#1 Inviato 22 Giugno Salve, la mia villetta a schiera si trova in un condominio formato da 6 palazzine unite fra loro da tettoie, ogni palazzina è composta da quattro villette funzionalmente indipendenti ( gas, elettricità, riscaldamento - acqua in comune tra tutte le 24 villette del condominio ). Solo due persone del condominio in due palazzine diverse hanno aderito al superbonus; purtroppo l'azienda che doveva iniziare i lavori ci ha comunicato di non riuscire a reperire tutto il materiale per i lavori nelle due villette entro la scadenza del 31/12/2022 considerandole come unità funzionalmente indipendenti. Sarebbe possibile fruire del superbonus come condominio (scadenza 31/12/2023-24-25) come : - unità funzionalmente indipendente in condominio orizzontale, dove il superamento delle due classi energetiche è richiesto solo per la villetta e non per tutto il condominio. Agenzia delle Entrate (risposta n. 408/2020) ... È, quindi, possibile realizzare il cappotto termico sia sulla porzione dell’involucro esterno relativa al singolo appartamento, funzionalmente indipendente e autonomo, collocata, per esempio, in un piccolo condominio (bifamiliare), sia sull’intero edificio, a cura del condominio, anche se gli interventi sono eseguiti a cura del singolo condòmino, previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, in presenza di unità non funzionalmente indipendenti e autonome (risposta n. 408/2020). Su quest’ultimo punto è opportuno evidenziare che, nel primo caso, l’intervento deve essere considerato trainante ed eseguito sulla singola unità immobiliare, funzionalmente indipendente e autonoma, tenendo conto della soglia del 25% della superficie disperdente con riferimento alla singola unità, mentre nella seconda situazione, in assenza dell’indipendenza e dell’autonomia, l’intervento eseguito anche dal singolo condomino sulle proprie mura, deve rispettare il requisito del 25%, con riguardo alla superficie disperdente non della singola unità ma con riguardo a quella lorda dell’intero edificio.. - considerare l'intervento come condominiale e quindi scadenza 31/12/2023 o 2024 o 2025) Possibilità teorizzata in questo articolo di febbraio 2022, ma per la quale non ho trovato documenti certi. https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-unifamiliari-unita-immobiliari-27696 L'amministratore del condominio ci ha detto che è possibile, il geometra incaricato dei lavori è invece dubbioso. Ringrazio per l'attenzione e l'eventuale aiuto.
#2 Inviato 22 Giugno Quesito interessante. Ho sempre dato per scontato che per le unità funzionalmente indipendente con accesso autonomo valesse la stessa scadenza come per le unifamiliari (31/12/2022 avendo fatto il 30% dei lavori entro il 30/09), però leggendo l'articolo da te linkato e la legge, mi si è incrinata questa certezza e sono propenso a pensarla come il tuo amministratore. 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), [..] compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, [..] la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a. dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; Sentiamo magari che ne pensano anche @Danielabi e @Alberto.Cannaò al riguardo. Per inciso ho una situazione proprio analoga alla tua (villetta a schiera in gruppo di 3, unica che riqualifica), quindi la soluzione del quesito mi interessa direttamente... Modificato 22 Giugno da condo77
#3 Inviato 22 Giugno Nell'8bis il legislatore ha aggiunto "compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio" per risolvere il problema degli appartamenti in condomìnio, che avrebbero avuto una diversa scadenza rispetto alle parti comuni. Pero', per come è formulato il pezzo aggiunto, si potrebbe ipotizzare (come indicato nell'articolo) che una qualsiasi unità all'interno di un condomìnio che eseguisse lavori in autonomia possa rientrare nella previsione dell'8 bis Sarebbe necessaria una interpretazione autentica; senza una pronuncia ufficiale, mi atterrei alla scadenza evidente del 31.12.2022
#4 Inviato 22 Giugno Danielabi dice: Sarebbe necessaria una interpretazione autentica; senza una pronuncia ufficiale, mi atterrei alla scadenza evidente del 31.12.2022 Sì, anche l'articolo linkato da Pb infatti auspica un chiarimento ex cathedra. Ciò che mi fa propendere per il 2023 è: i condominii vengono sempre trattati allo stesso modo delle plurifamiliari da 2 a 4 unità; per le unità indipendenti nelle plurifamiliari direi ci siano pochi dubbi: sono prorogate al 2023 perché rientrano pienamente nel comma 9 lettera a. Sono tentato di proporre interpello, evidenziando proprio la situazione di cui sopra. Ovvero, sono proprietario di: bifamiliare con due unità indipendenti, riqualifico solo un'unità; scadenza? unità indipendente in condominio orizzontale (villette a schiera), riqualifico solo la mia villetta; scadenza? PS: ma all'inizio del comma 9 lettera a, tu leggi condòmini o condomìni? Il significato cambia e non poco... ho controllato in GU ed è senza accento. Modificato 22 Giugno da condo77
