#1 Inviato 15 Ottobre, 2021 Buongiorno. In occasione dell'acquisto di un appartamento in una nuova costruzione, chi deve sostenere i costi relativi alla redazione delle "tabelle millesimali termiche"? Gli stessi devono essere sostenuti dal costruttore che deve dotare la nuova costruzione di tali tabelle oppure dal condominio appena costituito? Nel caso di specie, il costruttore ritiene che i costi di redazione delle tabelle millesimali termiche debbano essere sostenuti dal condominio mentre il sottoscritto ritiene che, trattandosi di costruzione nuova ed elevata in piena vigenza della normativa di riferimento, la stessa debba essere già dotata di tali tabelle millesimali (termiche) i cui costi di redazione sono a carico del costruttore (lui è l'unico soggetto in grado di fornire un immobile con tutti i dati tecnici per la relativa redazione). Fornire un immobile nuovo senza tabelle millesimali termiche equivarrebbe a vendere un elettrodomestico senza libretto di istruzioni. Una volta individuato il soggetto deputato a sostenere le spese, a quale normativa occorre far riferimento? Grazie in anticipo a chi saprà fornirmi una risposta esaustiva. vitonorma
#2 Inviato 15 Ottobre, 2021 vitonorma dice: Buongiorno. In occasione dell'acquisto di un appartamento in una nuova costruzione, chi deve sostenere i costi relativi alla redazione delle "tabelle millesimali termiche"? Gli stessi devono essere sostenuti dal costruttore che deve dotare la nuova costruzione di tali tabelle oppure dal condominio appena costituito? Nel caso di specie, il costruttore ritiene che i costi di redazione delle tabelle millesimali termiche debbano essere sostenuti dal condominio mentre il sottoscritto ritiene che, trattandosi di costruzione nuova ed elevata in piena vigenza della normativa di riferimento, la stessa debba essere già dotata di tali tabelle millesimali (termiche) i cui costi di redazione sono a carico del costruttore (lui è l'unico soggetto in grado di fornire un immobile con tutti i dati tecnici per la relativa redazione). Fornire un immobile nuovo senza tabelle millesimali termiche equivarrebbe a vendere un elettrodomestico senza libretto di istruzioni. Una volta individuato il soggetto deputato a sostenere le spese, a quale normativa occorre far riferimento? Grazie in anticipo a chi saprà fornirmi una risposta esaustiva. vitonorma Le "tabelle millesimali termiche", che servono esclusivamente per la ripartizione dei cosidetti costi fissi del riscaldamento, possono essere ripartiti "a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate" (Dlgs 102/14 e smi). Quindi non dovrebbe esserci alcun problema per il facilissimo reperimento dei dati (soprattutto per una casa nuova). Altra cosa era alcuni anni fa, quando era obbligatorio a basare i millesimi per la ripartizione della quota fissa sui fabbisogni termici delle singole u.i.. Li si che era più complicata, visto che serviva un tecnico abilitato per stilare queste tabelle con calcoli abbastanza complicati.
#3 Inviato 16 Ottobre, 2021 vitonorma dice: Fornire un immobile nuovo senza tabelle millesimali termiche equivarrebbe a vendere un elettrodomestico senza libretto di istruzioni. Perfettamente d'accordo, l'impianto di termo-riparzione fa parte del sistema edificio-impianto venduto, quindi Obbligatoriamente deve essere fornito dal venditore. vitonorma dice: Una volta individuato il soggetto deputato a sostenere le spese, a quale normativa occorre far riferimento? La normativa tecnica è il dlgs 141/16 e smmi. Per quella "impositiva" verso il venditore un avvocato potrà sicuramente meglio pronunciarsi...... (....non ho denti affilati e mascelle come quelli dei togati...) 🤠 Modificato 16 Ottobre, 2021 da Nanojoule
#4 Inviato 18 Ottobre, 2021 Le tabelle millesimali, siano essere termiche, di proprietà ecc..., sono appannaggio assembleare, a meno che non vengano stilate dal costruttore con eventuali norme contrattuali al suo interno che dovranno essere accettate da tutti i condòmini, ma per me questa rimanere una facoltà e non un obbligo del costruttore. Dovrete essere voi condòmini a decidere come ripartire le spese, anche perchè potreste derogare in materia sottoscrivendo all'unanimità un metodo di ripartizione diverso da quello previsto. Modificato 18 Ottobre, 2021 da FrancescoM