#1 Inviato 2 Aprile, 2022 Buon giorno, in un condominio con riscaldamento centralizzato con sistema di contabilizzazione indiretta e la presenza di locali a piano terra adibiti a negozi alcuni sfitti appartenenti ad una sola proprietaria scollegati arbitrariamente dal riscaldamento centralizzato nonostante il regolamento di condominio lo vietasse. Quest'ultima si rivolge ad un legale in quanto vuole essere rimborsata della quota spese di riscaldamento della quota involontaria sostenendo che i negozi sono stati da tempo scollegati dal riscaldamento centralizzato e quindi non ritiene di dover partecipare alla spesa della quota involontaria addebitatale dall'amministratore del condominio appellandosi alla legge art. 1.118 del c.c.: ... "Il condomìno può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomìni. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma"..... Valutando bene cosa dice l'articolo su "....non derivano notevoli squilibri..." squilibri vi sono sicuramente in quanto le unità abitative che si trovano direttamente sopra i negozi stessi vengono "private" sicuramente del riscaldamento mininimo con relativo disagio stessa cosa la seconda parte della legge "....aggravi di spesa per gli altri condomini...." ovviamente gli aggravi di spesa ci sono e non di poco visto che si tratta di negozi con una metratura di circa 900 mq. e quindi anche parecchi millesimi di riscaldamento calcolati con il fabbisogno delle unità. Qualcuno sa darmi un consiglio ? grazie Prius
#2 Inviato 2 Aprile, 2022 Pirus dice: Buon giorno, in un condominio con riscaldamento centralizzato con sistema di contabilizzazione indiretta e la presenza di locali a piano terra adibiti a negozi alcuni sfitti appartenenti ad una sola proprietaria scollegati arbitrariamente dal riscaldamento centralizzato nonostante il regolamento di condominio lo vietasse. Quest'ultima si rivolge ad un legale in quanto vuole essere rimborsata della quota spese di riscaldamento della quota involontaria sostenendo che i negozi sono stati da tempo scollegati dal riscaldamento centralizzato e quindi non ritiene di dover partecipare alla spesa della quota involontaria addebitatale dall'amministratore del condominio appellandosi alla legge art. 1.118 del c.c.: ... "Il condomìno può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomìni. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma"..... Valutando bene cosa dice l'articolo su "....non derivano notevoli squilibri..." squilibri vi sono sicuramente in quanto le unità abitative che si trovano direttamente sopra i negozi stessi vengono "private" sicuramente del riscaldamento mininimo con relativo disagio stessa cosa la seconda parte della legge "....aggravi di spesa per gli altri condomini...." ovviamente gli aggravi di spesa ci sono e non di poco visto che si tratta di negozi con una metratura di circa 900 mq. e quindi anche parecchi millesimi di riscaldamento calcolati con il fabbisogno delle unità. Qualcuno sa darmi un consiglio ? grazie Prius Il mancato pagamento delle spese involontarie crea scompenso economico per gli utenti del centralizzato. In conseguenza di ciò il 1118 consente il distacco solo se le spettanti spese involontarie.vengono pagate dal distaccato. Qualsiasi togato anche alle prime armi conosce ciò, di conseguenza non avrei timore di attacco da parte del distaccato...... difficilmente troverà supporto da un professionista .
#3 Inviato 7 Gennaio, 2023 Chiedo aiuto per questo quesito anche ai più esperti @Danielabi @prociotta @Leonardo53 Grazie mille Prius
#5 Inviato 7 Gennaio, 2023 Pirus dice: Chiedo aiuto per questo quesito anche ai più esperti @Danielabi @prociotta @Leonardo53 Grazie mille Prius Concordo con chi mi ha preceduto. Non è sufficiente distaccarsi per non pagare più perchè il distaccato è rimasto proprietario dell'impianto e di sicuro non può dimostrare il msncsto di aggravio di spese per il condominio. Basterebbe porsi una semplice domanda per capire... "chi paga il riscaldamento involontario delle parti comuni che si scaldano grazie al passaggio dell'acqua calda nelle tubature condominiali? Soltanto una CONVENZIONE (una delibera all'unanimità di 1000 millesimi da trascrivere in Conservatoria dei Registri Immobiliari per poterla opporla anche ad eventuali futuri acquirenti) potrebbe esonerare il distaccato da ogni spesa riguardante il riscaldamento.
#6 Inviato 7 Gennaio, 2023 Grazie Leonardo53 la condomìna obietta che non vi è una legge ad hoc che stabilisca cosa si deve inserire nelle spese del riscaldamento involontario e quali ne rimangono fuori ed ogni amministratore inserisce voci di spesa che non sono tutte uguali per ogni amministratore all'interno della voce "riscaldamento involontario". Quindi si oppone al pagamento, secondo lei vi è un vuoto legislativo a tale proposito. Voi che ne pensate ?
#7 Inviato 7 Gennaio, 2023 Pirus dice: Grazie Leonardo53 la condomìna obietta che non vi è una legge ad hoc che stabilisca cosa si deve inserire nelle spese del riscaldamento involontario e quali ne rimangono fuori ed ogni amministratore inserisce voci di spesa che non sono tutte uguali per ogni amministratore all'interno della voce "riscaldamento involontario". Quindi si oppone al pagamento, secondo lei vi è un vuoto legislativo a tale proposito. Voi che ne pensate ? Concordo con chi mi ha preceduto, infatti l'art. 1118 c.c. infatti prevede che il condomino non può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distacco derivano tra l'altro aggravi di spesa per gli altri. Ne consegue che se il distaccato non pagherebbe le spese del consumo involontario ci sarebbe sicuramente un aggravio di spesa per gli altri condomini e, pertanto, il distacco non sarebbe proponibile. Art. 1118 c.c. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
#8 Inviato 7 Gennaio, 2023 Pirus dice: Voi che ne pensate ? Che la condòmina sbaglia, sia per l'art. 1118 c.c. ( terzo comma, non il quarto postato da Josefat), sia perchè la norma di riferimento esiste, vedi:
#9 Inviato 8 Gennaio, 2023 Danielabi dice: Che la condòmina sbaglia, sia per l'art. 1118 c.c. ( terzo comma, non il quarto postato da Josefat), sia perchè la norma di riferimento esiste, vedi: Grazie ancora Daniela approfitto della tua cortesia e professionalità con una domanda. Nella norma UNI 10200 si spiega come suddividere le spese con contabilizzatori, ma nel caso del riscaldamento involontario vi sono delle spese che vanno inserite, ovviamente il gas, il dubbio è sulle altre voci di spesa energia elettrica, manutezione, canone di manutenzione ecc. , ma in quale percentuale va inserita ? Tu sai darmi se ci sono delle regole stabilite ? Grazie mille ancora Prius
#10 Inviato 8 Gennaio, 2023 I costi di manutenzione sono da suddividere per millesimi fra tutti i condòmini e sono determinabili in base alla fatturazione; il costo del gas e dell'energia elettrica che alimenta la caldaia costituiscono l'importo da suddividere fra i condòmini con quota volontaria e involontaria. Per stabilire con certezza quanta energia elettrica possa essere consumata solo dalla caldaia potete installare un contatore di sottrazione, oppure farvi fare un calcolo apporssimativo da un tecnico.