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erreti

Tabella di proprietà o tabella scala per tinteggiatura pareti?

Per la tinteggiatura delle pareti scala che tabella applicare, di proprietà o scala. Il dubbio perché ho sempre considerato le pareti come muri dell'edificio e quindi qualsiasi manutenzione sugli stessi è stata ricondotta alla tabella di proprietà, ma ricordo anche di aver cercato in passato qualche riscontro all'interno del forum che avvalorava questa tesi. Convincimento messo in discussione da qualche collega che ritiene sia giusto applicare la tabella scale anche per la tinteggiatura delle pareti. Attendo i vostri pareri

Per la tinteggiatura delle pareti scala che tabella applicare, di proprietà o scala. Il dubbio perché ho sempre considerato le pareti come muri dell'edificio e quindi qualsiasi manutenzione sugli stessi è stata ricondotta alla tabella di proprietà, ma ricordo anche di aver cercato in passato qualche riscontro all'interno del forum che avvalorava questa tesi. Convincimento messo in discussione da qualche collega che ritiene sia giusto applicare la tabella scale anche per la tinteggiatura delle pareti. Attendo i vostri pareri

Non troverai una risposta univoca neanche nelle sentenze.

C'è chi addirittura considera la sola tinteggiatura un intervento di pulizia per togliere lo sporcoe quindi non applica nemmeno l'art. 1124 bensì usa la tabella pulizia scale che tiene conto esclusivamente dell'altezza dal suolo (2° comma art. 1123).

 

Per quanto mi riguarda concordo con te sul riparto per millesimi di proprietà.

Applica la tabella millesimale di proprietà tenendo conto che la tua considerazione, personalmente, sia la più valida.

Le mura delle scale devono essere considerate strutture portanti. A mio avviso, la diversa interpretazione scaturisce anche da questo.

Rimango dell'idea che debba essere applicata la tabella proprietari. Questo è il mio pensiero.

Come dice l'avv. Gallucci le scale sono formate da vari elementi, ringhiere, corrimano, vano scale, per cui sarebbe bene sapere cosa si va a tinteggiare, se solo il vano scala sono d'accordo con Giovanni Inga;

 

Spese vano scale tinteggiatura

In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse né accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso (Tribunale di Bologna n 2695/2000)

Se invece si tinteggia la ringhiera e corrimano, sono d'accordo per ripartire la spesa come disposto dall'art. 1124 cc (per altezza piano)

come si dice.. il mondo è bello perché è vario...
... e parafrasando il grande Akim

"... il mondo è bello perchè è avariato" 🙂

Tamponatura o portante non mi pare cambi la cosa. Per arrivare in alto ci vuole maggiore materia. E lungo le scale ci passa sicuramente di più quello dei piani alti che non quello del PT. Per non parlare dei danni sulle pareti dovuti a traslochi, trasporto mobili o elettrodomestici, biciclette, scritte dei figli, etc. Ovviamente, per i quali nessuno dichiara mai la propria responsabilità, ma che di certo non sono attribuibili a quelli dei piani sotto.

 

In caso di condominio tipo quelli sopra, dove sono evidenti i segni del passaggio dei vandali proporrei il 1124. Dove è invece passato solo civilmente il tempo, la tab. A.

E questa è un'altra campana;

 

Ripartizione spese tinteggiatura scale

Le spese di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle scale (rampe, scalini, pianerottoli, ringhiera e corrimani, intonaci sotto le rampe, ecc.), vanno poste a carico e ripartite con i criteri dettati dall'art. 1124 c.c., e cioè: per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, e per l'altra metà la misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. In conformità di quanto sopra, sarà redatta e allegata al presente regolamento una apposita tabella millesimale di riparto, denominata "Tabella scala".

Da tale riparto delle spese dovranno essere tenute separate quelle relative all'androne, e tutte quelle parti analoghe che, essendo usate nello stesso modo da ciascun condomino, andranno ripartite in base alle rispettive quote di proprietà.

Per quanto attiene alle spese relative alla tinteggiatura, manutenzione ordinaria, straordinaria e ricostruzione delle pareti e dei soffitti del vano della scala, nonché delle relative finestre, lucernai, ecc., esse sono poste a carico dei condomini cui la scala serve, e ripartite in proporzione alle quote millesimali di proprietà ("Tabella generale").

Sono esclusi dalla compartecipazione a tali spese, i condomini le cui unità immobiliari non sono servite, sempre che le stesse non abbiano potenziale uso per l'accesso alle parti private (lastrico, garage, cantine, ecc.) di cui dovrà tenersi conto nell'apposita tabella).

Le spese di pulizia e illuminazione, vanno poste a carico delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, e ripartite:

A) con gli stessi criteri previsti per la manutenzione straordinaria e ricostruzione (art. 1124 c.c.);

B) in parti uguali (la delibera necessita di approvazione da parte di tutti i condomini);

C) in proporzione ai millesimi di proprietà ("Tabella generale").

http://www.condomini.altervista.org/TinteggiaturaScale.htm

E si è un casino come al solito................io solitamente faccio una seconda assemblea con relativi conteggi in cui spiego il piano di riparto e lo faccio approvare..............poi se dovesse esserci impugnazione della delibera, che impugnazione sia.............

 

La sentenza riportata da Tullio è di un semplice tribunale ordinario di Bologna, quella riportata in articolo se più datata, è della Cassazione............quindi c'è un piccolo vantaggio, per me, della seconda sulla prima.

