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Lothar

Superbonus 110%: il condomino che rifiuta di aderire all�agevolazione paga di tasca proprietaria i lavori condominiali?

ATTENZIONE perchè in merito alla questione c'è stato un recente chiarimento dell'agenzia delle entrate (risposta_n_620_del_2021). Anche se la questione era già chiara, nel senso che anche se assemblea delibera con maggioranza intervenuti e 1/3 valore immobile, serve comunque il parere favorevole dei condomini a cui sono imputate le spese.

Quindi: chi vota a favore paga gli interventi. Chi, invece, si tiene fuori non paga alcunché, pur beneficiando dei miglioramenti alle parti comuni dell’edificio risultanti dai lavori sostenuti economicamente dagli altri.

Non solo: l’Agenzia aggiunge che, quando i lavori vengono decisi e pagati solo da una parte dei condòmini, saranno soltanto i proprietari che beneficiano dell’agevolazione a rispondere «in caso di non corretta fruizione del superbonus».

Ecco, dunque, il punto: chi non vota e non paga i lavori interessati dal superbonus non solo non rischia alcunché ma ottiene un vantaggio doppio: da una parte, vivrà in un contesto rinnovato dagli interventi pagati dagli altri e, dall’altra, non avrà alcuna sanzione in caso di inadempimento, cioè nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata per inadempimento (ad esempio, perché si è usufruito del superbonus senza averne diritto in toto o in parte).

Per concludere i favorevoli dovranno (se vogliono proseguire con il progetto) accollarsi le spese di tutti gli appartamenti e i non sono favorevoli beneficeranno dell'intervento senza spendere soldi e non rischiando nulla nei prossimi 10 anni (ricordo che l'agenzia delle entrate ha 10 anni di tempo per effettuare controlli e in 10 anni tutto può succedere).

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Andre73 dice:

ATTENZIONE perchè in merito alla questione c'è stato un recente chiarimento dell'agenzia delle entrate (risposta_n_620_del_2021). Anche se la questione era già chiara, nel senso che anche se assemblea delibera con maggioranza intervenuti e 1/3 valore immobile, serve comunque il parere favorevole dei condomini a cui sono imputate le spese.

Quindi: chi vota a favore paga gli interventi. Chi, invece, si tiene fuori non paga alcunché, pur beneficiando dei miglioramenti alle parti comuni dell’edificio risultanti dai lavori sostenuti economicamente dagli altri.

Non solo: l’Agenzia aggiunge che, quando i lavori vengono decisi e pagati solo da una parte dei condòmini, saranno soltanto i proprietari che beneficiano dell’agevolazione a rispondere «in caso di non corretta fruizione del superbonus».

Ecco, dunque, il punto: chi non vota e non paga i lavori interessati dal superbonus non solo non rischia alcunché ma ottiene un vantaggio doppio: da una parte, vivrà in un contesto rinnovato dagli interventi pagati dagli altri e, dall’altra, non avrà alcuna sanzione in caso di inadempimento, cioè nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata per inadempimento (ad esempio, perché si è usufruito del superbonus senza averne diritto in toto o in parte).

Per concludere i favorevoli dovranno (se vogliono proseguire con il progetto) accollarsi le spese di tutti gli appartamenti e i non sono favorevoli beneficeranno dell'intervento senza spendere soldi e non rischiando nulla nei prossimi 10 anni (ricordo che l'agenzia delle entrate ha 10 anni di tempo per effettuare controlli e in 10 anni tutto può succedere).

Se la maggioranza in assemblea approva i lavori, allora tutti devono pagare la propria quota parte, minoranza astenuta/contraria e assenti compresi.

Poi ciascuno potrà scegliere se detrarre o meno, ma non ci sono pasti gratis (=non pago e usufruisco), a meno che naturalmente non ci siano condomini disposti a sobbarcarsi la quota d'altri.

Modificato da condo77

Risposta 620/2021 di AdE:

 

La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente incaso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o icondomini che ne hanno fruito.

 

Andre73 dice:

Quindi: chi vota a favore paga gli interventi. Chi, invece, si tiene fuori non paga alcunché, pur beneficiando dei miglioramenti alle parti comuni dell’edificio risultanti dai lavori sostenuti economicamente dagli altri.

Mi spiace ma la tua interpretazione di quanto scritto da AdE è errata: è possibile che uno o piu' condòmini si accollino l'intero costo, cioè anche  il costo di altri condòmini, in questo caso detrarranno l'intera cifra pagata.

