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Supercondominio: ordine del giorno assembleare con "competenti" diversi

Nell' o.d.g. della prossima assemblea "estesa" di supercondominio inviata a tutti i condomini, sono incluse alcune voci di competenza dell'assemblea generale di tutti i supercondomini (ad es. manutenzione straordinaria delle strade interne), altre (nomina/revoca amm.re) di competenza dei rappresentanti delle singole u.i. .

A mio avviso tale convocazione è nulla in quanto lo stesso organo collegiale non può una volta costituitosi come tale, estinguersi (quando si tratta di punti all odg di competenza dei soli rappresentanti) e viceversa ricostituirsi quando si deve parlare di temi di sua competenza.

Bastera'deliberare e votare solo su argomenti di competenza dei condomini .per gli altri argomenti si procederà con assemblea dei rappresentanti.

Bastera'deliberare e votare solo su argomenti di competenza dei condomini .per gli altri argomenti si procederà con assemblea dei rappresentanti.

Intendi dire che, per gli altri argomenti, occorrerà convocare una nuova assemblea dei rappresentanti? e NON si potrà, durante l'assemblea plenaria convocata discutere (da parte dei soli rappresentanti) anche degli argomenti all'odg di loro competenza esclusiva?

Ipotesi, entrambe, con cui concordo

Intendi dire che, per gli altri argomenti, occorrerà convocare una nuova assemblea dei rappresentanti, e NON si potrà, durante l'assemblea plenaria convocata discutere (da parte dei soli rappresentanti) anche degli argomenti all'odg di loro competenza esclusiva.

Ipotesi, entrambe, con cui concordo

Non vedo perchè si dovrebbe effettuare un'altra assemblea mentre si può effettuare tutto nella stessa come si fa p.es. quando nelle riunioni condominiali un argomento è di competenza di parte dei condomini e non di tutti, caso art 1123 3° comma, per cui le delibere di competenza di tutti i convenuti parteciperanno e voteranno tutti, mentre per l'altro voteranno soltanto chi di competenza, nel caso particolare i rappresentanti di condominio mentre i condomini eventualmente non legittimati a votare su di un determinato argomento che non li riguardi non potranno, attraverso la partecipazione alla discussione che precede quella votazione, influire sull'esito della stessa.

 

Se un argomento interessa una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c. (cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini), non solo alle votazioni ma anche alla semplice discussione debbono concorrere i soli proprietari ai quali il bene serve.

Nella ipotesi di convocazione di un'unica assemblea condominiale allo scopo di decidere su di una serie di questioni, alcune delle quali riguardanti solo singoli condomini - convocazione sicuramente valida, in quanto non vietata da alcuna norma - , i condomini eventualmente non legittimati a votare su di un determinato argomento che non li riguardi non possono, attraverso la partecipazione alla discussione che precede quella votazione, influire sull'esito della stessa. (sentenza 697/2000 del 22 gennaio 2000)

Grazie Tullio. Sempre puntuale e preciso.

L'unica cosa che si potrebbe opporre a quanto da te dettagliato tramite giurisprudenza, cioè "Se un argomento interessa una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c. (cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini)". Questo il terzo comma del 1123 "Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] ".

Pertanto detta sentenza potrebbe non attagliarsi al caso in cui all' o.d.g. stiano argomenti diversi (pongo tre esempi: nomina amm.re; approvazione bilancio; ed in primis beni diversi da quelli di cui al comma 3 sopra elencati)

Cosa ne pensi?

 

Più in generale il mio dubbio su una assemblea "polivalente" deriva dai concetti di organo collegiale, convocazione, procedimento di formazione della sua volontà, ecc.

Pertanto detta sentenza potrebbe non attagliarsi al caso in cui all' o.d.g. stiano argomenti diversi (pongo tre esempi: nomina amm.re; approvazione bilancio; ed in primis beni diversi da quelli di cui al comma 3 sopra elencati)

Cosa ne pensi?

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Salve,

non devi prendere a riferimento l'art.1123 in maniera diretta ma di riflesso.

La sentenza infatti parte dal citato articolo per evidenziare l'ipotesi che in un assemblea possano esserci questioni differenti che riguardino gruppi di condomini differenti.

 

In tal senso la legge non vieta una riunione cumulativa ma stabilisce dei paletti precisi per le convocazioni del condominio e supercondominio, che la giurisprudenza cerca di chiarire con quella sentenza.

 

L'importante è quindi:

 

1) La modalità di convocazione (che tutti siano stati convocati)

2) La votazione.

 

Di tutto questo si potrà avere prova tramite il verbale, che chiarirà e paleserà tali aspetti.

Cordiali saluti.

Grazie Tullio. Sempre puntuale e preciso.

L'unica cosa che si potrebbe opporre a quanto da te dettagliato tramite giurisprudenza, cioè "Se un argomento interessa una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c. (cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini)". Questo il terzo comma del 1123 "Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] ".

Pertanto detta sentenza potrebbe non attagliarsi al caso in cui all' o.d.g. stiano argomenti diversi (pongo tre esempi: nomina amm.re; approvazione bilancio; ed in primis beni diversi da quelli di cui al comma 3 sopra elencati)

Cosa ne pensi?

 

Più in generale il mio dubbio su una assemblea "polivalente" deriva dai concetti di organo collegiale, convocazione, procedimento di formazione della sua volontà, ecc.

Come ho già detto, se nella stessa assemblea ci sono argomenti che interessano tutti, tutti potranno votare, mentre argomenti che interessano soltanto i rappresentanti di condominio, come ad esempio la nomina dell'amministratore del S.C., approvazione del bilancio delle spese ordinarie, parteciperanno alla discussione e voteranno solo i rappresentanti, non vedo tutta questa difficoltà.
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