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b.scot

Suddivisione spese di amministrazione

Salve a tutti, io possiedo solo un garage in un condominio dove le 'spese generali e di amministrazione' vengono suddivise in parti uguali secondo una delibera condominiale del 1987. Ho invece saputo che la legge prevede la suddivisione per millesimi di proprietà quindi da anni mi trovo a pagare più del dovuto. Sapete se c'è un modo per far rispettare la legge?

grazie anticipatamente. saluti

La risposta è contenuta nel primo comma dell'art. 1123 c.c. a mente del quale le spese necessarie [""] per la prestazione dei servizi nell'interesse comune [""] sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

In sostanza il criterio è quello dei millesimi di proprietà.:(ciao

Salve, inoltre la delibera assembleare che deroghi alla ripartizione delle spese previste per legge deve essere presa all'unanimità 1000/1000.

Art. 1123 C.C. (Ripartizione delle spese)

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la

prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza

sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

grazie delle risposte ma mi sono rimasti dei dubbi. Tutte le spese vengono suddivise per millesimi escluso compenso amministratore,inps,adempimenti fiscali,spese bancarie.A quanto mi risulta andrebbero suddivise per millesimi ma in base a una delibera del 1985(vecchia e con altri condomini) la suddetta divisione è in parti uguali.Come posso fare per far rispettare la normativa visto che siamo solamente due in queste condizioni? Gli altri proprietari non hanno nessun interesse a suddividere per millesimi e a me non sembra giusto continuare a pagare una parte che non mi spetta.Come ovviare a questa delibera vecchia. Grazie

Bisogna ottenere una nuova delibera che annulli la precedente.

Oppure se questa delibera non è stata adottata all'unanimità (e con il voto di b.scot), si può iniziare con la mediazione con l'assistenza di un legale in quanto quella delibera è assolutamente nulla;

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

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