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marcanto

Telecom Italia vessazioni telefoniche

Sarà capitato anche a voi non utenti telecom di ricevere continue telefonate / ""incitazioni"" a ritornare a loro, magari con proposte più svantaggiose di quelle che avete.

Vi sarà capitato di ripetere all'infinito che non siete interessati ......ma continuano a chiamare.

 

Come pensate che si possa far cessare tali vessazioni, tormenti ?

Qualcuno piò citare le sue esperienze per far cessare il tutto ?

Sarà capitato anche a voi non utenti telecom di ricevere continue telefonate / ""incitazioni"" a ritornare a loro, magari con proposte più svantaggiose di quelle che avete.

Vi sarà capitato di ripetere all'infinito che non siete interessati ......ma continuano a chiamare.

 

Come pensate che si possa far cessare tali vessazioni, tormenti ?

Qualcuno piò citare le sue esperienze per far cessare il tutto ?

Digli che non hai dato alcuna autorizzazione per farti chiamare a scopo pubblicitario e, quindi, fatti cancellare dalla lista.

E' una prassi che tutti gli operatori telefonici adottano per accaparrarsi maggiori clienti o convincere chi li ha abbandonati a ritornare con loro. Al detto "a tutto c'è rimedio tranne morte e tasse" aggiungerei anche gli operatori telefonici...😂

Dalla mia esperienza: nessun espediente serva a qualcosa. E' inutile iscriversi al registro delle opposizioni. E' inutile dire non mi interessa ve l'ho detto ieri.

Non voglio trattare male chi è dall'altra parte del telefono, sono ragazzi sottopagati e sfruttati che cercano di lavorare onestamente. Io ho adottato un metodo: Rispondo e poi... la linea cade subito! Ovvio che la faccio cadere io

Mosquiton : "Digli che non hai dato alcuna autorizzazione per farti chiamare a scopo pubblicitario e, quindi, fatti cancellare dalla lista."

Ho tentato svariate volte in questo modo .....ma nulla, continuano!

La cosa l'ho fatta presente anche al 187, ma è come parlare al muro!

 

Giovanni Inga: "Al detto "a tutto c'è rimedio tranne morte e tasse" aggiungerei anche gli operatori telefonici..."

Un proverbio molto adatto anche agli ottusi della telefonia.

hoppppssss volevo dire a solo Telecom, perchè questo succede solamente con loro!!!!

 

Vichi: "E' inutile iscriversi al registro delle opposizioni."

Confermi delle convinzioni / sentori che gia ho, io non sono iscritto al registro ma la ragione è proprio questa.....non si ha la certezza che il tormento finisca.

A questo si aggiunge che aderire al registro opposizioni occorre che (controsenso) che il numero sia incluso negli elenchi telefonici e solamente poi si potrà fare richiesta.

Un ASSOLUTO CONTROSENSO: rendi prima pubblico il numero inserendolo negli elenchi e poi ha leggittimità a chiedere di NON essere contattato.

 

Io per scelta non ho il mio numero in elenco.....appunto per evitare noie di questo tipo ANCHE da parte di altri soggetti commerciani anche non telefonici.

 

"Io ho adottato un metodo: Rispondo e poi... la linea cade subito! Ovvio che la faccio cadere io"

capirai che farlo 4-5 volte al giorno è snervante ......personalmente a volte ho il "terrore" di rispondere, cosa che a volte mi costringere a perdere telefonate anche di altra natura a cui dovrei rispondere........

 

Ma dalla nostra parte non abbiamo nessun "arma" di natura legale o affine ????

Ma dalla nostra parte non abbiamo nessun "arma" di natura legale o affine ????
Anche a me telefonano, e dico che non mi interessa e poi chiudo la telefonata.

Chiedi un rimedio? Art. 660 codice penale

 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

http://www.filodiritto.com/articoli/2013/04/art-660-codice-penale-molestia-o-disturbo-alle-persone/

il link non si apre......
Strano a me apre, lo ricopio in due parti;

 

Permessa

La norma prevista e punita dall’art. 660 codice penale prevede che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.Visto il progressivo svilupparsi del reato in questione, soprattutto se effettuato per il tramite del telefono (tramite telefonate o messaggi di testo), si ritiene possa essere proficuo soffermarsi a riflettere sui principali elementi costitutivi.