MA come da art. 119 DL 30/2020 è necessario che i condòmini dichiarino di volersi accollare il costo degli altri condòmini, cioè devono dare il proprio assenso a pagare i costi degli altri. Se questo non avviene si rientra semplicemente nella "normalità" delle delibere assembleari: la maggioranza decide e la minoranza deve adeguarsi alle decisioni della maggioranza, per cui tutti rispondono della detrazione della propria quota di costo al fisco.

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Danielabi dice:

Risposta 620/2021 di AdE:

 

La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente incaso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o icondomini che ne hanno fruito.

 

Mi spiace ma la tua interpretazione di quanto scritto da AdE è errata: è possibile che uno o piu' condòmini si accollino l'intero costo, cioè anche  il costo di altri condòmini, in questo caso detrarranno l'intera cifra pagata.

MA come da art. 119 DL 30/2020 è necessario che i condòmini dichiarino di volersi accollare il costo degli altri condòmini, cioè devono dare il proprio assenso a pagare i costi degli altri. Se questo non avviene si rientra semplicemente nella "normalità" delle delibere assembleari: la maggioranza decide e la minoranza deve adeguarsi alle decisioni della maggioranza, per cui tutti rispondono della detrazione della propria quota di costo al fisco.

Mi dispiace ma credo che la vostra iterpretazione sia errata. Suppongo che l'istanza della pubblica amministrazione nell'interpello 620/2021 che non vuole accollarsi lavori per mancanza di fondi, avesse proprio l'obiettivo di evitare addebito di spese derivanti da lavori con superbonus. Non è che se gli altri condomini non hanno intenzone di accollarsi i lavori, allora la pubblica amministrazione è costretta ad accollarsi spese che non può sostenere.

Infatti si specifica "la disposizione consente al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali".

Inoltre la mia tesi è avvalorata dal comma 9-bis per come è scritto "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio.....sono valide .... a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Di conseguenza se io non esprimo parere favorevole la deliberazione non è valida, ma se gli altri condomini hanno particolare interesse alla realizzazione degli interventi e si accollano l'intera spesa, allora la delibera è valida e viene approvata. In questo caso non posso oppormi perchè se ci sono le 3 condizioni: maggioranza interventui, 1/3 del valore immobile, parere favorevole dei condomini a cui saranno imputate le spese, allora si potrà procedere.

Andre73 dice:

Non è che se gli altri condomini non hanno intenzone di accollarsi i lavori, allora la pubblica amministrazione è costretta ad accollarsi spese che non può sostenere.

La PA dell'interpello aveva la maggioranza millesimale se non ricordo male, quindi poteva bloccare qualsiasi delibera in assemblea votando contro o astenendosi.

Le possibilità quindi sono:

  • voto favorevole in assemblea della maggioranza dei presenti (voto capitario, almeno 1/2 + 1) + maggioranza dei millesimi presenti in assemblea + almeno 1/3 dei millesimi totali -> la delibera di approvazione dei lavori "superbonus" passa ed è vincolante anche per la minoranza dissenziente;
  • non si raggiunge una delle soglie di cui sopra (p.e. voto capitario con 1/2 favorevoli e 1/2 contrari, oppure maggioranza millesimi presenti in assemblea contrari) -> la delibera non passa e non si fanno i lavori;
  • per ovviare a questa possibilità, i favorevoli possono proporre ai contrari (o ad alcuni contrari) di assumersi la loro quota parte di spesa in cambio di un voto favorevole, si ritorna quindi nella situazione del primo punto con la clausola supplementare che la delibera passa solo se chi si accolla una spesa maggiore alla propria quota millesimale esprime voto favorevole.

ma se la PA avesse avuto la maggioranza millesimale avrebbe semplicemente votato a sfavore e si sarebbe risolta la questione senza bisogno di interpello AdE.

Onestamente a me sembra molto chiara la situazione e il chiarimento dell'AdE, anche per tutelare proprio chi non può o non vuole intraprendere un percorso pieno di rischi e oneroso. Serve il parere favorevole del o dei condomini a cui sono imputate le spese, se tale parere non è favorevole si può andare avanti solo in caso in cui gli altri condomini si accollino per intero la spesa.

Per cui se prendo il primo punto da lei citato, occorre aggiungere alla maggioranza, ai millesimi e al valore, anche il parere dei condomini, che deve essere favorevole, altrimenti non si va avanti. Se non fosse così credo che non esisterebbe mai una situazione in cui altri condomini si accollino le spese pur sapendo che avendo la maggioranza potrebbero costringere chi è in minoranza a dover sopportare tali spese. La teoria è rafforzata da questo interpello dell'AdE, che altrimenti non avrebbe alcun senso.

