#1 Inviato 15 Giugno, 2017 Salve, vorrei sapere come avviene, in pratica, la redazione della tabella dei millesimi di riscaldamento secondo la UNI 10200. In particolare: 1) Quali elementi si devono considerare (dimensioni, piano, posizione, ecc.)? 2) Il tecnico deve visionare l'appartamento o si basa sulle planimetrie? 3) Sono rilevanti opere successive alla costruzione (per es. cambio di infissi)? Grazie, M.M.
#2 Inviato 15 Giugno, 2017 Ti posso citare alcune mie esperienze a riguardo. Tutti i tecnici interpellati hanno chiesto le planimetrie. A volte l'Amministratore ha le piante catastali degli appartamenti e in alcune situazione anche le planimetrie dell'intero fabbricato (ad esempio quando vengono eseguite opere di ristrutturazione edilizia sul complesso). Senz'altro sono considerate le superfici, l'esposizione e il piano. Di certo il parametro da calcolare è il fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare. Un tecnico "serio" dovrebbe fare dei sopralluoghi perchè tegono conto anche di fattori che non sono individuabili dalle planimetrie. Riguardo agli infissi, l'ultimo tecnico con cui ho parlato mi ha detto che ne tenuto conto nella sual relazione (addirittura lo spessore dei vetri..) Importante inoltre è la possibilità di andare in deroga alla UNI 10200 ed usare i millesimi "soliti" (rimane comunque l'obbligo della contabilizzazione) o i millesimi calcolati sulla base delle potenze termiche installate. La facoltà deriva dal D.Ldg 141/2016 che stabilisce, se non erro, che quando vi siano anche due soli appartamenti con una differenza di fabbisogno superiore al 50% si possa andare in deroga. Tale "soluzione" è ampliamente utilizzata perchè lascia alla assemblea un potere decisionale e rende più semplice la elaborazione del riparto dei costi. Comunque ci vuole la asseverazione del tecnico.
#3 Inviato 15 Giugno, 2017 Ti posso citare alcune mie esperienze a riguardo.Tutti i tecnici interpellati hanno chiesto le planimetrie. A volte l'Amministratore ha le piante catastali degli appartamenti e in alcune situazione anche le planimetrie dell'intero fabbricato (ad esempio quando vengono eseguite opere di ristrutturazione edilizia sul complesso). Senz'altro sono considerate le superfici, l'esposizione e il piano. Di certo il parametro da calcolare è il fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare. Un tecnico "serio" dovrebbe fare dei sopralluoghi perchè tegono conto anche di fattori che non sono individuabili dalle planimetrie. Riguardo agli infissi, l'ultimo tecnico con cui ho parlato mi ha detto che ne tenuto conto nella sual relazione (addirittura lo spessore dei vetri..) Importante inoltre è la possibilità di andare in deroga alla UNI 10200 ed usare i millesimi "soliti" (rimane comunque l'obbligo della contabilizzazione) o i millesimi calcolati sulla base delle potenze termiche installate. La facoltà deriva dal D.Ldg 141/2016 che stabilisce, se non erro, che quando vi siano anche due soli appartamenti con una differenza di fabbisogno superiore al 50% si possa andare in deroga. Tale "soluzione" è ampliamente utilizzata perchè lascia alla assemblea un potere decisionale e rende più semplice la elaborazione del riparto dei costi. Comunque ci vuole la asseverazione del tecnico. Grazie, ma per avere l'asseverazione occorre comunque calcolare tutta la nuova tabella millesimale o è sufficiente vedere se c'è squilibrio maggiore del 50% tra l'appartamento più freddo (per es. attico a nord) e quello più caldo (per es. piano intermedio a sud)? Perché, in tal caso, la parcella del tecnico dovrebbe essere più bassa.
