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gondar

Tempi per impugnazione delibera - anche in questo caso si calcolano i 30 giorni entro i quali una delibera (annullabile)

l'assemblea rifiuta il rimborso ad un proprietario perchè ritiene che l'intervento eseguito non era nè urgente nè necessario

il proprietario impugna la delibera: anche in questo caso si calcolano i 30 giorni entro i quali una delibera (annullabile) può essere impugnata?

e se si, poichè il proprietario si è rivolto ad un organismo di mediazione, che calcoli devo fare?

1) il calcolo dei giorni va fatto dal momento in cui viene lasciata al proprietario la cartolina della raccomandata (es. 1 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

2) oppure da quando la raccomandata è stata ritirata dal proprietario (es. 10 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

3) altro?

grazie 🙂

L'art. 1137 del codice civile al comma 2, stabilisce:

"Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".

 

quindi il calcolo dei 30 giorni decorre anche in funzione che si tratti di dissenzienti / astenuti e assenti.

per il punto 1) credo che debba considerarsi il momento / data in cui riceve la R/R

2) oppure da quando la raccomandata è stata ritirata dal proprietario (es. 10 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

Il punto 2) è poco esplicito: in sostanza il proprietario / interessato perchè dovrebbe ritirare la RR dall'organo di mediazione?

A prescindere che egli si rivolga ad un organo di mediazione, la comunicazione è indirizzata a lui e non all'organo di mediazione.

Ciao @marcanto, qui

... 2) oppure da quando la raccomandata è stata ritirata dal proprietario (es. 10 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?
credo che intenda " a decorrere dal momento in cui il destinatario è andato effettivamente a ritirare la rr ".

Immagino comunque valga, per il calcolo della decorrenza dei 30 gg., la data del primo tentativo di consegna dell'avviso di rr al domicilio del destinatario a prescindere che lo stesso sia o meno presente: quindi non importa quando il destinatario entra effettivamente in possesso della comunicazione.

chiedo scusa e cerco di essere più chiaro.

rossi è assente e l'assemblea non accetta la sua richiesta di rimborso per una verniciatura parziale del vano scale

rossi va da un avvocato per impugnare la delibera; quindi si rivolge ad un organismo di mediazione (mi pare sia un iter obbligatorio prima della causa)

quindi le domande:

1) in questi casi vale il limite di 30 giorni, oppure rossi che ritiene di aver subito un torto dall'assemblea (che si concretizza in un danno economico) non rientra nel 1137 e quindi non ha limiti temporali?

2) se valgono i 30 giorni, come fare i calcoli? dal momento in cui viene lasciata a rossi la cartolina della raccomandata con il verbale (es. 1 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

2) oppure da quando la raccomandata con il verbale è stata ritirata da rossi (es. 10 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

grazie 🙂

chiedo scusa e cerco di essere più chiaro.

rossi è assente e l'assemblea non accetta la sua richiesta di rimborso per una verniciatura parziale del vano scale

Secondo me Rossi non deve impugnare la delibera, ma ricorrere al Giudice perchè l'assemblea non ha riconosciuto a lui l'intervento effettuato per urgenza, ma visto che verniciare parte del vano scale non sembra così urgente (--> cc art 1134), anche il Giudice probabilmente non riconoscerà a Rossi il diritto al rimborso.

Consiglierei al condomino Rossi di non intraprendere nessuna azione legale in quanto quasi di sicuro spenderà un cifra cospicua di danaro inutilmente.

 

cc Art. 1134. Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

grazie tullio! come sempre riesci a dare un'interpretazione più ampia alla questione 🙂

i 30 gg valgono solo per le delibere annullabili o anche per danni non riconosciuti?

e se valgono i 30 gg, come si calcolano?

Secondo me in questo caso non c'entra l'art 1137 cc in quanto il condomino Rossi tenta di ottenere un risarcimento per un lavoro non autorizzato da nessuno, ed essendo un lavoro non urgente, come detto, quasi di sicuro non otterrà nulla.

Ma anche nell'ipotesi che il condomino abbia ragione non c'entra nulla l'impugnazione della delibera, perchè il condomino Rossi dovrebbe agire contro il condominio indipendentemente dalla delibera, ma dovrebbe agire come un credito non incassato, ma in questo caso non c'è neppure quello.

seguendo i tuoi ragionamenti la questione mi sembra più chiara ed ora la inquadro come

".....nell'ipotesi che il condomino abbia ragione non c'entra nulla l'impugnazione della delibera, perchè il condomino Rossi dovrebbe agire contro il condominio indipendentemente dalla delibera, ma dovrebbe agire come un credito non incassato..."

grazie! 🙂

seguendo i tuoi ragionamenti la questione mi sembra più chiara ed ora la inquadro come

".....nell'ipotesi che il condomino abbia ragione non c'entra nulla l'impugnazione della delibera, perchè il condomino Rossi dovrebbe agire contro il condominio indipendentemente dalla delibera, ma dovrebbe agire come un credito non incassato..."

grazie! 🙂Si, ma come detto manca l'autorizzazione perciò non può richiedere nulla, ovvero il condomino Rossi non ha nessuna documentazione a suo favore, neppure l'urgenza che dimostri sia creditore nei riguardi del condominio.

la questione è passata all'organo di mediazione ed in quella sede rossi presenterà le sue ragioni, per me inesistenti ma tra mediazione e tribunali è sempre una scommessa.....

