vista la "buona volontà" del conduttore ha concesso un'altro termine (e siamo a due).

Alla terza, il conduttore è ancora in parte inadempiente ed il giudice (rivista ancora la sua buona volontà) decide che può rimanere in casa MIA e chiude la causa.

Non sono serviti ad un MAZZO (per non essere volgari):

- le violazioni di più punti del regolamento condominiale perpetrate di continuo;

- le violazioni sulle regole del quieto vivere con il vicinato che ha minacciato di denunciarmi più volte (e di questo ho diverse lettere di lamentela);

- le violazioni di più punti del mio contratto;

Inoltre non ho sentito parlare di un ulteriore data di verifica da parte del giudice per controllare che effettivamente il conduttore abbia saldato il debito.

Cosa faccio, denuncio anche il giudice? Perchè se si può fare non mi faccio problemi a farlo. Quante MAZZO di grazie può ancora concedergli mentre IO GLI PAGO tutte le spese condominiali?

Che nazione fallita.

Scritto da James3 il 24 Giu 2010 - 19:29:06: ma la tua storia è vera?

 

resto incredulo.......

Vorrei che non lo fosse, credimi! Non hai idea di come mi girano... Non so nemmeno che altre azioni intraprendere.

Nel caso in cui il conduttore compaia in giudizio, non contesti la morosità e manifesti comprovate difficoltà è legittimato a chiedere al Giudice una dilazione (c.d. termine di grazia) per il pagamento delle somme dovute al locatore.

Il Giudice se ritiene che sussistano i menzionati presupposti concede con ordinanza al conduttore un termine massimo di novanta giorni (in casi eccezionali centoventi) per pagare l’importo dovuto al locatore per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati maggiorato degli interessi legali e dalle spese di procedura liquidate dal Giudice stesso all’udienza.

Contestualmente al provvedimento di concessione del “termine di grazia” il Giudice fissa una nuova udienza non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al fine di verificare l’effettivo pagamento da parte del conduttore delle somme liquidate.

In caso di pagamento di tutte le somme indicate dal Giudice entro il termine assegnato il giudizio si estingue ed il contratto di locazione resta in vita.

In difetto di pagamento INTEGRALE delle somme di cui sopra (anche solo degli interessi legali) il Giudice convaliderà lo sfratto per morosità fissando il termine per il rilascio dell’immobile non oltre a sessanta giorni dalla scadenza di quello concesso per il pagamento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, hanno statuito che per i contratti ad uso diverso dall’abitativo il conduttore non è legittimato a chiedere al Giudice il “termine di grazia” per sanare la morosità

 

All’udienza di convalida il conduttore può chiedere di pagare le somme dovute al locatore nella misura richiestagli dal locatore e le spese legali nella misura liquidata dal Giudice direttamente in udienza. In tale caso il giudizio di convalida si estingue.

 

La sanatoria giudiziale della morosità è concessa dalla legge per tre volte nel corso del quadriennio antecedente l’udienza di convalida.

 

Consigliati col tuo avvocato per un ricorso in appello.

 

Buona fortuna

Modificato Da - Nerone45 il 26 Giu 2010 20:06:48

 

Modificato Da - Nerone45 il 26 Giu 2010 20:10:26

 

Modificato Da - Nerone45 il 26 Giu 2010 20:11:09

 

Modificato Da - Nerone45 il 26 Giu 2010 20:12:05

Scritto da Nerone45 il 26 Giu 2010 - 20:05:08: Nel caso in cui il conduttore compaia in giudizio, non contesti la morosità e manifesti comprovate difficoltà è legittimato a chiedere al Giudice una dilazione (c.d. termine di grazia) per il pagamento delle somme dovute al locatore.

Il Giudice se ritiene che sussistano i menzionati presupposti concede con ordinanza al conduttore un termine massimo di novanta giorni (in casi eccezionali centoventi) per pagare l’importo dovuto al locatore per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori matu [...]

Ritorno sull'argomento per una domanda: ma in questo caso si parla di inadempienza maggiore di due mensilità giusto? Ovvero inadempienza grave?

La pratica di sfratto per morosità può essere avviata, trascorsi 20 giorni dalla data prevista per il pagamento del canone di locazione, per il mancato pagamento di una sola mensilità e/o degli oneri accessori il cui valore inevaso ammonti a quello di due mensilità del canone di locazione.

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