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Ibleo

Supercondominio e codice fiscale

Buonasera,

il condominio di cui sono il nuovo amministratore-inquilino fa parte di un complesso di due palazzine, distinte e separate con in comune il solo spazio esterno (parcheggio e giardino).

Per numerosi anni le due palazzine sono state amministrate sotto un unico codice fiscale, in cui sono intestate tutte le utenze, comprese quelle dell'illuminazione esterna.

Circa qualche anno fa una delle due palazzine cambia amministratore e questi, all'atto della variazione, modifica il nome del super-condominio aggiungendo il suffisso della palazzina da egli amministrata senza comunicare all'altra questa operazione. Di fatto una delle due palazzine si è trovata sproffista di codice fiscale.

Mi sono accorto solo casualmente di questo, la mia domanda è cosa ne è adesso di tutte le utenze che ora sono associate con un codice fiscale non più appartenente al palazzo? E ancora, cosa ne è degli F24 e di tutte le ritenute che sono state effettuate indicando il codice fiscale dell'altra palazzina? A questo punto non so nemmeno cosa fare il con il 770.

Benvenuto nel forum.

L'errore è iniziale.L'errore non è del nuovo amministratore che ha gestito la sua parte correttamente.

Per gestire TUTTO il supercondominio (giardino e parcheggio)+ le due palazzine con unico CF si deve avere anche un unico amministratore.Se al contrario gestivate con unico CF e più amministratori avete sbagliato e pasticciato.

Nel momento in cui si scegli di dividersi,perchè di fatto vi siete divisi,anche se fiscalmente non avete formalizzato,si devono anche affrontare tutte le divisioni e la nascita del supercondomino a sè stante.

 

Ora la cosa più saggia è dotare anche la seconda palazzina di CF.

Volturare le utenze specifiche di ogni palazzina.

Far indire assemblea del supercondominio,far nominare un amministratore,dotare il supercondominio di CF.

Volturare le utenze specifiche del supercondominio ovvero aprire nuove utenze se necessario.

 

Per la situazione pregressa non saprei se sia meglio non presentare il modello 770 ovvero presentarlo col rischio di esser chiamati a spiegare questo pasticcio.

Ti ringrazio per la risposta.

I due palazzi - di fatto - erano amministrati separatamente (anche per una questione di maggiore comodità). Tuttavia sarebbe bastato che l'amministratore nominato dal palazzo A comunicasse la variazione al palazzo B, in modo che anche questi si poteva contestualmente dotare di un autonomo cf. Non vi è stata nessuna assemblea perché il consenso è tacito. Ciascuna palazzina del resto vuole amministrarsi autonomamente con un proprio amministratore.

 

A questo punto ti pongo un'altra domanda.

Il parco esterno, comprensivo di un autonomo contratto elettrico per la sola illuminazione esterna, risulta stipulato sotto il vecchio cf, un tempo comune e ora attribuito a una delle palazzine. A questo punto è possibile attribuire un cf alla sola parte comune?

Ti ringrazio per la risposta.

1)I due palazzi - di fatto - erano amministrati separatamente (anche per una questione di maggiore comodità). Tuttavia sarebbe bastato che l'amministratore nominato dal palazzo A comunicasse la variazione al palazzo B, in modo che anche questi si poteva contestualmente dotare di un autonomo cf.

2)Non vi è stata nessuna assemblea perché il consenso è tacito. Ciascuna palazzina del resto vuole amministrarsi autonomamente con un proprio amministratore.

 

3)A questo punto ti pongo un'altra domanda.

Il parco esterno, comprensivo di un autonomo contratto elettrico per la sola illuminazione esterna, risulta stipulato sotto il vecchio cf, un tempo comune e ora attribuito a una delle palazzine. A questo punto è possibile attribuire un cf alla sola parte comune?

1)Quindi, entrambi gli amministratori, se adeguatamente informati, avrebbero dovuto sapere come agire senza che uno avvisasse l'altro.

2)Non esiste il consenso tacito nell'ambito condominiale.

Esistono delle regole che avete disatteso.

3)Più che possibile doveroso,si chiama SUPERCONDOMINIO.

Gentili signori, mi rivolgo a voi in quanto è particolarmente difficile trovare un forum in materia di supercondominio.

Ho letto che ai sensi dell'articolo 1123 ultimo comma del codice civile, qualora un supercondominio abbia lastrici solari destinati a servire una sola parte del fabbricato, le spese relative alla manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Il mio dubbio è il seguente. Ma l'articolo 1123 del codice civile, non è dettato in materia di condominio ? Perché dovrebbe applicarsi al supercondominio ?

Ma sopratutto vi chiedo. Questo principio di cui all'articolo 1123 del codice civile, vale anche per le scalinate dei vari palazzi del supercondominio ?

la consulenza che ho trovato su internet non chiarisce questo problema.

 

http://www.avvocatogratis.it/novembre-2012/700-supercondominio-legame-funzionale-accessorio-del-lastrico-solare-con-la-singola-palazzina.html#.Ue6BBI1M_0c

 

 

Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondermi.

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