#5 Inviato 23 Giugno Salve, ringrazio per le risposte. condo77 dice: ma all'inizio del comma 9 lettera a, tu leggi condòmini o condomìni? Se può essere utile evidenzio il contenuto riportato nel seguente documento preso dal sito Enea : 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomìni e dalle persone fisiche, a https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Normativa/ART._119_E_121.pdf Danielabi dice: Pero', per come è formulato il pezzo aggiunto, si potrebbe ipotizzare (come indicato nell'articolo) che una qualsiasi unità all'interno di un condomìnio che eseguisse lavori in autonomia possa rientrare nella previsione dell'8 bis Sembrerebbe di sì, nel caso in cui l'unità sia funzionalmente indipendente, con il salto delle due classi solo per l'unità oggetto di intervento o, nel caso di unità NON funzionalmente indipendente, secondo quanto scritto nelle FAQ Agenzia delle Entrate: 41. Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l'isolamento termico (il “cappotto termico”) sull’involucro esterno dell’intero edificio, utili per l’efficientamento energetico. Se realizzo il cappotto termico solo sulla porzione dell’involucro esterno relativa al mio appartamento posso usufruire del Superbonus? Sì, se l'assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l'intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre che l’intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020. Grazie.
#6 Inviato 23 Giugno condo77 dice: ma all'inizio del comma 9 lettera a, tu leggi condòmini o condomìni? Condomìni, come postato da Pb Per l'interpello: ribalterei i termini, cioè è certo che i condomìni godano del termine del 31.12.2023 per il 110% e anche le plurifamigliari da 2 a 4, equiparate ai condomìni, alla fine non cambia, ma di solito AdE segue quando scritto nella norma. Pb74 dice: Sembrerebbe di sì, Che un'unità funzionalmente indipendente all'interno di un edificio plurifamigliare possa godere del superbonus autonomamente, non c'è alcun dubbio; il problema, che tu stesso hai sollevato, è: entro quale termine. Se estendiamo il periodo aggiunto al comma 8bis (...compresi quelli.....) non solo alle singole unità dei condomìni (che si sarebbero trovate a dover chiudere i trainati ben prima dei trainanti), ma a qualsiasi unità all'interno di un edificio plurimo, allora il termine è quello piu' favorevole del 31.12.2023; altrimenti resta l'interpretazione data sino ad ora che l'unità funzionalmente indipendente debba rispettare il termine del 31.12.2022, come se l'indipendenza funzionale creasse una categoria a se' stante, perchè trainanti e trainati sono eseguiti sulla stessa unità, al contrario dei condomìni in cui i trainanti sono comuni e d'obbligo per tutti, al contrario dei trainati che possono anche non essere eseguiti.
#7 Inviato 23 Giugno Danielabi dice: Per l'interpello: ribalterei i termini, cioè è certo che i condomìni godano del termine del 31.12.2023 per il 110% e anche le plurifamigliari da 2 a 4, equiparate ai condomìni, alla fine non cambia, ma di solito AdE segue quando scritto nella norma. Ma qui non si parla semplicemente di condomìni e plurifamigliari, bensì di unità indipendenti dentro i condomìni e le plurifamigliari. Ora se leggiamo il comma 9 con l'accento come l'avete messo tu e Pb, le unità indipendenti nei condomìni rientrano nel 9 lettera b, le unità indipendenti nelle plurifamigliari rientrano nel 9 lettera a. Ciò che rientra nel 9 lettera a è sicuramente prorogato al 31/12/2023, ciò che rientra nel 9 lettera b no, potrebbe essere semmai ripescato dal "compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio". Quindi: le unità indipendenti nelle plurifamigliari hanno un 2 frecce all'arco della proroga, le unità indipendenti nei condomìni solo 1. E' per questo che conviene "ribaltare" il ragionamento che si fa di solito (vale X nei condomìni, dunque vale X anche nelle plurifamigliari) in sede di interpello, proponendo invece (magari implicitamente): vale X nelle plurifamigliari, dunque vale X anche nei condomìni.