La prova del reato

Una circostanza sulla quale, preliminarmente,bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l’unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all’art. 192.3 c.p.p., debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell’imputato. Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all’esito del processo.La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), ma anche, e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato. In casi quali il reato in esame, è infatti ragionevole pensare che la vittima riferisca ad altre persone circa telefonate o messaggi aventi contenuto offensivo o che comunque l’hanno disturbata.A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell’ordine al momento della denuncia-querela o al momento del processo.Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell’imputato effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso, seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere provata l’effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.

 

- - - Aggiornato - - -

 

2° parte

 

Gli elementi costitutivi del reato

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 c.p., il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante”, ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. L'elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all'uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di “molestia” di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l'opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 660 c.p.A parere della Suprema Corte “ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 24.11.2011 n. 6908).Ed ancora “ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 13.3.2008 n. 17308).Inoltre “posto che per "petulanza”, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto”. (Cass. Pen. 13.2.1998 n. 7044).Dunque, in buon sostanza, il comportamento violato e contestato all’imputato deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva.Si può affermare che il reato di cui all'articolo 660 c.p. possa dirsi integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare o comunque arrecare disturbo a terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Perché una condotta possa assumere rilievo ai fini di tale fattispecie, oltre ad essere molesta o arrecare disturbo a terzi (con il mezzo del telefono) deve essere accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo.

Strano a me si apre, lo ricopio - 1° parte

 

Permessa

La norma prevista e punita dall’art. 660 codice penale prevede che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

Visto il progressivo svilupparsi del reato in questione, soprattutto se effettuato per il tramite del telefono (tramite telefonate o messaggi di testo), si ritiene possa essere proficuo soffermarsi a riflettere sui principali elementi costitutivi.

La prova del reato

Una circostanza sulla quale, preliminarmente,bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l’unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).

Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all’art. 192.3 c.p.p., debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell’imputato. Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all’esito del processo.

La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), ma anche, e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato. In casi quali il reato in esame, è infatti ragionevole pensare che la vittima riferisca ad altre persone circa telefonate o messaggi aventi contenuto offensivo o che comunque l’hanno disturbata.

A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.

Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell’ordine al momento della denuncia-querela o al momento del processo.

Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell’imputato effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso, seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere provata l’effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.

Gli elementi costitutivi del reato

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 c.p., il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante”, ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. L'elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all'uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di “molestia” di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l'opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 660 c.p.

A parere della Suprema Corte “ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 24.11.2011 n. 6908).

Ed ancora “ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 13.3.2008 n. 17308).

Inoltre “posto che per "petulanza”, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto”. (Cass. Pen. 13.2.1998 n. 7044).

Dunque, in buon sostanza, il comportamento violato e contestato all’imputato deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva.

Si può affermare che il reato di cui all'articolo 660 c.p. possa dirsi integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare o comunque arrecare disturbo a terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Perché una condotta possa assumere rilievo ai fini di tale fattispecie, oltre ad essere molesta o arrecare disturbo a terzi (con il mezzo del telefono) deve essere accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo.