la questione è passata all'organo di mediazione ed in quella sede rossi presenterà le sue ragioni, per me inesistenti ma tra mediazione e tribunali è sempre una scommessa.....
Il mediatore non ha il poter di decidere, il suo compito è quello di far trovare un accordo soddisfacente tra le parti, e se questo non viene raggiunto, chi ha l'interesse potrà adire al Tribunale.
chiedo scusa e cerco di essere più chiaro.

rossi è assente e l'assemblea non accetta la sua richiesta di rimborso per una verniciatura parziale del vano scale

rossi va da un avvocato per impugnare la delibera; quindi si rivolge ad un organismo di mediazione (mi pare sia un iter obbligatorio prima della causa)

quindi le domande:

1) in questi casi vale il limite di 30 giorni, oppure rossi che ritiene di aver subito un torto dall'assemblea (che si concretizza in un danno economico) non rientra nel 1137 e quindi non ha limiti temporali?

2) se valgono i 30 giorni, come fare i calcoli? dal momento in cui viene lasciata a rossi la cartolina della raccomandata con il verbale (es. 1 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

2) oppure da quando la raccomandata con il verbale è stata ritirata da rossi (es. 10 marzo) al momento della presentazione della domanda all'organo di mediazione?

grazie 🙂

Mi permetto di dire la mia.

Rossi è un condomino non un creditore ( non ha partita iva e può solo esibire fattura emessa da altri che ne certifica l'avvenuto pagamento ) e quindi deve agire come tale. Se l'assemblea rigetta la sua richiesta di rimborso per lavori ritenuti non urgenti e lui è assente, deve impugnare la delibera entro trenta gg dall'effettivo ricevimento ricevimento del plico non dall'eventuale avviso di giacenza. L'impugnazione va fatta tramite organismo di mediazione in cui l'amministratore può dira la sua solo se espressamente autorizzato dall'assemblea in tal senso l' art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, del decreto

....

Anche se è palese, per come ci viene detto che tale circostanze non c'è.

Potrebbe essere valida anche la tua tesi, ed è proprio quella intrapresa dal condomino Rossi, per cui non rimane che attendere l'evoluzione ed il risultato della mediazione.

 

p.s. però il condomino Rossi potrebbe essere creditore del condominio, se il lavoro effettuato fosse stato urgente.

......... come sempre riesci a dare un'interpretazione più ampia alla questione 🙂

Sui tempi ho espresso la mia opinione.

 

In merito all'opportunità d'impugnare la delibera credo che il condòmino abbia motivo, dal suo punto di vista, per farlo.

Ha sostenuto una spesa, ha chiesto che se ne dibattesse in assemblea (probabilmente era anche indicato nello o.d.g.) che si è espressa contro la richiesta di rimborso.

Per lui, per il condòmino, è una iniqua ripartizione di una spesa condominiale in quanto rimane tutta a suo carico.

Probabilmente andrà a sbattere contro un muro in quanto, come già scritto, ci si rifarà all'Art.1134.

 

Allargo un po il discorso.

La cosa ormai ha superato il limite andando alla mediazione, e il punto di caduta quale sarà ? Un po pago io, un po pagate voi ?

Impossibile non lo è, poco probabile si, perché altrimenti lo si sarebbe dovuto fare prima senza andare a spendere soldi per altro, avvocati compresi.

 

Magari la spesa non è stata nemmeno esorbitante (poi tutto è relativo) e la cosa la si sarebbe potuta risolvere diversamente.

Peccato, provare a parlarsi una volta in più.

Questione interessante ed al contempo non certo. Esprimo la mia opinione.

Rossi chiede un rimborso per spesa urgente ex art. 1134 c.c. e l'assemblea nega il rimborso. A quel punto esiste una delibera che incide - potenzialmente (in quanto è tutto da dimostrare) - sui diritti del singolo in relazione alle parti comuni (diritto d'intervenire con urgenza e vedersi rimborsato il costo dell'atto di gestione). In tal caso, secondo me, la delibera va considerata nulla per violazione di legge (cioè violazione dell'art. 1134 c.c.) e quindi l'impugnazione è orientata a far ottenere a Rossi la declaratoria d'invalidità e quindi (lo chiederà in giudizio) il risarcimento (leggasi rimborso della spesa). Per prudenza, però, considererei sempre validi i termini di cui al 1137 c.c.: in tal caso i trenta giorni iniziano a decorrere dal momento in cui il postino ha inserito nella buca delle lettere di Rossi l'avviso di giacenza e non da quando lui apprende materialmente il verbale. Il termine di trenta giorni così contato, poi, si interrompe (per una sola volta) dal momento in cui il condominio ha avuto notizia dell'istanza di mediazione (leggasi ricezione della comunicazione, anche qui vale quanto detto per la ricezione del verbale). Così, ad esempio, se tra la ricezione del verbale e la ricezione dell'istanza di mediazione da parte del condominio sono trascorsi 25 gg il condomino è ancora in termini, se ne sono trascorsi 31 potrebbe essere considerato decaduto, ma per ciò bisognerebbe considerare la delibera annullabile e non nulla (questo lo può decidere sono un giudice, non essendoci esplicita previsione di legge al riguardo).

Nessun dubbio sul fatto che per la contestazione della violazione/errata applicazione dell'art. 1134 c.c. debba procedersi con il tentativo di mediazione in quanto l'art. 71-quater disp. att. c.c. ha specificato cosa debba intendersi per controversia in materia di condominio ricomprendendo in tale concetto anche l'art. 1134 c.c.

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