#1 Inviato 10 Luglio, 2012 L'ultimo piano del condominio è mansardato; il tetto, spiovente, si apre in un terrazzino - che il regolamento di condominio definisce di proprietà privata - e, successivamente, si richiude in un minuscolo sottotetto che ha due aperture di accesso e che, in pratica, è utilizzabile dal solo proprietario della mansarda. L'unico accesso al sottotetto è appunto dal terrazzino privato. A causa probabilmente di piogge non perpendicolari per il vento, tale sottotetto si è riempito d'acqua e ha creato infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Il proprietario della mansarda sostiene che tale sottotetto è condominiale e non vuol pagare i danni, pur avendo asserito che per un certo periodo aveva utilizzato il sottotetto come cuccia del cane e, attualmente, è pieno di cianfrusaglie di sua proprietà. Nessun altro condomino può accedere a questo sottotetto. E' da considerarsi privato o condominiale ? Saluti a tutti, Anneo
#2 Inviato 11 Luglio, 2012 Se il titolo in questo caso tu ci dici che c'è un regolamento di condominio che cita quel sottotetto di proprietà privata, sarà così. Quindi tutte le relative spese di manutenzione spetteranno al proprietario, non riesco a capire come un condomino che è proprietario di una porzione di fabbricato, nel momento in cui deve effettuare delle riparazioni dica che non è più suo. Non esiste. Deve provvedere e basta se non lo fa, l'amministratore deve agire legalmente nei suoi confronti o comunque chi si sente danneggiato. Ciao
#3 Inviato 11 Luglio, 2012 Il regolamento di condominio definisce "privato" il terrazzino, ma non parla del sottotetto. Il sottotetto può essere considerato un'appendice del terrazzino o è un'entità a parte ? Si tratta di un ambiente di mezzo metro di profondità e largo quanto il terrazzino (circa tre metri); essendo spiovente, l'altezza varia da un metro fino a 40 cm. Ciao.
#5 Inviato 11 Luglio, 2012 Non c'è proprio nessuno che mi vuol far sapere qualcosa su questo argomento ?
#6 Inviato 14 Luglio, 2012 Diciamo che potrei risponderti in questo modo, sottolineando che questo è solo il mio parere basato su alcune piccole esperienze e su come in genere è orientata la giurisprudenza relativa al tuo problema. Se i titoli di proprietà o un eventuale regolamento di condominio contrattuale non dispongono nulla (come è il tuo caso mi sembra di capire) il sottotetto può essere considerato parte comune, ossia che può essere usato da tutti per qualsiasi servizio in quanto tutti vi possono accedere, con la conseguenza che tutte le spese relative alla sua manutenzione gravano su tutti i condomini. Nel caso da te prospettato, confermando che non c'è nessun titolo e nessun regolamento che ne dia una specifica proprietà, direi che questo sottotetto è da presumere di proprietà esclusiva del condomino proprietario dell'ultimo piano, costituendo una sorta di pertinenza del vano sottostante, infatti tu stesso dici: "L'ultimo piano del condominio è mansardato.......e che, in pratica, è utilizzabile dal solo proprietario della mansarda. L'unico accesso al sottotetto è appunto dal terrazzino privato....." A riguardo, come ti accennavo prima, c'è molta giurisprudenza che conferma una tesi del genere come ad esempio Cassazione sentenza n. 8968 del 20/06/2002 e tante altre che adesso non sto qui ad elencare. Alla luce di ciò mi sento di dirti che il proprietario della mansarda non può sostenere che il sottotetto è condominiale, quindi deve provvedere lui stesso alla sua manutenzione, non altri. Ciao
#7 Inviato 14 Luglio, 2012 Grazie, Brico. Trovo convincente la tua asserzione e, oltre tutto, è quello che speravo. Ciao anche agli altri amici del forum, Anneo
#8 Inviato 14 Luglio, 2012 Scritto da Anneo il 14 Lug 2012 - 19:29:29: Grazie, Brico.Trovo convincente la tua asserzione e, oltre tutto, è quello che speravo. Ciao anche agli altri amici del forum, Anneo Il sottoteto NON è elencato fra le parti comuni ex art. 1117 C.C., quindi se non ci sono elemeneti oggettivi che lo facciano ritenere comune (un titolo oppure un accesso da parte comune) si presume proprietà PRIVATA. Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa. Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854 Staff