Anche la giurisprudenza di merito, oltre alla già citata giurisprudenza di legittimità, sul punto si dirige nello stesso senso. Si rammenta, tra le altre, una recente sentenza del Tribunale di Trento in cui il Giudice ha rilevato che “la fattispecie criminosa prevista dall'art. 660 c.p. punisce la condotta dell'agente che per petulanza, ovvero per altro biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo, e, dunque, la condotta oggettivamente è idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. La molestia, rilevata nei termini di cui innanzi, consiste, in particolare, in un'azione che altera fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, mentre con il concetto di disturbo si intende ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione del soggetto. Ai fini della configurabilità della menzionata ipotesi contravvenzionale, in ogni caso, sia la molestia che il disturbo devono essere valutati in riferimento alla normale e media psicologia delle persone in relazione al modo comune di vivere delle stesse, salvo che siano oggettivamente tali. Nel contesto innanzi esposto si inserisce anche la condotta del soggetto, accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo, che inoltri messaggi di testo tramite telefono cellulare (cd. sms) di contenuto ingiurioso in numero rilevante, da valutarsi alla luce degli elementi menzionati. In tal senso, pertanto, nella fattispecie concreta, contestato alla prevenuta l'invio di circa 40 messaggi al giorno all'ex marito per un periodo temporale di alcuni mesi, deve essere valutato non solo il numero di messaggi, seppure assai rilevante per una persona adulta (a differenza di quanto avviene tra i giovani) ma anche il loro contenuto offensivo, denigratorio, accusatoria e minatorio, seppure in senso lato ed atecnico. Quanto all'elemento soggettivo, non possono assumere alcun rilievo le pulsioni o le ragioni determinati l'agente all'azione, in quanto il reato sussiste anche se si arreca molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò si faccia con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie. Nel caso concreto, in particolare, non incidono sulla esistenza del contestato reato i sentimenti dell'imputata, peraltro assolutamente normali e comprensibili in occasione della fine di una lunga relazione sentimentale, né le ragioni che l'hanno spinta a scrivere centinaia di sms all'ex marito” (Tribunale di Trento, penale, Sentenza 19 ottobre 2011, n. 863).

2° parte

Da questa sentenza si ricavano alcuni elementi fondamentali che servono per capire quando una fattispecie criminosa integri il reato di cui all’art. 660 c.p.

Anzitutto, l'azione del soggetto attivo deve alterare “fastidiosamente o inopportunamente” la condizione psichica di una persona. Precisa il Giudice di merito che il concetto di “disturbo” deve essere inteso come “ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione del soggetto”. Ad esempio, in caso di molestia effettuata per il tramite del telefono, la vittima – disturbata dalle telefonate o dai messaggi – potrebbe essere messa in condizioni di tenere il telefono spento in determinati orari, oppure addirittura in condizione di cambiare il numero di telefono.

In sostanza le telefonate inopportune non devono lasciare la vittima indifferente e devono determinare un mutamento nella conduzione della vita e conseguentemente un’alterazione.

Altro elemento fondamentale della sentenza richiamata sopra è proprio il dato numerico dei messaggi ricevuti in tale fattispecie dalla vittima (circa 40 messaggi al giorno per un periodo temporale di alcuni mesi) che integra, quale ordine di grandezza, l’ipotesi di condotta petulante e atta a disturbare la vittima. Affinché possa ritenersi integrato il reato, il comportamento del soggetto deve essere dettato da un'insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di invadenza nell'altrui sfera personale.

Anche in altra sentenza, la Corte di Appello di Palermo si è espressa dicendo che “la consistente e reiterata ripetizione di ben 12 telefonate concentrate nell'arco del pomeriggio dello stesso giorno, integra i requisiti del reato in oggetto ed in particolare della petulanza, la quale consiste in un'insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di invadenza nell'altrui sfera personale”. (Corte d'Appello di Palermo, Sezione 1 penale, Sentenza 15 ottobre 2011, n. 3018

In realtà, per completezza espositiva, va precisato che c’è stato un diverso (precedente) orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in ragione del quale gli Ermellini aveva condannato una donna che aveva effettuato una sola telefonata “muta” di pochi secondi alla rivale in amore, affermando che “la telefonata, anche se muta, era idonea ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tale da ostacolare il suo lavoro per petulanza o altro biasimevole motivo”.

Alla medesima conclusione la Suprema Corte era giunta anche nel 2003, con la Sentenza n. 35554, mediante la quale stabilì che “riattaccare il telefono senza parlare è comportamento molesto”.

Quindi sulla base di tali sentenze, si poteva ritenere integrato il reato anche avendo effettuato un’unica telefonata che, di per sé, va considerata comunque ragione di interferenza nella vita privata della vittima.

Ancora con la sentenza n. 19718 della Prima Sezione del 24 marzo 2005 la Corte ha ritenuto che “il reato di molestie telefoniche previsto dall'art. 660 c.p. non è reato abituale e, quindi, si consuma, ricorrendone gli estremi, anche con una sola azione (per esempio, con una sola telefonata molesta fatta per biasimevole motivo)”.

