Vai al contenuto
_rsu_

Sono inquilina utenze intestate a me, posso chiuderle?

buongiorno, come sempre chiedo scusa se la sezione in cui posto non dovesse essere corretta.

Sono in affitto da 14 anni, ho dato la disdetta e a breve lascerò l'appartamento. Sia il contratto che le utenze sono intestate a me. Il problema è il coinquilino che non se ne vuole andare. Non ha nulla di intestato, ma è residente al mio indirizzo.

Posso allo scadere dei 3 mesi di preavviso (che ho dato anche a lui) chiudere le utenze (gas e luce)? So, perchè me lo avete spiegato voi, che devo lasciare l'appartamento libero da cose e persone e io temo, visto il personaggio, che questo mi possa costringere a pagargli l'affitto vita natural durante.

Ed eventualmente fosse possibile lasciarlo al buio, ma lui non se ne volesse comunque andare, sarebbe corretto segnalare la situazione all'ufficio d'igiene?

Grazie per qualunque suggerimento vogliate e possiate darmi.

n.

scusa, ma che ruolo ha il coinquilino???? se il contratto è intestato a te, lui poteva risiedere nell'appartamento ?? se te ne vai, hai tutto il diritto di chiudere le utenze e cambiare la residenza a meno che ...... non sia abbandono di tetto coniugale.. allora meglio sentire un legale !

Concordo con Pessina.

 

Salvo tu non faccia uso improprio dei sostantivi...se di convivente si tratta ma tutti i contratti incluso locazione hanno solo la tua firma come chiudi/dissidi sei libera da impegni.

Se lui rimane sara' occupazione abusiva che non ti riguarda.

 

Ma con chi cavolo andate a convivere?..??

grazie per le risposte. allora il coinquilino è il mio ex che non accetta la fine della nostra storia. Per legge poichè è residente lì non ho potuto cambiare la serratura e lasciarlo in mezzo alla strada. Ho fatto scrivere dall'avvocato una lettera, nella quale si precisa che poichè il nostro rapporto è terminato lui se ne deve andare, anche perchè ho disdetto l'affitto. Dal momento in cui ho scritto il primo post però le cose si sono evolute: ho dovuto fare denuncia per maltrattamenti, ma la polizia non ha potuto cacciarlo di casa e mi ha consigliato (per la mia salute) di allontanarmi dal domicilio. Non posso andare a prendere i miei effetti se non accompagnata dalle forze dell'ordine. Vista la situazione volevo appunto evitare chiudendogli luce e gas di "passare dalla parte del torto". Non è abbandono del tetto coniugale, l'inquilino è stato avvisato con sufficiente anticipo che il contratto è stato disdetto, quindi voi mi confermate che posso lasciarlo al buio, dove per altro meriterebbe di stare? Grazie ancora. n.

Ex è un termine generico...marito o amante/compagno ? -)

 

Per il secondo non esiste "abbandono del tetto coniugale".

 

REsterebbe al buio comunque visto che non è pensabile tu debba pagare una fornitura per un luogo che non ti appartiene.

E' tua facoltà chiudere le utenze intestate a te a seguito della cessazione della locazione; poi il tuo ex, se vuole, potrà tentare di riaprirle intestandole a se stesso, anche se sarà impossibile che questo avvenga.

Se il tuo ex terrà fede alla intenzione di continuare a soggiornare in quell'appartamento, non escluderei a priori un tuo coinvolgimento nell'azione che potrebbe intraprendere la Proprietà per l'occupazione abusiva che si prospetterà: per la Proprietà la controparte contrattualmente identificata sei tu, e tu non sei nella condizione di riconsegnare tutte le chiavi dell'appartamento.

Il dettaglio non è di poco conto.

Ex è un termine generico...marito o amante/compagno ? -)

ex compagno, stiamo insieme da 3 anni.

 

- - - Aggiornato - - -

 

non escluderei a priori un tuo coinvolgimento nell'azione che potrebbe intraprendere la Proprietà per l'occupazione abusiva che si prospetterà: per la Proprietà la controparte contrattualmente identificata sei tu, e tu non sei nella condizione di riconsegnare tutte le chiavi dell'appartamento.