#8 Inviato 23 Giugno Grazie, un ultimo chiarimento sul coma 8bis: condo77 dice: 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), [..] compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, [..] la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 si può ricondurre l'edificio di quattro unità, a cui appartiene la mia villetta, a questa parte del testo art. 9.a condo77 dice: con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se quindi trattarlo come un edificio composto da due a quattro unità immobiliari ( o condominio parziale di quattro unità) e .. anche se posseduti da un unico proprietario ... sottintende che si parla anche di di unità possedute da più persone. condo77 dice: per le unità indipendenti nelle plurifamiliari direi ci siano pochi dubbi: sono prorogate al 2023 perché rientrano pienamente nel comma 9 lettera a. dove la villetta viene considerata un unità indipendente in un edificio plurifamiliare di quattro unità? Grazie
#9 Inviato 23 Giugno condo77 dice: Sentiamo magari che ne pensano anche @Danielabi e @Alberto.Cannaò al riguardo. Per inciso ho una situazione proprio analoga alla tua (villetta a schiera in gruppo di 3, unica che riqualifica), quindi la soluzione del quesito mi interessa direttamente... Cosa penso al riguardo? Ogni volta che si modifica il testo di un articolo non si presta attenzione alle conseguenze... ... peraltro modifica a volte in contrasto con norme precedenti, in vigore anche da decenni... ... e con il mondo reale che affrontano i tecnici del settore edilizio... ... che a quanto pare non sono stati consultati oppure non sono stati considerati... Gli stessi tecnici che perdono tempo a studiare e ristudiare... ... quanto i legislatori si inventano di nuovo... Superbonus, due anni e quattordici modifiche Italia Oggi - Andrea Bongi - 19/05/2022 Rispetto alla sua prima versione originaria, entrata in vigore il 19 maggio 2020, l’articolo 119 del DL 34/2020 è stato modificato ben 14 volte. Mediamente siamo di fronte ad una modifica ogni 52 giorni Camera dei deputati - Servizio Studi - XVIII Legislatura Dossier n° 118 - Schede di lettura Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (10/06/2022) Gli interventi di risparmio energetico Nella relazione illustrativa del sopra citato decreto sui Requisiti tecnici del MISE è presente una dettagliata ricostruzione della normativa succedutasi in materia di efficientamento energetico nonché i dati relativi agli investimenti effettuati e i risparmi energetici ottenuti. Nel testo si ricorda che le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007... Una mia curiosità... (per la recente notizia della mancanza dei fondi) A tale proposito, nel corso dell'audizione svoltasi al Senato il 10 febbraio 2022, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che alla data del 31 dicembre 2021, le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita piattaforma telematica sono stati: • quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021), di cui riferibili al Superbonus 1.3 milioni; • per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021), di cui riferibili al Superbonus 13,3 miliardi. Quindi è (ri)confermato che il superbonus è il minor responsabile (3% sul totale) delle truffe... ... tanto sbandierate dal Governo Draghi... Al momento trai vari rimpalli politici i rischi concreti sono i fallimenti... Superbonus 110%, è allarme: 33 mila aziende rischiano il fallimento, 150 mila licenziati Money - Giorgia Bonamoneta - 03/06/2022 Sulla questione aumenti dei prezzi dei materiali... T.A.R. Lazio - Sentenza n° 7215-2022 - Caro prezzi materiali da costruzione Da qualche parte avevo letto che all'Estero i materiali hanno incominciato ad aumentare un po' prima (marzo 2020) della vigenza (19/05/2020) dell'ex Decreto Legge n° 34/2020 Le modifiche al Superbonus e le problematiche irrisolte Osservatorio CPI - Luca Brugnara - 18/01/2022 Comunque sulle proroghe hanno pasticciato parecchio... ... perché inciampati nei continui rimandi a commi di altri articoli... ... che si dimenticano di modificare contestualmente alle modifiche principali... Per quanto possibile ho girato nella rete internet... Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornato il poster Enea 2022 Lavori Pubblici - Redazione tecnica - 21/06/2022 Enea ha aggiornato il poster riepilogativo dei principali bonus edilizi: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Sismabonus e Superbonus 110% EDIFICIO UNIFAMILIARE e UI indipendenti, accesso autonomo Scadenza 30/06/2022 31/12/2022 opere al 30% al 30/09/2022 30/06/2022 per associazioni sportive 31/12/2025 con detrazione 110% nei comuni colpiti da sisma Superbonus le scadenze definitive vigenti dal 2022 Bollettino di Legislazione Tecnica - Flash news del 18/05/2022 Ecco le scadenze definitive per il Superbonus 110% sulla base del testo della Legge di bilancio pubblicato in Gazzetta e della successiva proroga attuata con il D.L. 50/2022. Indicazioni e testo coordinato dei commi. Tabella di riepilogo delle scadenze. SOGGETTI Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome SCADENZA 30/06/2022 Estensione al 31/12/2022 se al 30/09/2022 eseguiti lavori ≥ 30% (per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%) Il suddetto articolo è più recente del precedente Superbonus 110%: la scadenza per unifamiliari e unità immobiliari Lavori Pubblici - Gianluca Oreto - 02/02/2022 Che praticamente è un articolo obsoleto perché fermo alle modifiche più significative apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) (Gazzetta Ufficiale n° 310 del 31/12/2021 - Supplemento Ordinario n° 49) Nel frattempo sono state inserite le successive modifiche di cui al Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022 (Gazzetta Ufficiale n° 114 del 17/05/2022) articolo 14 - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Superbonus 110%: le problematiche tra edifici plurifamiliari e unità autonome Lavori Pubblici - Gianluca Oreto - 23/02/2022 L’unità immobiliare, l’unità strutturale, l’aggregato e l‘unità minima d'intervento nel Sismabonus - INGENIO - 15/10/2021 Lemme Alberto - Libero professionista Miozzi Carmenzo - Ingegnere - Ufficio speciale di ricostruzione post sisma 2016 - Regione Abruzzo Superbonus per riparazioni locali e singola unità strutturale in centro storico: decide il professionista tecnico - INGENIO - 29/09/2021 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO Modificato 23 Giugno da Alberto.Cannaò 1
#10 Inviato 23 Giugno condo77 dice: Ciò che rientra nel 9 lettera a è sicuramente prorogato al 31/12/2023 In effetti rileggendo il comma 9, mi sembra che l'unità indipendente rientri inevitabilmente nella lettera b) anche se appartenente ad un condomìnio, perchè la lettera a) comprende solo: 1) condomìni 2) edifici con unità da 2 a 4 di unico proprietario Considerando che il comma 8bis fa esplicito riferimento alla lettera a) del comma 9, per me la questione è risolta: l'unità indipendente appartenente ad un condomìnio non appartiene alla lettera a) pertanto deve rispettare il termine del 31.12.2022 Alberto.Cannaò dice: Gli stessi tecnici che perdono tempo a studiare e ristudiare quanto i legislatori si inventano di nuovo benvenuto a bordo 😃
#11 Inviato 23 Giugno Danielabi dice: Alberto.Cannaò dice: Gli stessi tecnici che perdono tempo a studiare e ristudiare quanto i legislatori si inventano di nuovo benvenuto a bordo io preferirei altri posti...
