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sarchia

Sostituzione impianto illuminazione

Buonasera a tutti.

Con la maggioranza semplice è stata deliberata la sostituzione dell'attuale impianto d'illuminazione della scala condominiale (attualmente in ordine e perfettamente funzionante con lampade a risparmio energetico con interruttori d'accensione temporizzati su ogni pianerottolo) con uno a luci led che dovrebbe inoltre stare sempre acceso durante le ore notturne.

Si può considerare questa delibera come innovazione o voluttuaria e astenersi dal pagamento di tale onere?

Buonasera a tutti.

Con la maggioranza semplice è stata deliberata la sostituzione dell'attuale impianto d'illuminazione della scala condominiale (attualmente in ordine e perfettamente funzionante con lampade a risparmio energetico con interruttori d'accensione temporizzati su ogni pianerottolo) con uno a luci led che dovrebbe inoltre stare sempre acceso durante le ore notturne.

Si può considerare questa delibera come innovazione o voluttuaria e astenersi dal pagamento di tale onere?

E' una innovazione non necessaria

 

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Una lampadina Led costa meno di 5€, quante lampadine sono?

Il risparmio energetico rispetto a una basso consumo e uguale, quelle a Led durano di più e l'accensione è immediata.

Farle funzionare per tutta la notte, basta spostare una levetta sul temporizzatore ed inserire un crepuscolare di 10€.

La spesa non dovrebbe essere eccessiva.

Considera che acquistando 100 lampade Led le paghi anche 3€ cadauna.

La modifica e sostituzione dell'impianto con le lampadine e le plafoniere comporta una spesa preventivata di 1.100 euro + iva

La modifica e sostituzione dell'impianto con le lampadine e le plafoniere comporta una spesa preventivata di 1.100 euro + iva

Arrotondamento del compenso ...

 

Innovazioni: gravose o voluttuarie (art. 1121) 667/1000

Non partecipano alla spesa i dissenzienti

 

Notificare all'amministratore il dissenso entro 30gg dalla conoscenza della delibera

Con Raccomandata A.R. (senza busta, lettera piegata), Fax, PEC

 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1121.html

Brocardi:

"Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa."

mi potresti citare la fonte o la motivazione per cui è un'innovazione non necessaria, perchè mi voglio appunto appellare a quello poichè ritengo superflui tutti questi cambiamenti considerando non vetusto e perfettamente funzionale l'attuale impianto

mi potresti citare la fonte o la motivazione per cui è un'innovazione non necessaria, perchè mi voglio appunto appellare a quello poichè ritengo superflui tutti questi cambiamenti considerando non vetusto e perfettamente funzionale l'attuale impianto

L'unica cosa che devi fare e trovare 2 testimoni e fotografare l'impianto attuale, con questo puoi dimostrare che l'innovazione non era necessaria, vedi sopra per altri dettagli.

 

Con quanti millessimi hanno approvato la delibera? ci vogliono i 2/3 dei millesimi di proprietà, la delibera è annullabile se non hanno raggiunto 667/1000.

Buonasera a tutti.

Con la maggioranza semplice è stata deliberata la sostituzione dell'attuale impianto d'illuminazione della scala condominiale (attualmente in ordine e perfettamente funzionante con lampade a risparmio energetico con interruttori d'accensione temporizzati su ogni pianerottolo) con uno a luci led che dovrebbe inoltre stare sempre acceso durante le ore notturne.

Si può considerare questa delibera come innovazione o voluttuaria e astenersi dal pagamento di tale onere?

Illuminazione c'era ed illuminazione c'è.

A mio parere non c'è nessuna innovazione ma solo una MIGLIORIA in quanto grazie alle luci LED, con lo stesso consumo delle ex luci temporizzate si tengono le luci accese durante TUTTE le ore notturne garantendo maggiore sicurezza.

 

Se la spesa di 1.100 euro è da ripartire almeno tra 10 condòmini si tratta di una spesa di circa 100 euro a testa per cui non mi sembra nemmeno un costo di notevole entità e pertanto, a mio avviso, corretta anche l'approvazione a maggioranza semplice.

 

E' mia opinione che, se impugni, il rischio di dover soccombere è molto alto e ti costerà molto più dei 100 euro.

La sola prima presenza obbligatoria del tuo avvocato di fiducia nell'ufficio del mediatore credo che costi almeno 200/300 euro di compenso (salvo che tu abbia un avvocato che si muova gratis dal suo ufficio).

Illuminazione c'era ed illuminazione c'è.

A mio parere non c'è nessuna innovazione ma solo una MIGLIORIA in quanto grazie alle luci LED, con lo stesso consumo delle ex luci temporizzate si tengono le luci accese durante TUTTE le ore notturne garantendo maggiore sicurezza.

 

Se la spesa di 1.100 euro è da ripartire almeno tra 10 condòmini si tratta di una spesa di circa 100 euro a testa per cui non mi sembra nemmeno un costo di notevole entità e pertanto, a mio avviso, corretta anche l'approvazione a maggioranza semplice.

 

E' mia opinione che, se impugni, il rischio di dover soccombere è molto alto e ti costerà molto più dei 100 euro.

La sola prima presenza obbligatoria del tuo avvocato di fiducia nell'ufficio del mediatore credo che costi almeno 200/300 euro di compenso (salvo che tu abbia un avvocato che si muova gratis dal suo ufficio).