è esattamente quello che temevo. il rapporto tra me e la Proprietà è sempre stato onesto e cortese. Non potrei mai lasciare questa gatta da pelare a loro, per questo sto cercando il modo (legale) di liberare l'appartamento, non dovessi riuscire continuerò a pagare l'affitto alla Proprietà per rispetto alla stessa. Grazie a tutti. n.

Non potrei mai lasciare questa gatta da pelare a loro, per questo sto cercando il modo (legale) di liberare l'appartamento, non dovessi riuscire continuerò a pagare l'affitto alla Proprietà per rispetto alla stessa.

Chapeau !!!

 

:thumbup:

Non potrei mai lasciare questa gatta da pelare a loro, per questo sto cercando il modo (legale) di liberare l'appartamento, non dovessi riuscire continuerò a pagare l'affitto alla Proprietà per rispetto alla stessa. Grazie a tutti.

Quello che hai scritto ti fa onore, complimenti :thumbup:

 

Ti auguro di trovare al più presto una soluzione.

ex compagno, stiamo insieme da 3 anni.

...Grazie a tutti. n.

Se è un "compagno" (ex o attuale non importa) tu non sei reswponsabile per le sue azioni. Egli è al pari di un perfetto estraneo.

 

Nobile l' intento... ma evita di pagare o crei dei precedenti su cui poi non saprai uscire.

Se è un "compagno" (ex o attuale non importa) tu non sei reswponsabile per le sue azioni. Egli è al pari di un perfetto estraneo.

 

Nobile l' intento... ma evita di pagare o crei dei precedenti su cui poi non saprai uscire.

E' la seconda volta che batti sul fatto che non sono problemi suoi, questo non è vero lei è responsabile perché l'appartamento va lasciato libero da cose e persone, ergo non potrebbe riconsegnare la cosa e dovrebbe continuare a pagare

RSU non ha alcun rapporto di parentela o contrattuale con il suo ex-compagno.

 

Non è nel suo potere impedire l' accesso e una volta disdetta la locazione un qualsiasi "estraneo" vada ad occupare l' immobile si rende personalmemte responsabile di violazione di proprietà privata.

 

Fosse stato che RSU risiedeva nello stabile allora si presentavano diverse problematiche...ma poichè lei cessa il contratto se il suo ex rimane diventa occupazione abusiva.

Aver eletto residenza in una abitazione non ti fornisce alcun diritto reale.

 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-iii/art43.html

non è un estraneo in quanto persona con chiavi e residenza, per legge per chiedere la residenza dove è già presente un nucleo familiare si chiede il permesso a chi ha già la residenza, è difficile dire che non si conosce quella persona

 

la Cassazione ha affermato che l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).

 

Semplice io locatore rifiuto di prendere le chiavi, se continua a pagare bene altrimenti vado di sfratto per morosità

 

Della serie chi fa il danno trovi il rimedio

 

EDIT: Aggiungo che poi di sicuro avrai ragione tu 😂

E' e rimane un "estraneo" perchè RSU non può in alcun modo essere assimilata a tutore o genitore del suo ex...ne tantomeno coniuge.

Il fatto che io conosca i nomi di tutti i miei "condomini" non li rende, in termini legali, diversi dagli "sconosciuti".

 

Io non ho detto ad RSU di rendere semplicemente le chiavi...ma di non preoccuparsi nel disdire tutti i contratti in essere per quella abitazione (locazione/utenze)...e di evitare nel modo più assoluto di pagare al posto del suo ex.

 

Corretto che lei si adoperi nei modi più opportuni con il locatore per "liberarsi/lo" di tale impiccio.

la Cassazione ha affermato che l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887)

In realtà si tratta dell'art. 1590 c.c. e più in particolare del diritto di rifiuto del locatore in caso di inesatta riconsegna della cosa locata. In pratica il locatore ha diritto a rifiutare la riconsegna dell'immobile nel caso il conduttore non abbia adempiuto all'obbligo contrattuale di restituire l'appartamento libero da cose e persone. In tal caso il conduttore ha l'obbligo di corrispondere il canone fino all'esatto adempimento (nello specifico la riconsegna libero da persone) potendo il locatore, ove ne esistano i presupposti (esempio un nuovo inquilino pronto ad entrare con già firmato un preliminare) richiedere il maggior danno.

 

Non è il caso dell'utente che ha aperto la discussione, il quale molto intelligentemente ha capito quali siano i suoi obblighi e sta cercando una soluzione legale al problema.

×