In ogni caso, a parte tali sentenze sporadiche, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità va nel senso inverso, in base al quale le interferenze devono essere insistenti e tali da determinare un mutamento di vita.

La cosa che preoccupa, e non vale solo per Telecom-Tim è che ultimamente comunicano a raggiungerti anche sul cellulare...

Personalmente, a seconda dell'umore corrente:

a) Stoppo l'operatore, un "NO GRAZIE! Riattacca lei o riattacco io ?"

b) Come mi rendo conto riaggancio

c) Col fisso lascio la cornetta di fianco al telefono e dopo un quarto d'ora passo a verificare se l'operatore è ancora in linea

 

Confermo che è inutile iscriversi al registro delle opposizioni.

Spesso quando si perfeziona un acquisto o una transazione, per i più disparati motivi occorre lasciare qualche recapito telefonico e la frittata è fatta: è cosa risaputa che le aziende commerciali vendono e si scambiano i rispettivi books costituitisi col consenso dei loro clienti...

Certo ma devi dare un consenso specifico . Di solito la gente non presta attenzione a cosa firma .

Ovvero firmano e accettano il "consenso commerciale "

Io ricordo che anni fa era stato inviato un modulo dal gestore di telefonia in cui tra le altre era indicata la volontà di ricevere o meno informazioni commerciali, promozionali o interviste per sondaggi e ricerche di mercato, via posta o via telefono (*), ricordo bene che avevo espresso di non ricevere questi messaggi, ma poco è servito, poi mi sono iscritto anche al registro delle opposizioni, comunque da quanto sento alla TV, molte di queste telefonate partono da paesi stranieri, come p.es. l'Albania, e il Garante non ha possibilità d'intervenire;

 

(*) --link_rimosso--

partono da paesi stranieri ma fatte per conto di ditte italiane . quindi il garante e' comunque competente .

partono da paesi stranieri ma fatte per conto di ditte italiane . quindi il garante e' comunque competente .
A me telefona spesso tramite call center una sedicente "Gestore dell'Energia Elettrica", sento un accento straniero e chiudo la comunicazione, non si trova nessun aggancio anche chiedendo a chi chiama, ovvero anche se devono dire da dove hanno ricavato il numero telefonico non dicono nulla.

Io mi limito a chiudere, e/o quando vedo un numero che non conosco non rispondo, così ho risolto il problema.

Tanto so che qualsiasi cosa farò non servirà a nulla, perchè ti diranno che il numero compare sull'elenco telefonico e se c'è ed è pubblico possono chiamare e parlare di petulanza se le telefonate arrivano ogni tanto con frequenza variabile 4 - 8 giorni è molto difficile da sostenere.

Un mio parere: queste telefonate sono come la pubblicità in televisione che interrompe il film nella scena più avvincente, come un manifesto pubblicitario che " imbratta un paesaggio", come il trafiletto pubblicitario su un giornale che interrompe un articolo per non parlare della pubblicità on -line e via e-mail. Come evitare la pubblicità? Impossibile...La crisi economica ha profuso l'utilizzo della pubblicità in ogni sua formula in quanto strumento di marketing tra i più efficaci. Occorre però tenere presente che chi effettua la telefonata è un lavoratore come tutti gli altri e che molto spesso ( o forse sempre) si è trovato a dover fare un lavoro mal retribuito e spesso ingrato,per necessità e non per scelta. Rispondere maleducatamente o essere sgarbati nei loro confronti senza un sostanziale motivo ma solo per principio preso, significa a mio parere mancare di rispetto ad un lavoratore come tutti gli altri. Oggi " FESTA DEI LAVORATORI" loro come tanti altri lavoratori in altri settori, saranno al lavoro: se vi chiameranno almeno per oggi siate con loro gentili, ditegli che non vi interessa (ma siete sicuri di questo se nemmeno avete ascoltato ciò che hanno da proporvi?) e augurategli " buon lavoro".