Credo che ci sarà molto lavoro per avvocati e giudici in tutto questo fenomeno assurdo bonus 110%

 

 

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Andre73 dice:

ma se la PA avesse avuto la maggioranza millesimale avrebbe semplicemente votato a sfavore e si sarebbe risolta la questione senza bisogno di interpello AdE.

Come scritto nell'istanza, la PA non si oppone allo svolgimento dei lavori ma non vuole partecipare alla spesa. Presumibilmente, se gli altri condomini sono d'accordo nell'accollarsela, voterà a favore, altrimenti contro.

 

L'Istante, pubblica amministrazione, afferma che a seguito dell'alienazione del
patrimonio immobiliare si sono venute a verificare situazioni di proprietà
condominiale (cd. Condomini misti) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme
agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti.
Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione cd.
Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni.
Considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del
Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di
competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati.
Tuttavia, l'Istante non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell'assemblea
all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad
alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.

 

Andre73 dice:

Onestamente a me sembra molto chiara la situazione e il chiarimento dell'AdE, anche per tutelare proprio chi non può o non vuole intraprendere un percorso pieno di rischi e oneroso. Serve il parere favorevole del o dei condomini a cui sono imputate le spese, se tale parere non è favorevole si può andare avanti solo in caso in cui gli altri condomini si accollino per intero la spesa.

Per cui se prendo il primo punto da lei citato, occorre aggiungere alla maggioranza, ai millesimi e al valore, anche il parere dei condomini, che deve essere favorevole, altrimenti non si va avanti. Se non fosse così credo che non esisterebbe mai una situazione in cui altri condomini si accollino le spese pur sapendo che avendo la maggioranza potrebbero costringere chi è in minoranza a dover sopportare tali spese. La teoria è rafforzata da questo interpello dell'AdE, che altrimenti non avrebbe alcun senso.

Credo che ci sarà molto lavoro per avvocati e giudici in tutto questo fenomeno assurdo bonus 110%

Onestamente è il contrario: se la maggioranza è favorevole, la minoranza dissenziente deve partecipare alle spese. Questo sia per il superbonus che per altri lavori condominiali che non vi rientrassero.

Sono le regole base stabilite dal codice civile, di cui suggerisco un ripasso. 🙂

Andre73 dice:

Il codice civile lo conosco bene.

Grazie

Ottimo, allora sicuramente avrai ben presente l'art. 1123 c.c. comma 1:

 

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

esatto, ".....salvo diversa convenzione", come riportato nell'articolo 119 del decreto Rilancio il
comma 9-bis e successivi chiarimenti AdE, che rappresentano appunto le cd "diverse convenzioni". Anche perchè altrimenti sarebbe bastato il cc e nessuno si sarebbe dovuto impegnare a fare modifiche e chiarimenti.

Ma ognuno è libero di interpretare come preferisce.

Saluti e buon lavoro

 

Andre73 dice:

esatto, ".....salvo diversa convenzione", come riportato nell'articolo 119 del decreto Rilancio il
comma 9-bis e successivi chiarimenti AdE, che rappresentano appunto le cd "diverse convenzioni". Anche perchè altrimenti sarebbe bastato il cc e nessuno si sarebbe dovuto impegnare a fare modifiche e chiarimenti.

Ma ognuno è libero di interpretare come preferisce.

Saluti e buon lavoro

 

AdE non chiarisce nulla in materia civilistica, si occupa di materia fiscale.

Il 9-bis è chiaro e non interpretabile a piacimento, in particolare:

 

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
 

Significa che la spesa può essere imputata anche a uno o più condomini (invece che a tutti) se e solo se questi condomini ai quali venisse imputata la maggiore spesa esprimono parere favorevole.

Non significa (perché non c'è scritto) che debbano esprimere parere favorevole anche i condomini a cui venisse imputata la spesa standard che loro compete secondo i millesimi di proprietà di cui sono titolari.

  • Grazie 1
Andre73 dice:

Va bene ha ragione lei, così è contento.

Saluti

Be', Andre, non si tratta di dare per forza ragione a qualcuno, si sta discutendo.

Pero' su un punto che è chiaro, non solo per quanto è scritto, ma anche per logica: nel caso in cui non si raggiunga una maggioranza, uno o piu' condòmini possono accollarsi l'intero costo e così procedere con il lavoro.