#12 Inviato 23 Giugno Danielabi dice: In effetti rileggendo il comma 9, mi sembra che l'unità indipendente rientri inevitabilmente nella lettera b) anche se appartenente ad un condomìnio, perchè la lettera a) comprende solo: 1) condomìni 2) edifici con unità da 2 a 4 di unico proprietario Quindi l'unità indipendente rientra nella lettera b) solo (non anche) se appartenente ad un condominio, dato che se invece appartenesse ad un edificio plurifamigliare rientrerebbe a pieno titolo nella lettera a) : 2) edifici con unità da 2 a 4 di unico proprietario Questo porterebbe però ad una conclusione lievemente assurda (ci siamo abituati, ma se si può meglio un po' di coerenza), ovvero che le unità indipendenti scadono prima se sono in condominio, dopo se sono in edificio plurifamigliare. Per evitare tale conclusione e avere uniformità tra le due situazioni, non si può che "ripescare" quanto esposto nell'8-bis (compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio) e applicarlo anche alle unità indipendenti. Nota a margine: anche i lavori trainati sulle singole unità immobiliari in condominio non rientrano nel 9 lettera a), almeno se manteniamo l'accento sulla i di condomìni e non sulla o, condòmini. Infatti i trainati sulle singole unità sono interventi effettuati dai condòmini, ma non dai condomìni. Modificato 23 Giugno da condo77
#13 Inviato 23 Giugno Salve, spero di non stancarvi con le mie elucubrazioni ma, ha senso fare un interpello all'Agenzia delle Entrate in merito a questi dubbi o è un no quasi sicuro? Rigiro la domanda: la mia villetta appartiene sicuramente ad un condominio o condominio minimo: Nella definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente si precisa che: [.... a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. ...] Definizione Edificio Plurifamiliare: Ade EDIFICI PLURIFAMILIARI composti da due a quattro unità immobiliari autonomamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche possedute da una pluralità di soggetti: condominio minimo comma 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; Se consideriamo al mia villetta come appartenente ad un condominio, tralasciando la questione del 25% superficie e salto delle due classi energetiche, la scadenza dei lavori è quella prevista dal comma 8bis per i condomini (oltre il 31/12/2022)? Prendendo ora in analisi il salto delle due classi energetiche, possiamo attenerci alla risposta risposta n. 408/2020 dell'Ade - che parla di appartamento funzionalmente indipendente appartenente ad un piccolo condominio. Pb74 dice: ... È, quindi, possibile realizzare il cappotto termico sia sulla porzione dell’involucro esterno relativa al singolo appartamento, funzionalmente indipendente e autonomo, collocata, per esempio, in un piccolo condominio (bifamiliare), sia sull’intero edificio, a cura del condominio, anche se gli interventi sono eseguiti a cura del singolo condòmino, previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, in presenza di unità non funzionalmente indipendenti e autonome (risposta n. 408/2020). Su quest’ultimo punto è opportuno evidenziare che, nel primo caso, l’intervento deve essere considerato trainante ed eseguito sulla singola unità immobiliare, funzionalmente indipendente e autonoma, tenendo conto della soglia del 25% della superficie disperdente con riferimento alla singola unità, mentre nella seconda situazione, in assenza dell’indipendenza e dell’autonomia, l’intervento eseguito anche dal singolo condomino sulle proprie mura, deve rispettare il requisito del 25%, con riguardo alla superficie disperdente non della singola unità ma con riguardo a quella lorda dell’intero edificio.. Possiamo considerare scadenza e fattibilità come due step disgiunti? Il dubbio esiste ancora? Conviene procedere con l'interpello all'Ade? Domani ho appuntamento con l'amministratore del condominio e ho bisogno di capire bene se la fattibilità preannunciata dall'amministratore è certa. Grazie
#14 Inviato 23 Giugno Pb74 dice: Grazie, un ultimo chiarimento sul coma 8bis: si può ricondurre l'edificio di quattro unità, a cui appartiene la mia villetta, a questa parte del testo art. 9.a quindi trattarlo come un edificio composto da due a quattro unità immobiliari ( o condominio parziale di quattro unità) e .. anche se posseduti da un unico proprietario ... sottintende che si parla anche di di unità possedute da più persone. dove la villetta viene considerata un unità indipendente in un edificio plurifamiliare di quattro unità? Grazie Gli edifici plurifamigliari da 2 a 4 unità sono quelli di un unico proprietario (oppure cointestati tra più proprietari, ma in modo indiviso). Se tu sei proprietario di una sola villetta in un gruppo di 4: spiacente ma non rientri, è a tutti gli effetti un condominio. Pb74 dice: Domani ho appuntamento con l'amministratore del condominio e ho bisogno di capire bene se la fattibilità preannunciata dall'amministratore è certa. Qui di certo c'è ben poco. Se vuoi certezza, allora devi adottare la versione più prudenziale (30% lavori entro il 30/9, pagamenti tutti entro il 31/12/2022).
#15 Inviato 23 Giugno Salve, facevo riferimento a questo documento dell'Ade Friuli del 09/07/2021. Non so se sia ancora valido o corretto, in ogni non cambia la sostanza della domanda: * scadenza come villetta in condominio * salto delle due classi energetiche perché unità funzionalmente indipendente in condominio anche non minimo. grazie 1000
#16 Inviato 23 Giugno Pb74 dice: Salve, facevo riferimento a questo documento dell'Ade Friuli del 09/07/2021. Non so se sia ancora valido o corretto, in ogni non cambia la sostanza della domanda: * scadenza come villetta in condominio * salto delle due classi energetiche perché unità funzionalmente indipendente in condominio anche non minimo. grazie 1000 Poco aggiunge, visto che non affronta il tema delle unità indipendenti. Abbiamo un'ulteriore conferma dell'accento però: condomìni. Per quanto riguarda il "salto" di due classi, se fai l'intervento come unità indipendente tutti i calcoli si riferiscono solo alla tua unità, questo è pacifico.
