#1 Inviato 11 Gennaio, 2017 Buon giorno a tutti gli utenti, ho letto vari commenti ma molto discordanti. Quindi riformulo le domande sperando di ricevere una spiegazione chiara e vi ringrazio di cuore già da ora. 1) Le sostituzioni in oggetto mensionate, ovvero: SOSTITUZIONI FUNI E QUADRO MANOVRA, vanno ripartire essendo manutenzione straordinaria tra i proprietari? 2) La ripartizione deve essere fatta con i millesimi di proprietà o con i millesimi degli ascensori? Grazie mille a tutti 🙂
#2 Inviato 11 Gennaio, 2017 La sostituzione delle funi e quadro di manovra dell'ascensore fatto salvo altri accordi all'unanimità o convenzioni rientrano nel criterio stabilito dall'art 1124 cc; Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
#4 Inviato 11 Gennaio, 2017 Oltre al riferimento normativo, ecco anche i riferimenti "giurisprudenziali" che ti saranno certamente utili: http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm