#1 Inviato 20 Settembre, 2016 Data l'impossibilità di mettere a norma di sicurezza la piscina condominiale (è rimovibile con telo, non interrata) la maggioranza dei condomini hanno deciso di chiuderla ed eventualmente di smantellarla/venderla. Per la decisione basta la maggioranza dell'art. 1138 c.3 oppure serve l'unanimità? Grazie mille
#2 Inviato 20 Settembre, 2016 Per l'eliminazione di un bene condominiale serve l' unanimità. Se però la piscina non è in regola con le norme previste per la stessa, l' amministratore per tutelarsi ha i dovere di chiuderla e renderla inutilizzabile e inaccessibile
#3 Inviato 20 Settembre, 2016 L'ndicato art. 1138 disciplina il regolamento di condominio e la relativa approvazione: Art. 1138. Regolamento di condominio Quindi non è pertinente per le questioni qui trattate. E' fatto salvo che non sia approvato già un regolamento di condominio. L'articolo che è invece attinente è il 1136, quindi ogni decisione va presa in ottemperanza di quest'ultimo. Presumendo che la piscina sia una parte comune comdomiale, tutte le decisioni che la riguardano sono leggittimate appunto con il 1136- In parole povere segue la stessa disciplina delle parti comuni. PS L’art. 1138 al comma 3, recita: Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. (1) Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Ne discende che non afferisce alla questione della piscina
#4 Inviato 20 Settembre, 2016 http://www.ediltecnico.it/24621/delibere-di-condominio-tutte-le-possibili-decisioni-e-le-maggioranze/ Modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle parti di proprietà esclusiva (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) 4. Rinuncia al diritto sulle parti comuni (esclusa rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) 5. Costituzione di una servitù a carico di tutto il condominio (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) 6. Vendita o cessione di beni comuni (tutti i condomini e il 100% dei millesimi)
#5 Inviato 20 Settembre, 2016 3. Modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle parti di proprietà esclusiva (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) Le decisioni riquadranti una piscina condominiale NON concernono: Né le variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni Né il disporre dei condomini sulle parti di proprietà esclusiva > qui a maggior ragione perché la piscina NON E’ UNA PROPRIETÀ ESCLUSIVA > il riferimento al punto 3. E’ INFONDATO 4. Rinuncia al diritto sulle parti comuni (esclusa rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) Le decisioni riquadranti una piscina condominiale NON concernono: la RINUNCIA al diritto sulle parti comuni della stessa > il riferimento al punto 4. E’ INFONDATO perché NON E’ una rinuncia. 5. Costituzione di una servitù a carico di tutto il condominio (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) Le decisioni riquadranti una piscina condominiale NON concernono: La Costituzione di una servitù a carico di tutto il condominio. > il riferimento al punto 5. E’ INFONDATO perché …….. il perché è ovvio 6. Vendita o cessione di beni comuni (tutti i condomini e il 100% dei millesimi) > be qui, il riferimento al punto 6. E’ INFONDATO perché …….. basta essere lucidi è lo si capisce facilmente. Nel documento lincato si legge: “”L’Ufficio Studi Confappi-Federamministratori ha elaborato una tabella molto …….”” Non asserisce che è un documento legittimo o che quanto in esso indicato ha delle valenze di legittimità. E comunque se le ha sono valide solo per i casi trattati. Comunque sia i punti indicati SONO TUTTI non afferenti alla problematica, del post, qui trattata. Ultima frase rimossa perché non pertinente la discussione. Staff