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Haoren

Spese ascensore nulle o annullabili ?

Buonasera,

nonostante l' installazione dell'ascensore negli anni '90 e la modifica assembleare delle tabelle millesimali, tuttavia il verbale assemblea firmato dai proprietari di 30 anni fà non è stato registrato e di conseguenza non spunta nell'archivio Notarile. Invece risulta presente in Archivio, il vecchio RdC contrattuale che ovviamente non contempla la voce "ascensore" (negli anni '70 non c'era).

 

Ora mi domando le spese ascensore pagate da chi non ha firmato il RdC assembleare anni '90 sono state pagate in base a consuntivi/preventivi nulli o annullabili ?

 

Grazie per i pareri espressi.

Che c'entra se non è stato registrato? L'ascensore c'è e le tabelle sono state approvate dall'assemblea, per cui fa parte del RdC assembleare, e le delibere approvate a preventivo/consuntivo e pagate dai condomini sono regolari, per cui nulla di annullabile ne tanto meno nullo.

Che c'entra se non è stato registrato? L'ascensore c'è e le tabelle sono state approvate dall'assemblea, per cui fa parte del RdC assembleare, e le delibere approvate a preventivo/consuntivo e pagate dai condomini sono regolari, per cui nulla di annullabile ne tanto meno nullo.

Si ma quel regolamento assembleare non era conoscibile a chi ha comprato casa recentemente. Nè poteva il Notaio conoscere l'esistenza dell'ascensore che neppure spunta nella planimetria catastale zona vano scale che risulta ancora quella precedente alla installazione ascensore.

 

Il rdc assembleare l'ho scoperto io con grande stupore di altri due proprietari recenti, mettendo mani nel faldone condominiale. 😂

Ma quei condomini che hanno acquistato dopo l'installazione dell'impianto ascensore, lo hanno usato, oppure hanno fatto valere il loro rogito dove non era menzionato l'ascensore? Magari chiedendo l'annullamento della compravendita?

Lo hanno usato credendo di esserne comproprietari (me compreso). Purtroppo però gli appartamenti al piano terra vengono esentati da qualunque forma di contribuzione alle spese di manutenzione, rendendo di fatto le spese degli altri un po' più alte. E' questo il problema.

Così ora in condominio ci sono 2 fazioni : i ribelli che vogliono fare approvare una tabella ascensore coi criteri 1123 comma 2 e art. 1124 e minacciano di non pagare più spese perchè non presenti nel loro RdC contrattuale , e l'altra fazione che non paga al piano terra la manutenzione e al piano ultimo e attico ha spese ridotte perchè non ripartisce per piano ma per millesimi.

Sta di fatto che quello che è stato approvato e pagato è regolare, anche perchè nessuno sinora ha detto nulla e non ha impugnato le delibere.

D'ora in poi visto che l'ascensore non è accennato nel RdC Contrattuale, vi consiglierei di applicare l'art. 1124 cc, ovvero le spese d'uso in proporzione all'altezza, per cui il piano terra non pagherà nulla per l'uso, ma dovrà pagare le spese di manutenzione e sostituzione, mentre l'ultimo piano e attico dovrà pagare l'uso in proporzione dell'altezza piano (come tutti i piani), e la manutenzione a millesimi.

Se a qualcuno non andrà bene potrà adire al Giudice.

Sta di fatto che quello che è stato approvato e pagato è regolare, anche perchè nessuno sinora ha detto nulla e non ha impugnato le delibere.

D'ora in poi visto che l'ascensore non è accennato nel RdC Contrattuale, vi consiglierei di applicare l'art. 1124 cc, ovvero le spese d'uso in proporzione all'altezza, per cui il piano terra non pagherà nulla per l'uso, ma dovrà pagare le spese di manutenzione e sostituzione, fatto salvo non risulti che non è proprietario dell'impianto, mentre l'ultimo piano e attico dovrà pagare l'uso in proporzione dell'altezza piano (come tutti i piani), e la manutenzione a millesimi.

Se a qualcuno non andrà bene potrà adire al Giudice.

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