Nella precedente edizione del Forum di diversi anni fa (forse i più anziani si ricorderanno), quando si parlava di tinteggiatura del vano scala si citava sempre la sentenza che ho postato (quella del Tribunale di Bologna), e si prendeva come esempio da applicare ma solo per i muri del vano scala e non per la ringhiera, corrimano, pianerottoli gradini ecc ecc

Ora questo principio sembra cambiato.

A mio modesto parere, se parliamo di "semplice" tinteggiatura o come si dice spesso "una rinfrescata ai muri" per tirar via le impronte di mani o scarpe, la considero come una "pulizia più specifica" e quindi, tenendo in considerazione che i muri sono parte integrante della struttura, applicherei la ripartizione come da art.1124 c.c.e quindi non solo per altezza.

Diverso sarebbe nel caso di intervento sull'intonaco a quel punto sarebbe corretto, sempre secondo il mio parere, ripartire per tabella generale di proprietà.

Secondo me ogni condominio si regola come desidera e va tutto bene sino a che nessuno ricorre al Giudice, se ciò capiterà avremo tante sentenze diverse, ovvero numerosi tipi di partizione della spesa per quanti ricorsi si faranno, appunto perchè non esiste una regola fissa, esempio ne è questa discussione dove noi forumisti abbiamo fornito diverse risposte.

Concordo con te, la soluzione ottimale sarebbe far deliberare il tipo di ripartizione da applicare dall'assemblea con più maggioranza possibile... credo onestamente che il principio di "chi sporca paga" vada sempre ricordato.

Egoisticamente parlando, per me qualsiasi sistema si adotti va benissimo (millesimi proprietà o art. 1124 cc), tanto abito proprio nel piano di mezza altezza 😎

Le mura delle scale devono essere considerate strutture portanti. A mio avviso, la diversa interpretazione scaturisce anche da questo.

Rimango dell'idea che debba essere applicata la tabella proprietari. Questo è il mio pensiero.

Parole chiave quelle evidenziate.

Le scale e per tali si intendono i gradini,accessori le ringhiere.

 

Mi permetto quindi di dissentire ed anche fortemente dal parere espresso dall'avv Gallucci.

Non c'è giurisprudenza univoca e si va ad interpretazioni, quindi qualsiasi decisione potrebbe essere impugnata, se non condivisa. La mia modestissima interpretazione resta quella di considerare i muri delle scale, pareti portanti dell'edificio, e a prescindere dalla natura dell'intervento effettuato su di essi, va comunque applicata la tabella generale.

Salve di nuovo, il problema principale ritengo sia proprio la considerazione dei muri delle scale come muri portanti. Da quando si costruisce con il cemento armato, i muri delle scale non possono essere considerati muri portanti in quanto la struttura portante è quella realizzata in cemento quindi fondazioni, travi, pilastri ecc. Non esistono più muri portanti. Possono essere considerati portanti solo quelli in cui le scale si trovino tra due palazzine in pratica distinte (in genere 2/3 piani realizzate subito dopo la guerra) e che danno accesso a entrambe.

Salve di nuovo, il problema principale ritengo sia proprio la considerazione dei muri delle scale come muri portanti. Da quando si costruisce con il cemento armato, i muri delle scale non possono essere considerati muri portanti in quanto la struttura portante è quella realizzata in cemento quindi fondazioni, travi, pilastri ecc. Non esistono più muri portanti. Possono essere considerati portanti solo quelli in cui le scale si trovino tra due palazzine in pratica distinte (in genere 2/3 piani realizzate subito dopo la guerra) e che danno accesso a entrambe.

Ti dirò, sono sceso al PT bussando su ogni parete, ma in effetti di tamponatura c'è poco o nulla. Quasi tutto CA. Eppure non è un edificio coi muri portanti.

Ho trovato un vecchio Topic dove tra l'altro viene detto;

 

Elena Bartolini

Scritto da Argentina il 06 Giu 2008 - 06:31:18:

... Perchè (nel mio caso), tinteggiatura scala, (spero rientri nella manutenzione dell'art. su indicato), essendoci le soffite private oltre l'ultimo piano, non vengano considerate come piani e, la relativa spesa non venga ripartita così come previsto dall' art.1124-??? Per metà in ragione del valore, e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza del piano. Considerando come piani le soffitte private (come nel caso specifico)?. NON riesco a capirlo! Help!

L'art. 1124 C.C. si riferisce a manutenzione e ricostruzione DELLE SCALE, cioè di gradini, corrimano, e tutto quanto costituisce fisicamente LA SCALA. I muri del vano scale NON fanno parte della "scala" ma della struttura, dello "scheletro" dell'edificio, servono per farlo stare in piedi, ed è per questo che la tinteggiatura di questi muri, come avviene per le facciate esterne, si paga per millesimi di proprietà. Staff

E si è un casino come al solito................io solitamente faccio una seconda assemblea con relativi conteggi in cui spiego il piano di riparto e lo faccio approvare..............poi se dovesse esserci impugnazione della delibera, che impugnazione sia.............

 

La sentenza riportata da Tullio è di un semplice tribunale ordinario di Bologna, quella riportata in articolo se più datata, è della Cassazione............quindi c'è un piccolo vantaggio, per me, della seconda sulla prima.

Una sentenza vale l' altra visto che entrambe fanno parte della giurisprudenza .

Ribadisco.. le mura sono strutture portanti alle quali sono ancorate le scale (semplicisticamente i gradini)...

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