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francesco 84

Spese attivazione ascensore in nuova costruzione

salve,

ho acquistato un appartamento in un parco di nuova costruzione e ieri alla prima assemblea condominiale l'amministratore ci ha fatto notare delle pendenze in merito ai costi di attivazione dell'ascensore che il costruttore ha anticipato (600 euro a scala);

Ora questa cosa mi ha lasciato un pò perplesso in quanto, come da atto notarile io ho acquistato l'immobile completo di tutti i servizi fruibili come ascensore impianti fotovoltaico telesorveglianza etc...e non è menzionato in nessuno dei punti che tali servizi erano a spese della parte acquirente.

Pertanto volevo sapere se esiste una normativa del codice civile che regola queste controversie e nella mia fattispecie come posso venirne a capo?

grazie cordiali saluti

certo ma detti servizi hanno delle spese mica sono forniti gratis . le spese per la gestione di detti servizi sono a carico dei condomini .

 

- - - Aggiornato - - -

 

Art. 1104.

Obblighi dei partecipanti.

 

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

 

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

 

Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

 

 

Art. 1117. (1)

Parti comuni dell'edificio.

 

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

 

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

 

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

 

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche

 

 

 

Art. 1118. (1)

Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

 

 

 

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

 

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

 

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

 

 

 

Art. 1124. (1)

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.

 

 

 

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. (2)

 

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Ma io intendevo i costi di attivazione e quindi di collaudo dell'ascensore, non quelli legati alla gestione e/o manutenzione degli stessi, che ovviamente sono a carico dei condomini.

Buongiorno a tutti, mi associo al quesito di Francesco.

Ho acquistato da pochissimi mesi un appartamento nuovo (costruito 4 anni fa e mai abitato).

Per telefono l'amministratore mi ha detto che devo pagare 400 euro per l'attivazione degli impianti condominiali. Al momento del mio acquisto quasi tutto il palazzo era già abitato e tutti gli impianti erano perfettamente funzionanti da anni.

L'atto notarile non menziona tali spese. è giusto che le debba pagare io? Non dovrebbero ricadere sul costruttore?

Saluti!

Spesso succede quando gli amministratori sono quelli di fiducia del costruttore, come avviene nel 99% dei casi.

 

Le spese fatte dal costruttore prima della costituzione del condominio sono questione privata che va stabilita nel contratto di acquisto.

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