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SIGFRIDOM

Telecamera su pianerottolo condominiale

buon pomeriggio, vivo in un condominio in zona centrale a ROMA e nel pianerottolo al livello cantine ( chiamiamolo -1), e' presente la porta di accesso alle cantine condominiali

e la porta di un appartamento adibito ad affittacamere; il proprietario di questo appartamento ha appena installato una telecamera

che riprende il piccolo pianerottolo ed ha affisso sulla porta del suo appartamento il classico cartello giallo nero con l'immagine della videocamera e la dicitura zona videosorvegliiata.

 

E' legale tale installazione, necessita di autorizzazione dell'amministatore od addirittura dell'assemblea?

 

GRAZIE

 

Mario De Franco

Quindi, per capire, la telecamera dovrebbe essere puntare in direzione della sua porta?

 

il pianerottolo come potrete immaginare e' molto piccolo sono 2 porte confinanti (cantine e appartamento) e forse 3 mq di pavimento

 

grazie

Garante della Privacy;

Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianzaviene effettuata da persone fisiche perfini esclusivamente personali - e le immagininon vengono né comunicate sistematicamente aterzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparatitipo web cam) - non si applicano le normepreviste dal Codice della privacy. In questospecifico caso, ad esempio, non è necessariosegnalare l’eventuale presenza del sistema divideosorveglianza con un apposito cartello.Rimangono comunque valide le disposizioni intema di responsabilità civile e di sicurezza deidati. È tra l’altro necessario – anche per nonrischiare di incorrere nel reato di interferenzeillecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianzasia installato in maniera tale chel’obiettivo della telecamera posta di fronte allaporta di casa riprenda esclusivamente lo spazioprivato e non tutto il pianerottolo o la strada,ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf

deve fare il possibile (parete di fronte, zoom per rilevare solo la sua porta, ...).

è un problemino che deve risolvere per essere in regola.

Basta non divulgare le immagini.

Garante della Privacy;

Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianzaviene effettuata da persone fisiche perfini esclusivamente personali - e le immagininon vengono né comunicate sistematicamente aterzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparatitipo web cam) - non si applicano le normepreviste dal Codice della privacy. In questospecifico caso, ad esempio, non è necessariosegnalare l’eventuale presenza del sistema divideosorveglianza con un apposito cartello.Rimangono comunque valide le disposizioni intema di responsabilità civile e di sicurezza deidati. È tra l’altro necessario – anche per nonrischiare di incorrere nel reato di interferenzeillecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianzasia installato in maniera tale chel’obiettivo della telecamera posta di fronte allaporta di casa riprenda esclusivamente lo spazioprivato e non tutto il pianerottolo o la strada,ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf

non comunicare o non diffondere le immagini serve a far si che non si applichino le norme del codice della privacy.

per il resto, il grassetto riportato da tulliots rimane valido.

Basta non divulgare le immagini.

 

Giani, ancora con stà storia del "basta non divulgare"?. C'è una netta differenza tra Privacy e Codice Penale non sono la stessa cosa.......

Il garante ha anche affermato:

 

..... Nel caso invece di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini oppure da un Condominio il Codice Privacy trova applicazione e la installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico)....

 

Quindi per l'esigenza della sicurezza di cose e persone, è ammissibile la ripresa su aree condominiali, salvaguardando i dati e cancellandoli entro le 24 ore quando non debbano essere usati per la pubblica sicurezza. (vedi le migliaia di telecamere davanti a banche, bar, ristoranti, spiagge, ecc. che riprendono luoghi pubblici)

 

Meglio leggere con attenzione le indicazioni e riferirsi alle sentenze giurisprudenziali fin'ora disponibili, si trovano al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/GarantePrivacyTelecamere.htm

Il garante ha anche affermato:

 

..... Nel caso invece di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini oppure da un Condominio il Codice Privacy trova applicazione e la installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico)....

 

Quindi per l'esigenza della sicurezza di cose e persone, è ammissibile la ripresa su aree condominiali, salvaguardando i dati e cancellandoli entro le 24 ore quando non debbano essere usati per la pubblica sicurezza. (vedi le migliaia di telecamere davanti a banche, bar, ristoranti, spiagge, ecc. che riprendono luoghi pubblici)

 

Meglio leggere con attenzione le indicazioni e riferirsi alle sentenze giurisprudenziali fin'ora disponibili, si trovano al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/GarantePrivacyTelecamere.htm

Hai ragione Claistron, quello che hai postato vale per la videosorveglianza condominiale, e viene previsto anche dal vademecum del Garante della Privacy che avevo indicato io alla pagina 15 a fianco del caso che stiamo trattando, UN CONDOMINO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA CHE RIPRENDE L’INGRESSO DEL SUO APPARTAMENTO O DEL SUO POSTO AUTO?

infatti c'è;

- QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE?

