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vimarplast

Sostituzione ascensore voluttuaria+ripartizione errata mille

Buondì,

 

tre domande:

 

1)Alcuni Condomini vorrebbero sostituire l'attuale ascensore perfettamente funzionante, a norma e con regolare manutenzione e collaudo con un altro più bello e moderno per ragioni estetiche e non funzionali.

Occorre una delibera assembleare a maggioranza o all'unanimità?

Infatti nel Forum ho trovato che le innovazioni "gravose o voluttuarie" richiedono l'unanimità (e per me l'intervento di sostituzione "estetico" ricade in questa tipologia):

http://www.studiolegale-online.net/condominio_04.php

Innovazioni: gravose o voluttuarie

unanimità (idem) 1000 (idem)

invece l'innovazione richiede una maggioranza di 2/3:

Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni

maggioranza condomini(idem) 667 (idem)

a mio avviso la sostituzione dell'ascensore esistente con uno più "bello e moderno" non ricade nella tipologia d'intervento di un'opera manutentiva e/o ricostruttiva che richiederebbe solo una maggioranza dei Condomini e dell'Assemblea (come nel caso di una sostituzione necessaria per ragioni tecniche improcrastinabili o per mancato funzionamento e impossibile riparazione).

 

2)Inoltre l'eventuale ripartizione andrebbe fatta al 50% in base ai millesimi di proprietà e al 50% in base all'altezza del piano secondo quanto leggo da:

https://www.condominioweb.com/differenza-tra-installazione-ex-novo-dellimpianto-di-ascensore-e-sua-sostituzione.515

Sostituzione d’un impianto d’ascensore già esistente: la spesa va ripartita tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1124 c.c.

(12/01/2011)di Alessandro Gallucci

 

3)abitando all'ultimo(6°)piano di uno stabile servito da ascensore solo fino al penultimo(5°) ed accedendo al mio piano tramite scala interna dal pianerottolo del 5°piano ma avendo da sempre una tabella millesimale per l'ascensore proporzionale al piano e quindi superiore a quella di chi abita al 5°piano cosa debbo/posso fare per richiedere una modifica dei criteri di detta tabella per venire equiparato ai costi di chia abita al 5° piano? posso fare richiesta semplicemente all'amministratore facendo presente che la tabella é sbagliata in quanto non é stato fatto a suo tempo un computo corretto, non essendo mai esistito un ascensore che arrivasse al mio piano, e ciò nondimeno mi è stata assegnata una ripartizione più onerosa ed errata e ne chiedo la revisione o debbo sottoporre la richiesta all'assemblea condominiale e in tal caso quale maggioranza occorre?

 

grazie mille per il supporto legale e i consigli

1)Non si tratta di INNOVAZIONE in quanto l'impianto esiste già.

Trattasi solo di miglioria.

Come tale se la spesa è notevole richiederà una maggioranza di cui al II comma art.1136cc:

-maggioranza intervenuti

-con almeno 500 millesimi

2)1124cc

3)Devi sottoporre la questione all'assemblea che delibererà con la stessa maggioranza di cui al punto 1).

In caso di bocciatura,se sei sicuro dell'errore nella tabella,potrai ricorrere alla richiesta di revisione giudiziale,ricordandoti di non approvare il riparto spesa.

Staff

grazie mille!

una sola domanda al punto 3)...ho sempre approvato il riparto spese ascensore negli anni passati (per 40anni!): ciò costituisce un precedente che avalla la situazione enon mi permette di chiedere la revisione delle relative tabelle?

nel caso posso far portare a mie spese l'ascensore al piano o debbo chiedere l'approvazione all'assemblea?

Scritto da vimarplast il 21 Apr 2012 - 12:53:52:

1)una sola domanda al punto 3)...ho sempre approvato il riparto spese ascensore negli anni passati (per 40anni!): ciò costituisce un precedente che avalla la situazione enon mi permette di chiedere la revisione delle relative tabelle?

2)nel caso posso far portare a mie spese l'ascensore al piano o debbo chiedere l'approvazione all'assemblea?

1)Potrebbe.

2)Sì.

Prima si pone l'argomento in assemblea e poi in caso di bocciatura della partecipazione delle spese potrai anche agire autonomamente.

Ti suggerisco,però,in questo caso,di consultare un legale.

A mio giudizio un conto è aver accettato un errato riparto spese consumo/manutenzione per anni, altra cosa è sostenere,ora, in toto una spesa che forse fin dalle origini avrebbe dovuto esser sostenuta dal costruttore o dal condominio, visto la formazione delle tabelle.

Staff

Scritto da vimarplast il 21 Apr 2012 - 12:53:52: grazie mille!

una sola domanda al punto 3)...ho sempre approvato il riparto spese ascensore negli anni passati (per 40anni!): ciò costituisce un precedente che avalla la situazione enon mi permette di chiedere la revisione delle relative tabelle?

nel caso posso far portare a mie spese l'ascensore al piano o debbo chiedere l'approvazione all'assemblea?

ciao

 

dalla descrizione che fa, considerato che tutto è correttamente funzionante, io propenderei per la spesa voluttuaria e quindi con altri criteri di spesa. Infatti, per quanto a mio giudizio, innovazione è una modifica migliorativa, e qui non miglioriamo niente salvo l'estetica.

 

Camillo Farronato

buondì,

é proprio così: è una spesa voluttuaria, in quanto l'impianto esistente é perfettamente funzionante. ha solo le porte interne ancora a chiusura e apertura manuale, un pò vintage ma perfetto, come testimoniato dai manutentori Kone! ma per le spese voluttuarie qual'è la maggioranza necessaria in assemblea? grazie

Mi spiace doverti informare che una spesa per potersi considerare "voluttuaria" deve e sottolineo deve esser INNOVAZIONE prima di ogni cosa.

