#1 Inviato 31 Ottobre, 2020 Salve cari forumisti Vorrei chiedervi visto le nuove cassazioni , che vogliono che il pianerottolo di casa, pur inquadrando porzioni di scala e vari spazi ,meglio definiti parti comuni ,restano luogo di transito aperto a tutti e nn privata dimora. Perciò adesso, si potrebbe installare una telecamera ,senza incorrere in nessun reato anche se inquadra oltre la propria porta anche le scale adiacenti ed una più ampia porzione di pianerottolo, senza purcerto invadere l'entrata in comune sul pianerottolo di altri condomini ,riprendendo direttamente le loro porte d ingresso . Mi confermate che è così? grazie a tutti . Modificato 31 Ottobre, 2020 da Anna-Anna-Anna
#3 Inviato 31 Ottobre, 2020 Danielabi dice: questione complessa, vedi qui: sorry è un articolo che si contraddice, all inizio sostiene che scale e pianerottoli possono essere inquadrati da video sorveglianza privata e che gli spazi comuni nn sono luogo di dimora privata dei condomini.. poi conclude dicendo, che la videosorveglianza in codeste parti comuni costituisce reato, in quanto quest ultime sono da considerarsi, dimora privata dei condomini . Articolo probabilmente scritto a 2 mani e cmq un pò datato...ci sono state nuove cassazioni .
#4 Inviato 31 Ottobre, 2020 Anna-Anna-Anna dice: sorry è un articolo che si contraddice, all inizio sostiene che scale e pianerottoli possono essere inquadrati da video sorveglianza privata e che gli spazi comuni nn sono luogo di dimora privata dei condomini.. poi conclude dicendo, che la videosorveglianza in codeste parti comuni costituisce reato, in quanto quest ultime sono da considerarsi, dimora privata dei condomini . Articolo probabilmente scritto a 2 mani e cmq un pò datato...ci sono state nuove cassazioni . Non mi sembra che ci sia contraddizione: il pianerottolo e le scale essendo frequentate da piu' persone non possono rientrare nel concetto di dimora privata, pertanto sono riprendibili con le telecamere che, pero' non possono invadere le parti private, in sostanza l'angolo di ripresa non puo' inquadrare la porta del vicino posta sullo stesso pianerottolo. L'ultima sentenza di Cassazione sul tema che ho trovato è la 34151/2017 che indica quanto scritto nell'articolo. 1
#5 Inviato 31 Ottobre, 2020 Anna-Anna-Anna dice: sorry è un articolo che si contraddice, all inizio sostiene che scale e pianerottoli possono essere inquadrati da video sorveglianza privata e che gli spazi comuni nn sono luogo di dimora privata dei condomini.. poi conclude dicendo, che la videosorveglianza in codeste parti comuni costituisce reato, in quanto quest ultime sono da considerarsi, dimora privata dei condomini . Articolo probabilmente scritto a 2 mani e cmq un pò datato...ci sono state nuove cassazioni . Ci sono anche le disposizioni del Garante della Privacy; LA VIDEOSORVEGLIANZA UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA CHE RIPRENDE L’INGRESSO DEL SUO APPARTAMENTO O DEL SUO POSTO AUTO? Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.
#6 Inviato 31 Ottobre, 2020 Tullio01 dice: Ci sono anche le disposizioni del Garante della Privacy; LA VIDEOSORVEGLIANZA UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA CHE RIPRENDE L’INGRESSO DEL SUO APPARTAMENTO O DEL SUO POSTO AUTO? Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage. Difatti nn si capisce nulla, per i cassazionisti la parti comuni, quale scale e pianerottoli nn possono essereconsiderati luoghi di dimora privata, perciò respingono ogni addebitamento...poi c'è il garante che sostiene altro...anche se poi in tribunale lo stesso cozza ,con le dinamiche degli spioncini, che uguale permettono di controllare chi entra e chi esce dal vicino o transita per le scale ed è attivita lecita...diversa nn è l'attività della telecamera, che essendo a scopo personale...perciò nn visibile a terzi..nulla dovrebbe cambiare...insomma per il garante nn andrebbe bene ...poi finito in tribunale anche il garante , gli ermellini casserebbero a favore delle telecamere anche in spazi comuni....perciò che dobbiamo fare in mezzo a sta dualità...installiamo o no su spazi comuni?
#8 Inviato 31 Ottobre, 2020 Dino40 dice: Mi scusi anna, ma cosa c'entrano gli spioncino? Forse registrano? Si quelli di ultima generazione si ...
#9 Inviato 31 Ottobre, 2020 Danielabi dice: Non mi sembra che ci sia contraddizione: il pianerottolo e le scale essendo frequentate da piu' persone non possono rientrare nel concetto di dimora privata, pertanto sono riprendibili con le telecamere che, pero' non possono invadere le parti private, in sostanza l'angolo di ripresa non puo' inquadrare la porta del vicino posta sullo stesso pianerottolo. L'ultima sentenza di Cassazione sul tema che ho trovato è la 34151/2017 che indica quanto scritto nell'articolo. difatti...come l ho interpretata anche io...come recita la cassazione . Però per il garante della privacy nn va bene... per questi ci si deve attenere al proprio spazio privato escludendo parti comune, anche se nn inquadri la porta del vicino... qui mi si pone il problema... in caso che il classico condomino rompino, sollevi opposizioni fine a farla disinstallare...è buona la prima quella della cassazione ...o il garante segue altri percorsi giuridici e annulla la cassazione?
#10 Inviato 31 Ottobre, 2020 Anna-Anna-Anna dice: o il garante segue altri percorsi giuridici e annulla la cassazione? No, il garante non puo' "annullare" la Cassazione, considerando che il suo ruolo è di controllare che il trattamento dei dati sia conforme alle norme di legge, puo' adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; la Corte Suprema di Cassazione è all'apice della giurisdizione, quindi anche il garante potrebbe essere costretto a ricorrere al "parere" della C.S. E' ovvio, che se il vicino non vuol sapere ne' leggere ne' scrivere e ricorre alla Magistratura, bisognerà arrivare alla sentenza di Cassazione per sapere chi ha ragione, considerando il parere del Garante e le sentenze già emesse.
#11 Inviato 1 Novembre, 2020 Danielabi dice: No, il garante non puo' "annullare" la Cassazione, considerando che il suo ruolo è di controllare che il trattamento dei dati sia conforme alle norme di legge, puo' adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; la Corte Suprema di Cassazione è all'apice della giurisdizione, quindi anche il garante potrebbe essere costretto a ricorrere al "parere" della C.S. E' ovvio, che se il vicino non vuol sapere ne' leggere ne' scrivere e ricorre alla Magistratura, bisognerà arrivare alla sentenza di Cassazione per sapere chi ha ragione, considerando il parere del Garante e le sentenze già emesse. grassie mille, volevo chiarezza su questa doppia dualità, su garante e cassazione . Ora mi è chiaro, il Garante può opporsi all infinito sulle parti comuni ma fintanto che nn si va a violare la privacy riprendendo direttamente le porte dei vicini...la cassazione ha la meglio, e perciò le parti comuni nn sono dimora privata e quindi riprendibili . grassie mille .