#1 Inviato 21 Gennaio, 2020 Nella nostra palazzina sono presenti 4 appartamenti su 10 di proprietà di una società in fallimento, e i suddetti appartamenti sono in vendita all'asta giudiziaria e al momento sono sfitti. Noi condòmini virtuosi stiamo anticipando gran parte delle spese, in attesa che il curatore fallimentare ci rimborsi almeno in parte, e l'amministratore condominiale, tuttavia, nel rendiconto dell'anno 2019 non sta dando atto dell'anticipo ma sta imputando queste spese come quote di competenza del condòmino, in pratica escludendo la società in fallimento dall'onere di pagare. Ci sta prospettando in sostanza un conteggio in cui la società in fallimento viene esonerata dalle quote condominiali, di qualsiasi genere, ed il suo debito infatti risulta essere pari a 0,00, come se non avesse quote millesimali. Di fronte alle nostre rimostranze, basate sul fatto che tra l'altro nel regolamento condominiale non esiste alcuna clausola di esonero per il costruttore, l'amministratore sostiene che al massimo potrebbe addebitare all'impresa solo le spese generali, ma non quelle relative all'uso e alla manutenzione degli impianti derivante dall'uso. Onestamente nessuno di noi ha ben capito a cosa si riferisse, ed in ogni caso non ha fatto degli esempi. A parer vostro non è più corretto che anche la società venga inserita tra i debitori, per tutte le spese condominiali ed in base alle tabelle millesimali, lasciando ovviamente i condòmini nella facoltà di anticipare temporaneamente al fine di ottemperare al pagamento dei vari fornitori di servizi?
#2 Inviato 21 Gennaio, 2020 Lou.78 dice: A parer vostro non è più corretto che anche la società venga inserita tra i debitori, per tutte le spese condominiali ed in base alle tabelle millesimali, lasciando ovviamente i condòmini nella facoltà di anticipare temporaneamente al fine di ottemperare al pagamento dei vari fornitori di servizi E' esattamente come dici. Le spese di competenza dei morosi devono bene risultare nel rendiconto condominiale anche perchè se e quando gli appartamenti saranno aggiudicatai all'asta potrete rivalervi sui nuovi acquirenti per le spese di esercizio dell'anno in cui avviene il decreto del Giudice e l'anno precedente, come disposto dall'articolo 63 di attuazione del codice civile. Per sopperire alle quote mancanti dei morosi l'amministratore deve creare un fondo ed attingere a quel fondo quando c'è mancanza di liquidità. Forse all'amministratore mancano le basi contabili e non sa come gestire in modo corretto le morosità e i fondi. E' sufficiente che all'amministratore gli chiediate dove risultano i debiti del moroso per potervi rivalere sul nuovo acquirente come da art. 63 e vedete cosa vi risponde: Articolo 63 d.ac.c. ...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
#3 Inviato 23 Gennaio, 2020 Leonardo53 dice: E' esattamente come dici. Le spese di competenza dei morosi devono bene risultare nel rendiconto condominiale anche perchè se e quando gli appartamenti saranno aggiudicatai all'asta potrete rivalervi sui nuovi acquirenti per le spese di esercizio dell'anno in cui avviene il decreto del Giudice e l'anno precedente, come disposto dall'articolo 63 di attuazione del codice civile. Per sopperire alle quote mancanti dei morosi l'amministratore deve creare un fondo ed attingere a quel fondo quando c'è mancanza di liquidità. Forse all'amministratore mancano le basi contabili e non sa come gestire in modo corretto le morosità e i fondi. E' sufficiente che all'amministratore gli chiediate dove risultano i debiti del moroso per potervi rivalere sul nuovo acquirente come da art. 63 e vedete cosa vi risponde: Articolo 63 d.ac.c. ...Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Grazie Leonardo, sei chiarissimo come sempre. Aprofitto della tua competenza per aiutarmi a chiarire un altro dubbio: ci siamo riuniti in assemblea e l'amministratore ha predisposto un fondo anticipi, ripartendo in parti uguali la somma afferente la società in fallimento, nel nostro caso, per capirci meglio, 1.000 euro diviso 6 condomini residenti/paganti, 166 euro a testa, e fin qui ci siamo. Ora io mi chiedo, tuttavia, in considerazione del fatto che 2 di questi 6 condomini "virtuosi" devono ancora finire di saldare le proprie quote 2019, e in alcuni casi hanno persino debiti risalenti al 2018 (!!!!), non per le cifre della società in fallimento ma comunque per importi variabili tra i 200 e i 300 euro, prima di chiedere questi 166 euro a testa di anticipo per la società in fallimento, non sarebbe più opportuno prima pareggiare i conti di quei 2 che sono ancora a debito?
#4 Inviato 23 Gennaio, 2020 Lou.78 dice: Ora io mi chiedo, tuttavia, in considerazione del fatto che 2 di questi 6 condomini "virtuosi" devono ancora finire di saldare le proprie quote 2019, e in alcuni casi hanno persino debiti risalenti al 2018 (!!!!), non per le cifre della società in fallimento ma comunque per importi variabili tra i 200 e i 300 euro, prima di chiedere questi 166 euro a testa di anticipo per la società in fallimento, non sarebbe più opportuno prima pareggiare i conti di quei 2 che sono ancora a debito? Certo, sarebbe opportuno innanzitutto che i virtuosi saldassero le loro quote per non incorrere in decreti ingiuntivi anche loro e poi creare un fondo necessario, calcolando le effettive esigenze. Il fondo andrebbe costituito per millesimi di proprietà ma se avete scelto di ripartirvelo in parti uguali, va bene lo stesso perchè poi il fondo sarà estinto in base a quanto da voi effettivamente versato.