#1 Inviato 29 Ottobre, 2013 Buonasera, circa un mese fa, alcuni condomini hanno ricevuto un sollecito di pagamento dall'amministratore per il mancato versamento di alcune rate, di esercizi passati e dell'esercizio corrente (iniziato il 1/12/2012). Il sollecito (seguito in questi giorni da D.I.) intimava di coprire i debiti in breve tempo anche per evitare una riscossione forzosa dato che (cito testualmente) "in seguito all'entrata in vigore della legge 220/2012 l'amministratore è obbligato a procedere con D.I. entro sei mesi dalla scadenza delle stesse". Ora, fermi restando i legittimi solleciti dell'amministratore e il dovere dei morosi di versare quanto dovuto nei tempi pattuiti, l'amministratore non ha commesso un errore (impugnabile?) dato che l'art. 1129 cc è stato sostituito e prevede di intervenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio? Se le cose stanno così, mi pare ovvio che, ad oggi, l'amministratore poteva chiedere solo il versamento di quelle quote non versate da più di sei mesi dalla chiusura dell'ultimo bilancio, ossia di quelle scadute e non pagate al 1/6/2013 - anzi, per queste avrebbe dovuto già intervenire; mentre per quelle successive (attuale esercizio 2012-2013) occorreva agire entro il 1/6/2014, ossia entro 6 mesi dalla prossima chiusura di bilancio prevista per il prossimo 30 novembre. Il timore dei condomini in regola con i pagamenti è che un tale errore (ed eventuale impugnazione del D.I. relativo) pregiudichi la riscossione delle quote in tempi rapidi e si debba rifare tutto daccapo. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, vi ringrazio e saluto cordialmente, Giorgiorgio
#2 Inviato 29 Ottobre, 2013 L'amministratore può e poteva agire dal giorno dopo la scadenza della rata con D.I. anche se approvato solo il preventivo è cosa che non è nuova; Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale. (Cass. 12/02/93 n. 1789) Dal consuntivo approvato è "doppiamente" legittimato
#3 Inviato 31 Ottobre, 2013 L'amministratore può e poteva agire dal giorno dopo la scadenza della rata con D.I. anche se approvato solo il preventivo è cosa che non è nuova; Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale. (Cass. 12/02/93 n. 1789) Grazie per la risposta, però, a parte la sentenza della Cassazione citata, mi sembra che il nuovo articolo 1129 possa far prendere più tempo, dato che prevede di agire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In sostanza, essendo parte delle nuove disposizioni, non è "superiore negli effetti" alle vecchie disposizioni?
#4 Inviato 31 Ottobre, 2013 Agire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio vuol dire fare il DI PRIMA di 6 mesi, non dopo i 6 mesi. Praticamente è stato dato un limite massimo entro il quale l'amministratore deve agire, non il limite minimo.