#1 Inviato 14 Febbraio, 2018 Salve a tutti, in un condominio minimo, occorre rifare la scala esterna con cui si accede al primo piano. Il sottoscala, però, è uso esclusivo del condomino al piano terra, che ne ha fatto un ricovero per attrezzi. Il condomino del primo piano sostiene che la divisione delle spese deve seguire l'art.1126 c.c. (1/3 primo piano e 2/3 piano terra). Il condomino del piano terra sostiene che la divisione delle spese deve seguire l'art.1124 c.c. (metà millesimi di proprietà e metà in base all'uso). Chi ha ragione?
#3 Inviato 14 Febbraio, 2018 Mi pare di capire che entrambi (e solo loro) utilizzino la scala, sebbene con finalità diverse. Il condòmino del primo piano la usa per raggiungere la sua u.i., mentre il condòmino del piano terra la impiega come copertura del suo ricovero attrezzi. Io ritengo che in un caso del genere sia applicabile l’art. 1125 cc in virtù del quale, come per i solai, il rifacimento della parte di calpestio è a carico del condòmino soprastante, mentre la spesa per parte sottostante è a carico di chi ne sfrutta la copertura. La parte strutturale (utile a entrambi) è da dividere al 50%.
#4 Inviato 14 Febbraio, 2018 Penso anche io che sarebbe la soluzione più equa, (siamo in due, dividiamo a metà e ciascuno si paga per conto proprio le finiture di cui ha beneficio esclusivo), e quella da percorrere in fase di mediazione preventiva. Purtroppo però non riesco a configurare il caso specifico in una tipologia prevista dal codice. Il rischio è che ognuno dica la sua e poi si arrivi a vie legali. Vi risultano sentenze che richiamano un caso simile?
#5 Inviato 14 Febbraio, 2018 Una sentenza così specifica non mi viene in mente ... attendiamo di vedere se Tullio tira fuori qualche coniglio dal cilindro. In ogni caso utilizzerei il buon senso ... molto meglio che svenarsi in cause legali di cui non si può mai sapere l’esito.