E' da anni che la C. Costituzionale afferma ciò, ma molti " esperti" , oltre ai post# 10 e 12 la pensano diversamente.

Riprendo volentieri questa discussione per indicare nuove sentenze della Suprema Corte che autorizzano le telecamere che inquadrano anche parti comuni del condominio e anche parti "private" liberamente visibili dall'esterno, le ultime sentenze sono disponibili al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/GarantePrivacyTelecamere.htm

E' da anni che la C. Costituzionale afferma ciò, ma molti " esperti" , oltre ai post# 10 e 12 la pensano diversamente.
Anche la Cassazione con una sentenza recente ha ribadito ...

...

Brevemente e sinteticamente, possono essere enucleate le seguenti regole: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; in generale la conservazione delle videoriprese deve essere limitata a poche ore o al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione; deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio del diritto di accedere ai dati che li riguardano per verificare le finalità, modalità e logica del trattamento; i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza. In ogni caso, l'angolo visuale dell'apparecchiatura deve essere delimitato alle sole parti interessate, ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini

...

Cassazione penale, sez. II, sentenza 27/05/2015 n° 22093

Lei ha letto male.Legga la sentenza per esteso e non quello che vuole se vuole essere utili ai forumisti.

Anche la Cassazione con una sentenza recente ha ribadito ...

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Brevemente e sinteticamente, possono essere enucleate le seguenti regole: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; in generale la conservazione delle videoriprese deve essere limitata a poche ore o al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione; deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio del diritto di accedere ai dati che li riguardano per verificare le finalità, modalità e logica del trattamento; i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza. In ogni caso, l'angolo visuale dell'apparecchiatura deve essere delimitato alle sole parti interessate, ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini

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Cassazione penale, sez. II, sentenza 27/05/2015 n° 22093

Lei ha letto male.Legga la sentenza per esteso e non quello che vuole se vuole essere utili ai forumisti.
L'ho letta tutta e molto bene, dicendo due cose diverse, a me interessa quella che ho postato.

La sentenza non si contraddice, ma segue la costante giurisprudenza, avallata pure dalla Corte Costituzionale.

Come si suol dire,.....leggere il testo integrale per credere.

Se poi Lei crede a quello che ha postato, anche se errato, valuteranno i forumisti.

L'ho letta tutta e si contraddice, dicendo due cose diverse, a me interessa quella che ho postato.
La sentenza non si contraddice, ma segue la costante giurisprudenza, avallata pure dalla Corte Costituzionale.

Come si suol dire,.....leggere il testo integrale per credere.

Se poi Lei crede a quello che ha postato, anche se errato, valuteranno i forumisti.

Infatti ho eliminato la parola "contraddice", forse sei tu che hai letto solo la prima parte dello scritto quella che a te interessa, leggi con attenzione fino infondo, anche la parte che ho postato io.

Ho riletto ed è in contrasto con la Legge quanto da Lei postato. La parte da Lei postata è una considerazione non tenuta il conto dalla Corte.

Ho riletto ed è in contrasto con la Legge quanto da Lei postato. La parte da Lei postata è una considerazione non tenuta il conto dalla Corte.
Io invece ne tengo conto, tu fai come desideri, non devo convincerti, e tu non devi convincere me, io non cambio idea leggo quello che c'è scritto.
Beato Lei e le sue idee, anche se contrastano con la Legge.
Però non contrastano con quello che è scritto sulla massima della sentenza.

Ed il sito da dove l'ho estrapolata e del tutto attendibile.

 

p.s. ora chiudo il dibattito a due, altrimenti lo Staff chiude il Topic.

Quindi la sentenza non l'ha letta per esteso: si decida.

Però non contrastano con quello che è scritto sulla massima della sentenza.

Ed il sito da dove l'ho estrapolata e del tutto attendibile.

 

p.s. ora chiudo il dibattito a due, altrimenti lo Staff chiude il Topic.

Quindi la sentenza non l'ha letta per esteso: si decida.
Santa pazienza, prima di estrapolare il punto

 

4. Utilizzabilità probatoria delle videoriprese private e Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Ho letto tutto vedi post #17 non farmi ripetere le cose.

 

Basta per favore, altrimenti lo Staff chiude il Topic, ed io non desidero che sia chiuso, per cui non ti risponderò più.

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