#1 Inviato 19 Gennaio, 2015 Salve, in un condominio che amministro dovrò sostituire le funi di trazione dell'impianto di ascensore, a tal proposito vi chiedo tale spesa è addebitabile ai proprietari oppure ai conduttori? Io li ho sempre addebitate ai proprietari, voi che ne pensate al di là di quel che dice la Cassazione? Grazie mille.
#3 Inviato 19 Gennaio, 2015 Tu addebita ai proprietari, saranno loro caso mai ad addebitare ai conduttori secondo gli accordi contrattuali tra di loro (proprietario/inquilino).
#4 Inviato 21 Gennaio, 2015 Tu addebita ai proprietari, saranno loro caso mai ad addebitare ai conduttori secondo gli accordi contrattuali tra di loro (proprietario/inquilino). Non sono d'accordo, occorre precisare meglio. La sostituzione delle sole funi è classificabile come manutenzione ordinaria, perchè trattasi di usura. La sostituzione dell'argano motore, se dovuto ad usura è manutenzione ordinaria. La sostituzione dell'argano motore dovuta a migliorie tecnologiche è manutenzione straordinaria. Ovviamente se trattasi manutenzione ordinaria si applica la tabella ascensore, mentre nel caso di straordinaria si applica la tabella generale.
#5 Inviato 21 Gennaio, 2015 Salve,in un condominio che amministro dovrò sostituire le funi di trazione dell'impianto di ascensore, a tal proposito vi chiedo tale spesa è addebitabile ai proprietari oppure ai conduttori? Io li ho sempre addebitate ai proprietari, voi che ne pensate al di là di quel che dice la Cassazione? Grazie mille. i Secondo me fai bene ad addebitare i proprietari; quest'ultimi se la vedranno con i propri inquilini secondo gli accordi presi alla stipula del contratto d'affitto.
#6 Inviato 21 Gennaio, 2015 ... se trattasi manutenzione ordinaria si applica la tabella ascensore, mentre nel caso di straordinaria si applica la tabella generale. Il novellato art. 1124 non fa distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria per cui ritengo che qualsiasi tipo do manutenzione (ma anche l'intera sostituzione dell'impianto) vada ripartita con il criterio dell'art. 1124, salvo convenzione.
#7 Inviato 21 Gennaio, 2015 Si è vero, sono d'accordo con questa ultima affermazione di Leonardo53, quindi la spesa delle funi va ripartita in ragione del 50% di proprietà generale e 50% in ragione dell'altezza del piano.
#8 Inviato 21 Gennaio, 2015 Visto che siamo così-giustamente- puntigliosi, il pensiero va corredato così: la tabella generale è applicabile solo in rapporto con l'utilizzo dell'ascensore: nella tabella generale ci potrebbero essere compresi anche i millesimi di un comprensorio box,che in tal caso vanno stornati perché non serviti dall'ascensore stesso. art.1123 3*comma. ( a meno che l'ascensore non raggiunga anche il piano sotterraneo box)
#9 Inviato 21 Gennaio, 2015 Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità ? vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all?impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell?argano, del motore e delle funi dell?ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali). Trib. civ., Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357