 

P.S. Il mio primo lavoro da ragazzina , per mantenermi agli studi è stato proprio la telefonista per un' azienda di marketing, per cui so in prima persona cosa significhi fare questo lavoro

...P.S. Il mio primo lavoro da ragazzina , per mantenermi agli studi è stato proprio la telefonista per un' azienda di marketing, per cui so in prima persona cosa significhi fare questo lavoro
1. Quando la prima telefonata ascolti e alla fine dici che non ti interessa

2. passa una settimana e ti telefona e gli rispondi nuovamente che non sei interessato

3. ripassa un'altra settimana e nuovamente squilla il telefono e chiedi cortesemente che ti tolgano dalla lista dei contrattabili

4. ripassa un altra settimana e suona nuovamente il telefono e chiedi come mai sei nuovamente contattato dato la richiesta di cancellazione e ti risponde che non è stato lui a telefonare la settimana prima (per forza saranno almeno 50 nel call center)

5. nonostante questo per settimane e mesi queste telefonate non smettono ...

 

... Bhee direi che siamo al limite della sopportazione, comunque rispetto il lavoro degli altri, ma quando uno ripete più volte che non interessa l'articolo proposto nell'offerta telefonica direi che sarebbe l'ora di smetterla e credo che qualsiasi essere umano possa essere un po scortese e chiudere la comunicazione quando vede apparire sul display del telefono sempre lo stesso numero telefonico.

... che ti tolgano dalla lista dei contrattabili
correggo, "contattabili" al posto di "contrattabili"
1. Quando la prima telefonata ascolti e alla fine dici che non ti interessa

2. passa una settimana e ti telefona e gli rispondi nuovamente che non sei interessato

3. ripassa un'altra settimana e nuovamente squilla il telefono e chiedi cortesemente che ti tolgano dalla lista dei contrattabili

4. ripassa un altra settimana e suona nuovamente il telefono e chiedi come mai sei nuovamente contattato dato la richiesta di cancellazione e ti risponde che non è stato lui a telefonare la settimana prima (per forza saranno almeno 50 nel call center)

5. nonostante questo per settimane e mesi queste telefonate non smettono ...

 

... Bhee direi che siamo al limite della sopportazione, comunque rispetto il lavoro degli altri, ma quando uno ripete più volte che non interessa l'articolo proposto nell'offerta telefonica direi che sarebbe l'ora di smetterla e credo che qualsiasi essere umano possa essere un po scortese e chiudere la comunicazione quando vede apparire sul display del telefono sempre lo stesso numero telefonico.

Le richieste di essere tolti dai contattabili non vanno fatte a chi telefona che è solo un operatore che esegue un lavoro come gli viene detto di fare e con dei nominativi che gli vengono forniti giornalmente, ma direttamente al fornitore del servizio. Un telefonista sai quanti nominativi contatta nell'arco delle sue 4/6/8 ore di lavoro? Come fa a ricordarsi chi ha contattato se gli viene fornito un nuovo tabulato e in quello ci sono gei nominativi uguali a quelli già contatati? E poi non è lui che può scegliere se chiamare o no. Occorre aver fatto un lavoro per saper giudicare e capire come funziona.

 

E poi in televisione quante volte nell'arco di un film ci vediamo la medesima pubblicità? Il principio è lo stesso...

Le richieste di essere tolti dai contattabili non vanno fatte a chi telefona che è solo un operatore che esegue un lavoro come gli viene detto di fare e con dei nominativi che gli vengono forniti giornalmente, ma direttamente al fornitore del servizio. Un telefonista sai quanti nominativi contatta nell'arco delle sue 4/6/8 ore di lavoro? Come fa a ricordarsi chi ha contattato se gli viene fornito un nuovo tabulato e in quello ci sono gei nominativi uguali a quelli già contatati? E poi non è lui che può scegliere se chiamare o no. Occorre aver fatto un lavoro per saper giudicare e capire come funziona.

 

E poi in televisione quante volte nell'arco di un film ci vediamo la medesima pubblicità? Il principio è lo stesso...

