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Tempistica reclamo, mediazione e ricorso avverso diniego parziale rimborso Imposte Dirette anno imposta 2018

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Circa tre anni fa avevo presentato un'istanza all'AdE, n.q. di erede di una mia Zia deceduta nel Settembre del 2018, per rimborso II.DD. anno 2018. Ora in data 08.02.2022 mi è stato notificato via pec da parte dell'AdE una lettera di "Diniego parziale rimborso Imposte Dirette anno d'imposta 2018"dove mi hanno decurtato dalla somma iniziale richiesta circa € 1.400,00.

Avverso la stessa devo presentare reclamo + mediazione + ricorso. Riporto quanto da loro indicato nella lettera trasmessa, affinché qualche utente molto paziente possa indicarmi le fasi con le scadenze da rispettare in considerazione della notifica del Diniego (mi ripeto) avvenuta in data 08.02.2022. Grazie Anticipatamente.

 

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AVVERTENZE

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Ai sensi dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L’istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorsi 90 giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all’istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

 

RICORSO

QUANDO PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente che sceglie di impugnare il provvedimento di diniego del rimborso ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

 

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di XXXXXX e notificarlo alla AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI XXXXXXXXXXXXXX  (art. 4 d.lgs. n. 546/1992).

Se l’importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

 

COME NOTIFICARE IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);

- consegna diretta alla Direzione provinciale dell’Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;

- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

 

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

  • la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
  • le generalità di chi presenta ricorso;  il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
  • il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
  • la Direzione provinciale di XXXXXX;
  • il protocollo e la data del provvedimento di diniego;
  • i motivi del ricorso;
  • le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all’importo dei soli tributi contestati, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis, d.P.R n. 115/2002);  la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l’originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

 

Il fascicolo contiene inoltre:

la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;

la documentazione relativa al contributo unificato;

la fotocopia del provvedimento di diniego, completo della documentazione relativa alla notifica;

la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

 

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

 

 

ULTERIORI AVVERTENZE VALIDE PER I RICORSI NOTIFICATI DAL 1° LUGLIO 2019

SOSTITUISCONO LE INDICAZIONI FORNITE NEI PRECEDENTI PUNTI CON RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DELLE MODALITÀ TELEMATICHE DI NOTIFICA E DEPOSITO

 

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dp.xxxxx@pce.agenziaentrate.it

Lei deve poi costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);

- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta. Anche dopo il 1° luglio 2019, nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, può notificare il ricorso e costituirsi in giudizio con le modalità diverse da quelle telematiche, indicate nei precedenti punti delle AVVERTENZE.

Modificato da technobi

Nessuno è in grado di stilare una sorta di calapino? Sia chiaro senza alcun tipo di responsabilità in caso di errori vorrei semplicemente confrontarmi con quel poco che ho capito io leggendo le Avvertenze riportate nella lettera di diniego circa il "Reclamo la Mediazione e in ultimo il Ricorso" allegate nel post n° 1.

Credo che scrivano in questo modo per facilitare l'utente a compiere errori...

Modificato da technobi

Premesso che non mi è mai capitato di presentare ricorso in commissione tributaria (ho avuto fortuna!), la "cosa" dovrebbe essere così:

 

a) la controversia è di importo inferiore a  € 20.000,00 pertanto puoi inoltrare reclamo avverso il diniego parziale con richiesta di mediazione con la rideterminazione dell'importo preteso

b) tale richiesta è da inoltrare alla direzione dell'agenzia entrate, salvo sia diversamente previsto dall'atto, entro 60 giorni dalla notifica (dell'atto di diniego)

c) entro 90 giorni la mediazione dovrebbe essere composta: se ritieni di non essere soddisfatto dalla mediazione, entro 30 giorni (dalla data di chiusura della mediazione) puoi costituirti di fronte alla Commissione Tributaria

d) se il valore della controversia è inferiore a € 3.000,00 non hai obbligo di farti assistere da un professionista abilitato

e) puoi presentare il reclamo telematicamente: per questa eventualità devi essere in possesso di firma digitale e pec

Qui trovi il portale a cui registrarti e in cui trovare tutte le info per presentare il reclamo e calcolare gli oneri richiesti

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technobi dice:

ULTERIORI AVVERTENZE VALIDE PER I RICORSI NOTIFICATI DAL 1° LUGLIO 2019

SOSTITUISCONO LE INDICAZIONI FORNITE NEI PRECEDENTI PUNTI CON RIFERIMENTO ALL’UTILIZZO DELLE MODALITÀ TELEMATICHE DI NOTIFICA E DEPOSITO

 

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dp.xxxxx@pce.agenziaentrate.it

Lei deve poi costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);

- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Anche dopo il 1° luglio 2019, nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, può notificare il ricorso e costituirsi in giudizio con le modalità diverse da quelle telematiche, indicate nei precedenti punti delle AVVERTENZE.

Anche dopo il 1° luglio 2019, nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, può notificare il ricorso e costituirsi in giudizio con le modalità diverse da quelle telematiche, indicate nei precedenti punti delle AVVERTENZE.

 

Se ho capito bene, attendo Vs. conferme sul punto, essendo persona fisica e poiché la controversia cui al ricorso tributario è pari ad € 1500,00 circa (inferiore ad € 3.000,00) non ho l'obbligo di costituirmi a mezzo avvocato o dottore commercialista e posso optare sia per la trasmissione del ricorso (e degli allegati) all'AdE telematicamente a mezzo pec dp.palermo@pce.agenziaentrate.it che a mezzo consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia o a mezzo plico raccomandato Ufficio Postale.

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