Non si tratta della semplice sostituzione delle lampadine, si tratta del rifacimento parziale dell'impianto, sostituzione delle plafoniere per il gusto di cambiarle e sicuramente la scelta di farle funzionare tutta la notte, producendo inquinamento luminoso.

Tecnicamente ci possono essere dei vantaggi in termini di consumi, ma sono minimi.

Una illuminazione Led ottimale la si ottiene con lampade dimmerabili comandate da centralina elettronica dove è possibile programmare l'intensità luminosa variabile in funzione dell'ora, in funzione della presenza di persone (sensori) ecc.

 

"Illuminazione c'era ed illuminazione c'è."

modifiche voluttuarie (bisogno non necessario)

L'art. 1121 specifica che la gravosità è determinata non dall'importo ma dalla capacità dei singoli a provvedere, cioè se per te 100 € non sono niente, per un altro condomino potrebbe coincidere con la spesa di 10gg.

 

Non c'è bisogno dell'avvocato per dissentire da innovazioni gravose e voluttuarie, basta solo esprimere il dissenso con il voto contrario e la notifica.

 

Se leggi bene nel Link Brocardi, è specificato chiaramente che si può fare, ma i dissenzienti sono esclusi dalla spesa.

Immagina i proprietari di attici e superattici (snob) che vogliono imporre lampadari di cristallo e placche degli interruttori dorate ai poveri cristi dei piani inferiori che a mala pena siano riusciti a comprare un monolocale con mutuo in corso e reddito di 600 €.

Non si tratta della semplice sostituzione delle lampadine, si tratta del rifacimento parziale dell'impianto, sostituzione delle plafoniere per il gusto di cambiarle e sicuramente la scelta di farle funzionare tutta la notte, producendo inquinamento luminoso...

Secondo quanto recita l'art. 1124 c.c., perfino la completa sostituzione dell'intero impianto di ascensore non è un'innovazione.

 

Per quanto riguarda l'innovazione gravosa, l'art. 1121 non si addentra nella quantificazione della gravosità in proporzione a varie misure di riferimento.

Quando se ne è occupata la la Giurisprudenza per le manutenzioni di notevole entità, ha preso come unità di misura il rapporto della spesa in proporzione al valore dell'edificio.

 

Anche questa, comunque, resta una mia opinione e chiunque può prendere le decisioni che vuole.

 

Una sola cosa resta certa:

se la spesa ed il relativo riparto sono stati approvati, si dovrà impugnare comunque la delibera o, se nulla viene impugnato, si dovrà quanto meno impugnare l'eventuale decreto ingiuntivo emesso per non aver pagato la quota approvata.

In un modo o nell'altro, non può essere evitata l'assistenza legale.

Secondo quanto recita l'art. 1124 c.c., perfino la completa sostituzione dell'intero impianto di ascensore non è un'innovazione.

 

Per quanto riguarda l'innovazione gravosa, l'art. 1121 non si addentra nella quantificazione della gravosità in proporzione a varie misure di riferimento.

Quando se ne è occupata la la Giurisprudenza per le manutenzioni di notevole entità, ha preso come unità di misura il rapporto della spesa in proporzione al valore dell'edificio.

 

Anche questa, comunque, resta una mia opinione e chiunque può prendere le decisioni che vuole.

 

Una sola cosa resta certa:

se la spesa ed il relativo riparto sono stati approvati, si dovrà impugnare comunque la delibera o, se nulla viene impugnato, si dovrà quanto meno impugnare l'eventuale decreto ingiuntivo emesso per non aver pagato la quota approvata.

In un modo o nell'altro, non può essere evitata l'assistenza legale.

Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza(*) dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi

 

(*) maggioranza 2/3 - 667/1.000

Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi

Tutto giusto ma tu avevi scritto che:

 

L'art. 1121 specifica che la gravosità è determinata non dall'importo ma dalla capacità dei singoli a provvedere

 

Chi dovrà specificare che 100 euro è una spesa molto gravosa? (non è sufficiente che la spesa sia gravosa ma deve essere gravosissima per essere definita "molto gravosa").

 

P.S. Ho fatto un esempio si 10 condòmini ma non ci è stato nemmeno detto di quale cifra pro-capite parliamo.

Se per sarchia 100 euro sono una spesa MOLTO GRAVOSA significa che il suo reddito è così basso che può permettersi di usufruire dell'assistenza legale in gratuito patrocinio per cui può impugnare gratuitamente.

(Ma se viene condannato al pagamento delle spese della controparte vale il gratuito patrocinio o, non avendo redditi, gli pignoreranno la casa?)

Tutto giusto ma tu avevi scritto che:

 

L'art. 1121 specifica che la gravosità è determinata non dall'importo ma dalla capacità dei singoli a provvedere

 

Chi dovrà specificare che 100 euro è una spesa molto gravosa? (non è sufficiente che la spesa sia gravosa ma deve essere gravosissima per essere definita "molto gravosa").

 

P.S. Ho fatto un esempio si 10 condòmini ma non ci è stato nemmeno detto di quale cifra pro-capite parliamo.

Se per sarchia 100 euro sono una spesa MOLTO GRAVOSA significa che il suo reddito è così basso che può permettersi di usufruire dell'assistenza legale in gratuito patrocinio per cui può impugnare gratuitamente.

(Ma se viene condannato al pagamento delle spese della controparte vale il gratuito patrocinio o, non avendo redditi, gli pignoreranno la casa?)

Riconosco l'errore, non è l'art., ma è la giurisprudenza che ha chiarito in tal senso.

Se non gravosa, è voluttuaria, quindi?

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