#17 Inviato 23 Giugno Alberto.Cannaò dice: Per quanto possibile ho girato nella rete internet... Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornato il poster Enea 2022 Lavori Pubblici - Redazione tecnica - 21/06/2022 Enea ha aggiornato il poster riepilogativo dei principali bonus edilizi: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Sismabonus e Superbonus 110% Il suddetto poster riepilogativo è un file pdf creato il 23/05/2022 Pertanto riporta alcune scadenze che fra pochi giorni potrebbero essere ulteriormente modificate... Alberto.Cannaò dice: Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022 (Gazzetta Ufficiale n° 114 del 17/05/2022) articolo 14 - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici ... decreto legge da convertire in legge entro il 16/07/2022... Camera dei deputati - Atto Camera: 3614 Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (3614) Consiglio europeo, Draghi in Aula - Fisco Oggi - 20/06/2022 ... A seguire la V Bilancio e la VI Finanze riunite, proseguiranno l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del DL n. 50/2022 (C. 3614); il decreto Aiuti contiene le ulteriori disposizioni, anche sotto forma di bonus e contributi, per contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina (vedi Misure per le imprese e le famiglie nel “decreto Aiuti” in vigore da oggi)... Consiglio europeo del 23-24 giugno, le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 21/06/2022 Presidente Casellati, Onorevoli Senatrici e senatori Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno affronterà i seguenti temi: - gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev; - le ricadute umanitarie, alimentari, energetiche e securitarie del conflitto; - gli aiuti a famiglie e imprese colpite dalla crisi; - le prospettive di allargamento dell’Ue; - i seguiti della Conferenza sul futuro dell’Europa.
#18 Inviato 23 Giugno condo77 dice: Quindi l'unità indipendente rientra nella lettera b) solo (non anche) se appartenente ad un condominio, dato che se invece appartenesse ad un edificio plurifamigliare rientrerebbe a pieno titolo nella lettera a) : 2) edifici con unità da 2 a 4 di unico proprietario Per me non è così: l'unità "autonoma" è tale anche se appartiene ad un edificio di 2 o 4 unità, perchè non si interviene sull'edificio nella sua interezza, ma solo su parte di esso, esattamente come per i condomìni; tanto è che gli edifici di unico proprietario sono equiparati ai condomìni: hanno parti ritenute comuni e parti private. Quindi, tutto cio' che appartiene a edifici "plurimi" e che richiedono interventi sull'intera parte comune, per me appartiene alla lettera a); se si interviene solo parzialmente sulla parte comune (di fatto solo in relazione alla proprietà singola) si rientra nella lettera b) condo77 dice: Nota a margine: anche i lavori trainati sulle singole unità immobiliari in condominio non rientrano nel 9 lettera a), almeno se manteniamo l'accento sulla i di condomìni e non sulla o, condòmini Infatti il comma 8 bis è stato così riscritto: Per gli interventi effettuati dai condomìni, omissis, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio Pb74 dice: la scadenza dei lavori è quella prevista dal comma 8bis per i condomini (oltre il 31/12/2022)? Per me no, per quanto scritto sopra e nei post precedenti Pb74 dice: Possiamo considerare scadenza e fattibilità come due step disgiunti? Senz'altro si
#19 Inviato 23 Giugno Salve, sull'intera parte comune o almeno il 25% dell'intera parte comune? grazie Danielabi dice: Quindi, tutto cio' che appartiene a edifici "plurimi" e che richiedono interventi sull'intera parte comune, per me appartiene alla lettera a); se si interviene solo parzialmente sulla parte comune (di fatto solo in relazione alla proprietà singola) si rientra nella lettera b)
#20 Inviato 23 Giugno Pb74 dice: Salve, sull'intera parte comune o almeno il 25% dell'intera parte comune? La mia tesi è basata sull'utilizzo dell'intera parte comune (in questo caso si appartiene alla lettera a) del comma 9); se si utilizza solo una parte (almeno il 25%) della parte comune si rientra nella tipologia "unità autonoma", quindi nella lettera b) del comma 9. Ovviamente questa è una mia tesi, che probabilmente coincide con quella di molti commentatori, ma che non è stata considerata ufficialmente da AdE (forse si da per scontata? 🙄)
#21 Inviato 23 Giugno Grazie, ho fatto questa domanda, perché molte volte si è fatto riferimento a plurifamiliare e condominio minimo composto da 2 a 4 unità ( non fino ad 8 come definizione di condominio minimo, utilizzata comunque per determinare l'importo per singola unità -ua- ) 1 -ua- su 4 -ua- è il 25% (> o >=) dove il 25% è il limite minimo della superficie di intervento che è, per un condominio, requisito necessario ma non sufficiente per accedere al superbonus tramite l'isolamento termico. Alla luce di quanto detto negli ultimi post: rimane vera questa affermazione? condo77 dice: le unità indipendenti nelle plurifamiliari direi ci siano pochi dubbi: sono prorogate al 2023 perché rientrano pienamente nel comma 9 lettera a. Grazie
#22 Inviato 23 Giugno Pb74 dice: condominio minimo composto da 2 a 4 unità No, non "condomìnio" minimo, ma edifico di unico proprietario (quindi no condomìnio) composto da 2 a 4 unità. Questo tipo di edificio gode delle stesse regole di un condomìnio pur non essendolo. Pb74 dice: dove il 25% è il limite minimo della superficie di intervento che è, per un condominio, requisito necessario ma non sufficiente per accedere al superbonus tramite l'isolamento termico. 🙄 coibentare almeno il 25% di superficie disperdente lorda è il requisito minimo per qualsiasi tipo di edificio, unità singola, condomìnio, qualsiasi altra tipologia....... Se con il 25% di coibentazione unito a qualsiasi altro intervento di ecobonus si superano le due classi di efficientamento, si puo' fruire del superbonus.
#23 Inviato 23 Giugno Danielabi dice: Per me non è così: l'unità "autonoma" è tale anche se appartiene ad un edificio di 2 o 4 unità, perchè non si interviene sull'edificio nella sua interezza, ma solo su parte di esso, esattamente come per i condomìni; tanto è che gli edifici di unico proprietario sono equiparati ai condomìni: hanno parti ritenute comuni e parti private. Quindi, tutto cio' che appartiene a edifici "plurimi" e che richiedono interventi sull'intera parte comune, per me appartiene alla lettera a); se si interviene solo parzialmente sulla parte comune (di fatto solo in relazione alla proprietà singola) si rientra nella lettera b) Il testo di legge però pare dire altro: 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; Sei una persona fisica? sì Sei al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione? sì Intervieni su un edificio composto da 2 a 4 u.i.? sì Dunque comma 9 lettera a) Diverso se avessero scritto con riferimento agli interventi sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari Allora sarebbe come dici, in assenza no (imho, fino a smentita interpellesca). Modificato 23 Giugno da condo77
#24 Inviato 23 Giugno Edificio da 2 a 4 unità di proprietà di unico soggetto, non è il caso dell'opener e neppure il tuo, perchè per entrambi l'edificio è condominiale. Quindi la vostra villetta o "agisce" come condomìnio, oppure come unità indipendente: rientra nella lettera a)? No
#25 Inviato 23 Giugno Danielabi dice: Quindi, tutto cio' che appartiene a edifici "plurimi" e che richiedono interventi sull'intera parte comune, per me appartiene alla lettera a); se si interviene solo parzialmente sulla parte comune (di fatto solo in relazione alla proprietà singola) si rientra nella lettera b) "Intera parte comune" non ha molto senso imho. Se in un condominio (no unità indipendenti) intervengo solo su una facciata ma rispetto cmq il 25% di superficie disperdente lorda e il salto di 2 classi, sono dentro il superbonus. Danielabi dice: Edificio da 2 a 4 unità di proprietà di unico soggetto, non è il caso dell'opener e neppure il tuo, perchè per entrambi l'edificio è condominiale. Quindi la vostra villetta o "agisce" come condomìnio, oppure come unità indipendente: rientra nella lettera a)? No Il mio sì, se ricordi lo volevo proporre ad AdE nell'interpello. condo77 dice: Sono tentato di proporre interpello, evidenziando proprio la situazione di cui sopra. Ovvero, sono proprietario di: bifamiliare con due unità indipendenti, riqualifico solo un'unità; scadenza?