Quindi,visto che l'ascensore è assodato già esista,non può considerarsi INNOVAZIONE e come tale NON può considerarsi la spesa ad esso inierente VOLUTTUARIA,è una correlazione obbligatoria dettata dallo stesso codice civile,art.1120-1121:

 

LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SETTIMO. Della comunione - CAPO SECONDO. Del condominio negli edifici

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

 

Spesso si commette l'errore di considerare la spesa VOLUTTUARIA per la sua natura dimenticando essa debbe esser riferita ad un'INNOVAZIONE:

-Link-rimosso-

Alla luce di ciò non potrai dissociarti,eventualmente come ti ho suggerito,potrai informarti da un legale.

Staff

Buondì,

comprendo e concordo; quanto non mi è chiaro é la differenza, anche di maggioranza e millesimi, fra la sostituzione dell'ascensore esistente con uno nuovo nel caso l'esistente non sia più riparabile e rotto (cosa che non é nel mio caso) e quella in oggetto di richiesta da parte di alcuni Condomini per una sostituzione solo dettata da fini "estetici" e non "funzionali".

A rigor di logica penso anche la legge debba prevedere una differenza di quota millesimale per un'approvazione "futile" da una "necessaria". il termine "innovazione" é improprio in quest caso?bene, ma quale é la differenza fra i due casi di sostituzione necessaria per motivi tecnici e sostituzione voluttuaria per motivi estetici?? mi pareva che la sua prima risposta di semplice maggioranza dei Condomini presenti in Assemblea e dei 500 millesimi richiesti fosse troppo bassa per una sostituzione voluttaria mentre giusta e doverosa per una ssostituzione giustificata da motivi tecnici.

Grazie per i chiarimenti legali di quest'aspetto

cordialmente

Scritto da camillo50 il 22 Apr 2012 - 09:19:48:

io propenderei per la spesa voluttuaria e quindi con altri criteri di spesa. Infatti, per quanto a mio giudizio, innovazione è una modifica migliorativa, e qui non miglioriamo niente salvo l'estetica.

 

Camillo Farronato

Mettere una statua od una fontana di marmo in un giardino può considerarsi innovazione voluttuaria.

Si aggiunge qualcosa di inesistente per sola estetica.

Non qualcosa di esistente,tra l'altro impianto,che viene migliorato,permettimi anche l'osservazione, non solo esteticamente.

Come ben saprai meglio di me gli impianti di nuova generazione hanno caratteristiche anche di risparmio energetico e comunque tecnologia avanzata rispetto agli impianti pregressi.

Staff

grazie ma non credo sia assolutamente equiparabile una spesa necessaria per un impianto rotto come un vecchio ascensore e una spesa voluttuaria per un impianto nuovo ma non necessario, sicuramente più bello e a risparmio energetico (ma quanti secoli per recuperare 50.000 euro di nuovo impianto in risparmio energetico?!), come un ascensore nuovo in sostituzione di uno vecchio ma perfettamente funzinante! credevo che a tale proposito fosse richiesta una maggioranza e millesimi pure diversi.

pensavo che la legge prevedesse maggioranze e millesimi diversi nei due casi

grazie ancora

cordialmente

Scritto da vimarplast il 22 Apr 2012 - 12:44:30:

1) il termine "innovazione" é improprio in quest caso?

2)bene, ma quale é la differenza fra i due casi di sostituzione necessaria per motivi tecnici e sostituzione voluttuaria per motivi estetici??

3) mi pareva che la sua prima risposta di semplice maggioranza dei Condomini presenti in Assemblea e dei 500 millesimi richiesti fosse troppo bassa per una sostituzione voluttaria mentre giusta e doverosa per una ssostituzione giustificata da motivi tecnici.

Grazie per i chiarimenti legali di quest'aspetto

1)Non è improprio,non lo si può usare.Punto.

L'innovazione non è qualcosa di indefinito.

Il codice è chiaro.

Per chiarirti le idee in modo semplice,il concetto di innovazione è qualcosa che si aggiunge che cambia radicalmente la funzione cui è destinata una parte comune:

-l'installo ex novo di un ascensore è un esempio

-la trasformazione di un giardino (funzione gioco/aria e luce)in un parcheggio(funzione parcamento auto)

ne è altro esempio.

Il tuo caso è una semplice miglioria su impianto esistente.

Analogo caso sarebbe la tinteggiatura dell'edificio dopo appena due anni laddove non vi siano motivi ma solo voto favorevole.

2)Non esiste differenza alcuna.

3)Di conseguenza non esiste alcuna differenza neppure nelle maggioranze.

Se non è INNOVAZIONE non può che esser spesa per riparazione di notevole entità(art.1136 II comma)

Art. 1136

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Staff

poichè il c.c. non è affatto chiaro sulla definizione di innovazione ex art 1120, la giurisprudenza ha tentato di dare una definizione: 'innovazione può riguardare qualcosa di nuovo che prima non c'era, migliorativo di una precedente situazione, ovvero una cosa o un servizio comune già esistente, cosicchè si parlerà di mutazione e/o trasformazione del bene o del servizio rispetto alla sua originaria destinazione. ( cass 12654/06)

 

1)Potrebbe.

2)Sì.

Prima si pone l'argomento in assemblea e poi in caso di bocciatura della partecipazione delle spese potrai anche agire autonomamente.

Ti suggerisco,però,in questo caso,di consultare un legale.

A mio giudizio un conto è aver accettato un errato riparto spese consumo/manutenzione per anni, altra cosa è sostenere,ora, in toto una spesa che forse fin dalle origini avrebbe dovuto esser sostenuta dal costruttore o dal condominio, visto la formazione delle tabelle.

Staff

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