Sei poco attenta a ciò che si scrive ...
Io ricordo che anni fa era stato inviato un modulo dal gestore di telefonia in cui tra le altre era indicata la volontà di ricevere o meno informazioni commerciali, promozionali o interviste per sondaggi e ricerche di mercato, via posta o via telefono (*), ricordo bene che avevo espresso di non ricevere questi messaggi, ...
Per cui se permetti dopo diverse volte che ho ripetuto all'operatore di non essere disturbato, sempre con gentilezza da parte mia, se mi permetti, ora appena vedo quel numero sul display riaggancio subito.
Sei poco attenta a ciò che si scrive ... Per cui se permetti dopo diverse volte che ho ripetuto all'operatore di non essere disturbato, sempre con gentilezza da parte mia, se mi permetti, ora appena vedo quel numero sul display riaggancio subito.

Se è sempre lo stesso numero che ti chiama puoi metterlo tra i "rifiutati" selezionando l'opzione nelle funzioni del cellulare ( hanno questa funzione persino i cellulari di 10 anni fa come quello di mia mamma) e non riusciranno più a farti nemmeno uno squillo. Spero di esserti stata utile.

Se è sempre lo stesso numero che ti chiama puoi metterlo tra i "rifiutati" selezionando l'opzione nelle funzioni del cellulare ( hanno questa funzione persino i cellulari di 10 anni fa come quello di mia mamma) e non riusciranno più a farti nemmeno uno squillo. Spero di esserti stata utile.Il telefono chiamato non è un cellulare, è quello di casa e non ha la funzione "rifiutati", se è solo per quello, al rifiuto ci penso io.
Occorre però tenere presente che chi effettua la telefonata è un lavoratore come tutti gli altri e che molto spesso ( o forse sempre) si è trovato a dover fare un lavoro mal retribuito e spesso ingrato,per necessità e non per scelta. Rispondere maleducatamente o essere sgarbati nei loro confronti senza un sostanziale motivo ma solo per principio preso, significa a mio parere mancare di rispetto ad un lavoratore come tutti gli altri.

Lavoratore sfruttato e sottopagato...

Una giovane mia parente fra le sue infinite attività per sbarcare il suo personalissimo lunario, annovera anche attività di marketing: sia telefonico che tentate vendite negli iper....

 

Ciò nonostante non condivido i tuoi appunti. Se io non gradisco o non sento l'esigenza di determinate offerte (perchè non mi interessano o semplicemente perché non ho tempo di ascoltare) per quale motivo dovrei rimanere inchiodato al telefono inutilmente e senza costrutto per 10-20-30 minuti ??? E poi, mica solo uno ti entra in casa con questi scopi.

Concordo che sia un lavoro da ultima spiaggia, ma questo non giustifica che debba trasformarmi in un'opera pia per il bene altrui...

E poi Telecom... Raramente sono presente in casa per una intera giornata, ma capita! E mi è capitato più volte che Telecom con diversi operatori sia arrivata a chiamarmi fino a 4 volte nello stesso giorno per la stessa offerta...

E dai, anche se non vuoi l'aberrazione si genera spontaneamente, esattamente come quella per la pubblicità televisiva 💪

Per me che sono in pensione e spesso in casa, ricevere telefonate è ordinaria amministrazione.

Arrivano a periodi e ad ondate...

Per una settimana più telefonate al giorno di telecom.... altra settimana vodafone... altra settimana fastweb... altre settimane compagnie luce e gas (quest'ultime mandano anche persone che bussano alla porta)...

Poi, per fortuna, ci sono periodi di calma piatta.

 

Senza mancare di rispetto a nessuno, se ho tempo da perdere:

 

1) alle compagnie luce e gas dico che ho perso il lavoro, sono disoccupato e mi hanno tagliato la luce per cui non mi arriva nessuna bolletta; uso la bombola per cucinare mentre per la luce l'amministratore mi ha concesso di allacciarmi al contatore condominiale. Spesso sono mortificati e mi augurano di ritrovare lavoro.

 

2) Alle compagnie telefoniche dico che sono un tecnico della compagnia concorrente che tra i benefitt per la mia reperibilità mi concede gratuitamente la linea telefonica ed internet a zero spese.

 

Se non ho tempo da perdere...

dico "pronto" due o tre volte, faccio finta che non si sente e riaggancio.

Ad ora non mi hanno mai telefonato una seconda volta dopo il riaggancio.

 

Al telefono cellulare sono stato contattato rarissime volte.

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