Ma la stessa cosa si puo' dire nel caso in cui si raggiunga una maggioranza, ma la minoranza è indisponibile a pagare: significa che sarebbe necessario recuperare con decreto ingiuntivo i fondi, nel frattempo la maggioranza avrebbe dovuto, comunque, sborsare il necessario. Tanto vale accollarsi l'intero costo.

 

In ogni caso la ratio è semplicemente: chi paga, detrae; chi paga puo' anche essere un solo condòmino che, ovviamente, dovrà esplicitare il suo assenso all'accollo.

AdE è stata interpellata ed ha risposto, in realtà, come detto, sarebbe stato sufficiente conoscere ed applicare l'art. 1123 del C.C.; tanto è che AdE nelle sue circolari ha sempre affermato che sono detraibili i costi ripartiti in base all'art. 1123 e seguenti del C.C.

Alla fine, nulla di nuovo, a mio parere.

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Posso non fare entrare nella propria abitazione i geometri...e se non installo la caldaia e gli infissi cosa mi comporta? Pago di tasca mia oppure no?

Max92 dice:

Posso non fare entrare nella propria abitazione i geometri...e se non installo la caldaia e gli infissi cosa mi comporta? Pago di tasca mia oppure no?

Per quanto riguarda le parti comuni sarai comunque costretto a "partecipare", quindi, salvo che tu non abbia una situazione fiscale favorevole, ti conviene cedere il credito come presumo faranno gli altri.
Per quanto riguarda la tua abitazione puoi decidere come credi: se non fai cambiare nulla, ne' caldaia, ne' infissi, ovviamente non avrai nulla da pagare.

Valutate bene, perchè a fronte di un costo pari a zero (o poco piu') vi ritrovate con una caldaia piu' efficiente (risparmio di energia che significa meno costi e meno immissioni in atmosfera) e con infissi che aumentano il comfort sia invernale che estivo e limitano anche i rumori. Non sottovalutate la possibilità offerta. 🙂

Buongiorno a tutti, ringrazio per l'opportunità che mi date.

Dopo alcune semplici premesse vi pongo tre domande.

- Costruzione del 2003, 35 unità immobiliari + autorimesse.

- Assemblea straordinaria con presenti più di 500/1000.

- Votanti favorevoli al Bonus110, dopo analisi tecnica effettuata nel 2021, che ha assicurato il salto di 2 classi da F a D, con cappotto e isolamento termico del coperto piano (lastrico solare dell'ultimo piano).

Domanda 1: se con i tre contrari alla fruizione del bonus il resto dei votanti parere favorevole raggiungono i 334/1000 si può procedere?

Domanda 2: È corretto che altri lavori che l'Amm.re consiglia di effettuare contestualmente NON inerenti a risparmio energetico, come il rifacimento delle terrazze (compreso relativo lastrico solare delle terrazze dei piani inferiori all'ultimo), e che sarebbero effettuati con medesimo General Contractor ma con altro capitolo di spesa, POSSONO (o meno, secondo altre delibere assembleari) 

essere effettuati contestualmente ai lavori previsti dal Bonus 110?

Domanda 3: Nel caso siano positive le prime due risposte, TUTTI gli altri lavori (trainati) di pertinenza esclusiva di ogni singolo proprietario, di quali pareri assembleari favorevoli necessitano?

 

GRAZIE.

 

Maurizio F dice:

Domanda 1: se con i tre contrari alla fruizione del bonus il resto dei votanti parere favorevole raggiungono i 334/1000 si può procedere?

Sì, purché almeno la metà dei presenti +1 sia favorevole (p.e. 7 presenti, 3 contrari, 4 favorevoli: passa; 6 presenti, 3 contrari, 3 favorevoli: non passa)

Maurizio F dice:

Domanda 2: È corretto che altri lavori che l'Amm.re consiglia di effettuare contestualmente NON inerenti a risparmio energetico, come il rifacimento delle terrazze (compreso relativo lastrico solare delle terrazze dei piani inferiori all'ultimo), e che sarebbero effettuati con medesimo General Contractor ma con altro capitolo di spesa, POSSONO (o meno, secondo altre delibere assembleari)  

essere effettuati contestualmente ai lavori previsti dal Bonus 110?

Possono essere effettuati contestualmente, ma come già tu dicevi vanno approvati con altra delibera in cui serve la maggioranza favorevole con almeno 500 millesimi.

Maurizio F dice:

Domanda 3: Nel caso siano positive le prime due risposte, TUTTI gli altri lavori (trainati) di pertinenza esclusiva di ogni singolo proprietario, di quali pareri assembleari favorevoli necessitano?

