#1 Inviato 2 Dicembre, 2020 Buongiorno, siamo 5 fratelli e sorelle e siamo proprietari di una piccola palazzina con 10 appartamenti (termoautonomi e senza ascensore) dislocati su 3 piani e un 'autorimessa con 15 posti auto. Non abbiamo codice fiscale condominiale, amministratore e regolamento condominiale. Per consuetudine suddividiamo le spese in base a delle tabelle millesimali fatte fare parecchi anni fa da nostro padre da un tecnico prima che diventassimo proprietari per eredità. Circa 3 anni fa, con atto di compravendita che ha coinvolti tutti noi davanti al notaio è cambiata la proprietà di alcuni posti auto e appartamenti, nel senso che alcuni fratelli hanno venduto posti auto e/o appartamenti ad altri fratelli. Siamo comunque rimasti in cinque proprietari. In quell'occasione nell'atto notarile (che è stato poi regolarmente registrato) sono state definite e indicate le quote di proprietà di ciascuno di noi relativamente ad una parte dei beni in comunione (per esattezza: scale, tetto, giardino, lucernari, mentre non si fa menzione delle facciate). Ora chiedo il vostro parere: penso che per quanto riguarda la ripartizione delle spese ordinarie (per esempio delle scale, del giardino o dell'autorimessa) sia giusto usare le tabelle millesimali, ma nel caso di spese straordinarie è ancora corretto utilizzare le tabelle millesimali o bisogna ripartire la spesa per le quote di proprietà indicate nell'atto? Per esempio: le spese straordinarie del giardino o del tetto vanno ripartite secondo le relative tabelle millesimali o vanno ripartite secondo le quote di proprietà indicate nell'atto? Ringrazio anticipatamente chi saprà aiutarmi.
#2 Inviato 2 Dicembre, 2020 le tabelle millesimali sono fatte proprio per dividere con equità bene le spese, se avete dei dubbi potete richiamare un tecnico per controllare se la tabella millesimale sia fatta bene o se il caso di aggiornarla, è una spesa che dovete vedere voi perché potrebbe lasciare le cose come sono. Antonio
#3 Inviato 2 Dicembre, 2020 Innanzitutto ringrazio per la risposta. Non sono un esperto, pero leggendo l'art.1118 C.C. - "Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene "- mi sembra di capire che se il titolo (di acquisto della proprietà) indica già la quota di proprietà sulle parti comuni allora tale disposizione prevale sul criterio generale enunciato dall'articolo ( cioè il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene). Quindi se il titolo di proprietà indica che sono proprietario per 200 millesimi, tale valore non è soggetto a variazione secondo il principio di proporzionalità al valore dell'unita immobiliare che appartiene al condomino. La proprietà infatti del bene comune condominiale è già attribuito dal titolo di acquisto che prevale sul criterio generale.
#4 Inviato 2 Dicembre, 2020 Sandro1965 dice: Innanzitutto ringrazio per la risposta. Non sono un esperto, pero leggendo l'art.1118 C.C. - "Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene "- mi sembra di capire che se il titolo (di acquisto della proprietà) indica già la quota di proprietà sulle parti comuni allora tale disposizione prevale sul criterio generale enunciato dall'articolo ( cioè il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene). Quindi se il titolo di proprietà indica che sono proprietario per 200 millesimi, tale valore non è soggetto a variazione secondo il principio di proporzionalità al valore dell'unita immobiliare che appartiene al condomino. La proprietà infatti del bene comune condominiale è già attribuito dal titolo di acquisto che prevale sul criterio generale. Corretto. Il punto è che non era necessario costituire la comuninione su beni che erano già in regime di condominio, ma ormai è fatto. Fanno fede le quote specificate nell'atto e ricordate che quei beni elencati sono in regime di comunione. 1