#1 Inviato 26 Febbraio, 2014 Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta per esporre quanto segue, in caso contrario chiedo scusa. Espongo il problema cercando di essere quanto più chiaro possibile. Nel 2009 a causa del mal tempo ci furono infiltrazioni dal tetto che interessarono l'appartamento sottostante del Sig. X, successivamente il proprietario chiese i danni al condominio ma essendo la cifra richiesta esosa, il condominio ovviamente rifiutò. il Sig. X chiese che fosse effettuato un ATP (inizio 2010) con il quale furono appurati danni da infiltrazioni. - con assemblea del 12/03/2010 il condominio decise di fare un capitolato per i lavori sul tetto; - con assemblea del 27/05/2010 veniva nominata la commissione per esaminare i preventivi per i lavori sul tetto; - con assemblea del 17/06/2010 votazione per l'effettuazione dei lavori (approvati) e nomina ditta appaltatrice; - con assemblea del 14/01/2011 revoca mandato ditta appaltatrice per fine attività e nomina nuova ditta; l'assemblea decide di costituirsi in giudizio contro il Sig. X; - nel 2012 arriva la sentenza che condanna il condominio al risarcimento dei danni al Sig. X; - assemblea del 22/03/2013 il condominio decide di non procedere in appello e risarcisce il Sig. X. Fin qui è quanto accaduto dal nubifragio al risarcimento, il mio problema è sapere a chi spettano le spese straordinarie e di risarcimento in quanto ho iniziato la procedura di acquisto in data 29/07/2010 con un contratto preliminare. Sapendo della presenza dei problemi su esposti, nel contratto ho fatto inserire la dicitura: OMISSIS ....la parte promittente venditrice dichiara e la parte promissaria acquirente se ne rende edotta dell'esistenza di una lite pendente nanti il tribunale di T tra il condominio ed un condomino inerente alcune infiltrazioni d'acqua la cui alea economica della definizione giudiziaria di detta procedura sarà ad esclusivo carico di parte promittente venditrice..... OMISSIS Nello stesso giorno ricevevo le chiavi di casa per effettuare lavori e mi impegnavo al pagamento delle spese ordinarie a partire dal mese successivo (agosto 2010). A tal proposito veniva inserita la dicitura: Al solo fine di eseguire i necessari lavori di ristrutturazione la parte venditrice consegna all'acquirente le chiavi dell'appartamento. L'acquirente riconosce che tale dazione non costituisce in alcun modo consegna del suddetto immobile e pertanto ......omissis...... riconosce che unici possessori, fino alla stipula del contratto definitivo restano i signori Y e Z. Le spese condominiali ordinarie sono a carico della parte acquirente. Le spese straordinarie deliberate successivamente alla data odierna (29/07/2010) restano totalmente a carico della parte venditrice..... OMISSISS In data 24/02/2011 abbiamo stipulato il contratto di compravendita dove sono state riportate le stesse clausole del contratto preliminare. Spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione dei fatti e chiedo scusa se vi ho annoiato ma a tutt'oggi non sono ancora arrivato ad una conclusione, i vecchi proprietari dicono che le spese e il risarcimento spettano a me Grazie a tutti quelli che mi saranno d'aiuto e non.
#2 Inviato 26 Febbraio, 2014 Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta. Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato (Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004)
#3 Inviato 26 Febbraio, 2014 Grazie Tuxx per la celerità della risposta, in effetti è quello che asserisco anch'io ma loro restano sulle loro e a tutt'oggi non hanno pagato. L'amministratore potrebbe richiedermi il pagamento e successivamente rivalermi su loro? cosa mi consigli, rivolgermi ad un legale? (ho evitato fino ad oggi) ciao
#4 Inviato 26 Febbraio, 2014 A parte il fatto che secondo la Sentenza l'amministratore non deve chiedere nulla ai condomini, caso mai sarà il danneggiato a chiedere il risarcimento e sempre secondo la sentenza dovrebbe chiedere a chi era condomino al momento in cui l'obbligo era insorto (ossia, secondo me, al momento del danno e della richiesta del risarcimento). Se l'amministratore insisterà fai leggere quello che ho allegato e poi caso mai senti un legale.
#5 Inviato 26 Febbraio, 2014 Forse in qualche passaggio non sono stato molto chiaro, infatti la richiesta di risarcimento è stata fatta dal proprietario X, 🤣
#6 Inviato 27 Febbraio, 2014 Ok, ma questo proprietario X avrebbe dovuto chiedere il risarcimento a chi era condomino al momento in cui si sono svolti i fatti, come è specificato sulla Sentenza che avevo postato, e tu non lo eri ancora.