Nessuno, a meno che i lavori dei singoli non interessino le parti comuni (allora bisognerà giudicare da caso a caso).

Certo potete concordare che p.e. la sostituzione degli infissi segua certe regole di materiale e colore, per rendere più uniforme l'estetica della facciata condominiale.

Grazie molte per le chiare e sollecite risposte!

Preciso che quindi, riguardo alla risposta n.3, nel mio caso cioè di proprietario all'ultimo piano di unità la cui terrazza è parzialmente lastrico solare di unità sottostanti, chiedo conferma del fatto che per poter effettuare lavori di ristrutturazione extra bonus 110 degli scarichi pluviali (interni al fabbricato) ci sarà la necessità di raccogliere il voto favorevole di almeno 501/1000.

Grazie ancora.

 

 

Maurizio F dice:

Grazie molte per le chiare e sollecite risposte!

Preciso che quindi, riguardo alla risposta n.3, nel mio caso cioè di proprietario all'ultimo piano di unità la cui terrazza è parzialmente lastrico solare di unità sottostanti, chiedo conferma del fatto che per poter effettuare lavori di ristrutturazione extra bonus 110 degli scarichi pluviali (interni al fabbricato) ci sarà la necessità di raccogliere il voto favorevole di almeno 501/1000.

Grazie ancora.

 

 

Bastano 500/1000 🙂

Se i lavori fossero necessari per altri del superbonus (p.e. per coibentare la terrazza), allora come lavori accessori basta la maggioranza ridotta e godrebbero sempre della maggior aliquota del 110%

Buongiorno, pur avendo letto le varie note soprastanti rimango con un dubbio. Siamo nel caso in cui in un condominio per aderire al bonus 110% sono necessari interventi sia sulle parti comuni che su quelle private. 
In particolare l'unico intervento nelle abitazioni private richiesto è la sostituzione della caldaia. L'ingegnere che ha effettuato lo studio di fattibilità preliminare ha evidenziato che di 24 appartamenti possono eventualmente non aderire uno o al massimo due per mantenere il risultato necessario di miglioria energetica dello stabile. 
Purtroppo a non voler aderire (senza ragioni plausibili) sono 3 o forse 4.
Allora la domanda è: in presenza di una maggioranza molto qualificata che vuole procedere con il 110%, si può obbligare i condomini che rifiutano di installare la nuova caldaia ad eseguire tale lavoro? Qualora non sia possibile e si perda dunque il beneficio di può pensare a qualche azione di responsabilità contro quei condomini che, SENZA RAGIONI PLAUSIBILI, si rifiutano di collaborare? GRAZIE!

stefano momoni dice:

Allora la domanda è: in presenza di una maggioranza molto qualificata che vuole procedere con il 110%, si può obbligare i condomini che rifiutano di installare la nuova caldaia ad eseguire tale lavoro?

No, non si puo' imporre nulla nelle proprietà altrui.

Il tecnico puo' valutare di inserire altri interventi per compensare il rifiuto di alcuni condòmini. Purtroppo capita spesso.

L'azione legale deve dimostrare che i condòmini hanno subito un danno, ma valutare come "danno" la mancata fruizione di una detrazione penso sia un po' difficile. Pero', a questo proposito meglio consultare un legale.

Buonasera, il mio condominio sta procedendo, ora io ho valutato i rischi e non me la sento di avere la spada di damocle dell' ade sulla testa per 8 anni, per importi abbastanza importanti che mi obbligherebbero a vendere la casa per poter pagare. 

 

Ho un modo di tirarmene fuori? devo arrivare alla drastica scelta di vendere l'appartamento per liberarmi dell'incombenza? finanziariamente non è sostenibile per me pagare dei lavori, che tra l'altro ritengo completamente inutili.

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nexus061@inwind.it dice:

Buonasera, il mio condominio sta procedendo, ora io ho valutato i rischi e non me la sento di avere la spada di damocle dell' ade sulla testa per 8 anni, per importi abbastanza importanti che mi obbligherebbero a vendere la casa per poter pagare. 

 

Ho un modo di tirarmene fuori? devo arrivare alla drastica scelta di vendere l'appartamento per liberarmi dell'incombenza? finanziariamente non è sostenibile per me pagare dei lavori, che tra l'altro ritengo completamente inutili.

O rinunci alla detrazione (con relativa cessione o sconto) pagando interamente il dovuto, oppure convinci gli altri condòmini ad accollarsi il tuo costo.

Non ci sono alternative.

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