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Miscia187

Spese legali per sollecito di pagamento

Buona giornata,

mi è appena stata consegnata una raccomandata da parte di un legale che ha provveduto a mandare due solleciti per il recupero delle spese condominiali a due morosi. Quest'ultimi hanno provveduto a versare il totale del debito senza l'onorario del legale anche se presente sulla missiva, adesso che sono subentrato io all'altra amm.ce, a distanza di 3 mesi mi arriva questo sollecito di pagamento di 200€

Dovrei saldare e poi richiederli ai destinatari del sollecito oppure ignoro la raccomandata visto che tale spesa non compariva tra la documentazione consegnatami?

Buona giornata,

mi è appena stata consegnata una raccomandata da parte di un legale che ha provveduto a mandare due solleciti per il recupero delle spese condominiali a due morosi. Quest'ultimi hanno provveduto a versare il totale del debito senza l'onorario del legale anche se presente sulla missiva, adesso che sono subentrato io all'altra amm.ce, a distanza di 3 mesi mi arriva questo sollecito di pagamento di 200€

Dovrei saldare e poi richiederli ai destinatari del sollecito oppure ignoro la raccomandata visto che tale spesa non compariva tra la documentazione consegnatami?

Se l'avvocato ha avuto l'incarico dal condominio, attraverso il suo legale rappresentante pro-tempore (l'ex amministratore), l'avvocato deve essere pagato.

Se l'amministratore ha dato incarico all'avvocato senza il consenso dell'assemblea (avrebbe potuto procedere con decreto ingiuntivo), al massimo l'assemblea, se lo ritiene, può fare azione di rivalsa nei confronti dell'ex amministratore.

 

Trattandosi di 200 euro, se il sollecito è stato davvero mandato, conviene pagare ed addebitare a tutti per millesimi di proprietà.

Ai destinatari non puoi chiedere spese personali se non disposte dal Giudice.

La spesa per il sollecito relativo alla morosità inviata dall'amministratore tramite l'avvocato è comunque una spesa "personale" che non può essere imputata ai condómini in regola con i pagamenti.

 

Insomma il vostro condominio è stato in grado di dimostrare che rivolgersi ad un avvocato è risultato necessario in quanto l'azione diretta s'era fino ad allora dimostrata infruttuosa.

 

In questo contesto il Tribunale di Como, sulla scorta di alcuni precedenti pronunciamenti di Cassazione ha affermato che le spese legali sostenute dal Condominio per l'ottenimento degli indennizzi devono, dunque, ritenersi essere state necessarie e giustificate, con conseguente diritto al relativo risarcimento […] (Cass. 9400/99; 11606/05; 14594/05, 2276/06, 997/10) (Trib. Como 20 settembre 2012 n. 1177).

... Insomma il vostro condominio è stato in grado di dimostrare che rivolgersi ad un avvocato è risultato necessario in quanto l'azione diretta s'era fino ad allora dimostrata infruttuosa...

Questo però non è stato detto e se il condòmino si è limitato a saldare il debito e non le spese legali, forse si è informato.

Il nuovo amministratore è in possesso di documentazione (raccomandate) dal quale si evince che il vecchio amministratore ha dovuto rivolgersi al legale essendo risultati vani i suoi tentativi di sollecito tramite sue raccomandate?

Pur citando le stessse sentenze, lo spiega bene l'avvocato Gallucci in questo articolo:

https://www.condominioweb.com/lettere-di-sollecito-per-morosita-chi-li-paga.11691

 

Inoltre io non ho detto che ai morosi non possono essere richieste le spese legali ma solo che devono essere disposte dal Giudice se non si vuole rischiare la NULLITA' assoluta della delibera.

 

E' affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.

Cassazione Civile, Sezione II, 6 ottobre 2008 n 24696.

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