#4 Inviato 15 Giugno, 2017 Le ultime FAQ del MISE permettono di calcolare due soli appartamenti --link_rimosso-- partendo da uno che si suppone sia quello meno energivoro e quello più energivoro. Se si riscontrano subito differenze superiori al 50% ci si può fermare. Se non si trovano si prosegue. Dipende molto da quello che c'è scritto sul verbale dell'assemblea. Alcune assemblee preferiscono visionare la nuova tabella millesimale magari con un prospetto previsionale e poi decidere. Il sopralluogo è comunque d'obbligo utilizzando, magari come base, le planimetrie catastali. Le suddette planimetrie sono in scala 1:200 spesso con spessori di tratto che non permettono di apprezzare le dimensioni reali soprattutto degli infissi. Inoltre non sono presenti le altezze degli infissi, le stratigrafie delle pareti. L'orientamento prevalente è quello di considerare gli infissi dell'edificio come costruito in origine, ossia in pratica uguali per tutti in virtù dell'art.68 delle norme di attuazione del c.c. E' chiaro che se il volere del condominio è quello di derogare, è presumibile che un tecnico esperto sappia quali siano le due unità agli estremi e che quindi la sua parcella possa essere decisamente più bassa. Altra eterna diatriba è come calcolare la differenza del 50%. Le FAQ del MISE del 9 giugno 2017 chiariscono anche questo (FAQ 17) ma la procedura è solo suggerita quindi si possono scegliere altre strade.
#5 Inviato 16 Giugno, 2017 Concordo quanto scritto da Foxtrot72, comunque l'ultimo tecnico con cui ho interagito (davvero professionale) ha eseguito comunque il sopralluogo di tutti gli appartamenti (era uno stabile di 16 u.i.). Normalmente la differenza che consente di andare in deroga è tra gli appartamenti dei piani alti e un appartamento a metà fabbricato. Non saprei se il tecnico sia disposto a fare una sorta di "campionamento" provando a calcolare il fabbisogno di sole due u.i. e sperando che possa bastare a fare la asseverazione. Ma il punto non è tanto quello: l'Amministratore deve comunque dare evidenza, a mio parere, del'avvenuto calcolo della nuova tabella UNI 10200. Secondo me va calcolata comunque. Infatti la somma dei millesimi è sempre 1000 e quindi ci sono quei condomini che ne hanno un vantaggio così come quelli che saranno svantaggiati dai nuovi millesimi. E' da questo riscontro con tutte le discussioni "fisiologiche" che ne conseguono che l'assemblea se ne deve uscire con la delibera che le consente, se è il caso e se c'è la asseverazione del tecnico, di andare in deroga secondo la 141/2016.
#6 Inviato 16 Giugno, 2017 Altra eterna diatriba è come calcolare la differenza del 50%. Le FAQ del MISE del 9 giugno 2017 chiariscono anche questo (FAQ 17) ma la procedura è solo suggerita quindi si possono scegliere altre strade. Anche perché quella suggerita è OGGETTIVAMENTE ERRATA (i soliti incompetenti). Per avere uno squilibrio del 50% tra A e B, A deve essere maggiore del 50% di B, quindi al denominatore va il fabbisogno termico MINORE!!! Ma il punto non è tanto quello: l'Amministratore deve comunque dare evidenza, a mio parere, del'avvenuto calcolo della nuova tabella UNI 10200. Secondo me va calcolata comunque. Infatti la somma dei millesimi è sempre 1000 e quindi ci sono quei condomini che ne hanno un vantaggio così come quelli che saranno svantaggiati dai nuovi millesimi. E' da questo riscontro con tutte le discussioni "fisiologiche" che ne conseguono che l'assemblea se ne deve uscire con la delibera che le consente, se è il caso e se c'è la asseverazione del tecnico, di andare in deroga secondo la 141/2016. Si, ma con quali MAGGIORANZE si decide????? 🤔
#7 Inviato 16 Giugno, 2017 Ciao, Bella domanda! Direi che non esiste una risposta certa, il decreto indica solo la condizione per cui la assemblea possa andare in deroga. Ora se parliamo di delibere per cui il legislatore non ha indicato un quorum specifico dovrebbe essere sufficiente la canonica maggioranza dei presenti con almeno 1/3 dei millesimi (in seconda convocazione). Da un punto di vista matematico se, per puro esempio, la unità con fabbisogno maggiore segna 180 Kwh/Mq ed esiste almeno un'altra unità che segna meno di 90 Kwh/Mq allora siamo nel caso di una differenza "superiore al 50%" come citato dalla normativa (141/2016). Però, nonostante la banalità matematica del calcolo, ci sono pareri contrastanti in merito anche su questo stesso forum. Tutto a causa di possibili interpretazioni della normativa...come al solito. A me sembra invece molto semplice ma è solo una mia personale interpretazione. Volendo tagliare la testa al toro, se il tecnico si prende la briga di "asseverare" la cosa allora la assemblea può deliberare...oppure si può sperare in un successivo chiarimento dal ministero...