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Carlo Caromani

Supercondominio - deliberazione per superbonus

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Buongiorno,

 

sembra ormai assodato che il supercondominio - o condominio complesso - si costituisca ex lege in presenza dei presupposti descritti dall'art. 1117 bis cod. civ. e quindi questo aspetto non è in contestazione.

Il quesito riguarda invece le modalità di adozione della delibera per gli interventi del Superbonus 110% in presenza di tre distinti edifici (separati tra loro) che rientrano in un supercondominio (vi sono parti e servizi in comune come centrale termica, autoclave, rampa garage, vialetti pedonali, campo sportivo, illuminazione esterna) e che pur potendo, in ipotesi, costituire altrettanti condomini (anche se con meno di otto condomini) sono gestiti dall'amministratore dello stesso supercondominio (in sostanza vi è un solo livello di amministrazione condominiale).

Poiché, a causa della diverso volume dei tre edifici, i costi degli interventi sono differenti, si chiede conferma della correttezza dell'utilizzo delle regola del condominio parziale, ovverosia della soluzione di far approvare all'assemblea del supercondominio il preventivo dei lavori distinguendo i costi per ciascun edificio e quindi imputando le spese ex art. 1123, comma 3, cod. civ..

Si chiede, altresì, se sia opportuno (come si vorrebbe) far votare tutti i condomini del supercondominio sulla base della ripartizione dei costi per ogni singolo edificio, oppure solo i condomini di ogni singolo edificio (si potrebbe anche pensare a una votazione per approvare l'intervento nel suo complesso e poi a una votazione per ogni singolo edificio per approvare la quota di spesa spettante).

Si ringrazia anticipatamente.

 

Carlo Caromani

Bisogna distinguere i lavori che hanno per oggetto servizi in comune ai tre edifici (come la centrale termica), da lavori che hanno per oggetto parti o servizi autonomi di ciascun edificio (come il cappotto):

  • per i primi, devono deliberare tutti i condomini e la spesa andrà suddivisa per millesimi di proprietà generale tra tutti quanti;
  • per i secondi, devono deliberare solo i condomini dell'edificio interessato (condominio parziale) e la spesa andrà suddivisa tra questi.

 

Ho letto, di recente , che un singolo edificio, appartenente ad un supercondominio formato da più edifici indipendenti, non possa deliberare cappotto e quant'altro, perché il suo involucro non è parte comune del supercondominio.

3474648835 dice:

Ho letto, di recente , che un singolo edificio, appartenente ad un supercondominio formato da più edifici indipendenti, non possa deliberare cappotto e quant'altro, perché il suo involucro non è parte comune del supercondominio.

E' parte comune dei proprietari di unità nell'edificio in questione e quindi va deliberato e pagato da questi.

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