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Luigi S.

Siepe confinante - devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà?

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Abito con mia moglie e mia figlia da oltre 20 anni ,in una piccola palazzina composta da 3 famiglie e non regolamentata da amministrazione condominiale,invece mia moglie ci ha sempre abitato da quando è nata,quindi da 48 anni.Questa palazzina ha un cortile in comune con le 3 famiglie,nel cortile c'è una siepe di lauro da oltre 50 anni,che fino a 10 anni fa confinava con un terreno agricolo con orto,capre e pecore,questa siepe faceva da confine.Poco più di 10 anni fa in questo terreno hanno costruito un condominio e nel confine dove c'è la siepe ,hanno costruito un muretto basso e applicato sopra una recinzione metallica che delimita il confine,questa recinzione resta a circa 10/15 cm dalla nostra siepe ,quindi inevitabilmente i rami e le foglie adesso vanno ad invadere la proprietà del condominio confinante,tagliare le foglie che vanno nella loro proprietà dal nostro interno è impossibile,in quanto lo spazio tra siepe e la loro recinzione è troppo stretta,riusciamo però a tagliarla solo in altezza e nel nostro interno.Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà? Grazie delle risposte 

Luigi S. dice:

Abito con mia moglie e mia figlia da oltre 20 anni ,in una piccola palazzina composta da 3 famiglie e non regolamentata da amministrazione condominiale,invece mia moglie ci ha sempre abitato da quando è nata,quindi da 48 anni.Questa palazzina ha un cortile in comune con le 3 famiglie,nel cortile c'è una siepe di lauro da oltre 50 anni,che fino a 10 anni fa confinava con un terreno agricolo con orto,capre e pecore,questa siepe faceva da confine.Poco più di 10 anni fa in questo terreno hanno costruito un condominio e nel confine dove c'è la siepe ,hanno costruito un muretto basso e applicato sopra una recinzione metallica che delimita il confine,questa recinzione resta a circa 10/15 cm dalla nostra siepe ,quindi inevitabilmente i rami e le foglie adesso vanno ad invadere la proprietà del condominio confinante,tagliare le foglie che vanno nella loro proprietà dal nostro interno è impossibile,in quanto lo spazio tra siepe e la loro recinzione è troppo stretta,riusciamo però a tagliarla solo in altezza e nel nostro interno.Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà? Grazie delle risposte 

L'accesso al fondo del vicino è previsto dall'art 843 cc Accesso al fondo;

 

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

...

 

Per cui potete chiedere, con qualche giorno d'anticipo, l'accesso al vicino per il taglio e manutenzione delle foglie della siepe

Luigi S. dice:

.Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà?

Scusa ma se l'altro condominio ha costruito un muro di cinta nella propria proprietà esclusivva, addirittura arretrato di 15 cm. dalla linea di confine, come puoi dire che non hanno tenuto una distanza adeguata?

Piuttosto devi verificare dove è stata piantata la siepe perchè è la siepe che andava piantata almeno a 50 cm. all'interno del proprio confine, per poterla potare anche dall'interno del proprio confine.

Per prima cosa devi verificare a che distanza dal confine è stata piantata la vostra siepe perchè potreste essere proprio voi a dover spiantare la siepe ed arretrarla dalla linea di confine.

C'è un articolo del codice civile specifico che regola le distanze di alberi e siepi dal confine ed è l'articolo 892 del codice civile che ti riporto qui di seguito.

 

Art. 892 c.c.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Leonardo53 dice:

Scusa ma se l'altro condominio ha costruito un muro di cinta nella propria proprietà esclusivva, addirittura arretrato di 15 cm. dalla linea di confine, come puoi dire che non hanno tenuto una distanza adeguata?

Piuttosto devi verificare dove è stata piantata la siepe perchè è la siepe che andava piantata almeno a 50 cm. all'interno del proprio confine, per poterla potare anche dall'interno del proprio confine.

Per prima cosa devi verificare a che distanza dal confine è stata piantata la vostra siepe perchè potreste essere proprio voi a dover spiantare la siepe ed arretrarla dalla linea di confine.

C'è un articolo del codice civile specifico che regola le distanze di alberi e siepi dal confine ed è l'articolo 892 del codice civile che ti riporto qui di seguito.

 

Art. 892 c.c.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Scusa Leonardo ma @Luigi S. dice;

 

Luigi S. dice:

questa siepe faceva da confine

Per cui se questa fa da confine, la siepe è comune tra i due vicini, per cui ognuno ha i diritto di effettuare la manutenzione e taglio dei rami della siepe, e se per farlo deve andare nel fondo del vicino vale l'art. 843 cc
Però potrebbero anche mettersi d'accordo, p.es. che ognuno curi la propria parte di siepe.

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Per cui se questa fa da confine, la siepe è comune tra i due vicini

La siepe non è un muro di cinta e non può fare da confine proprio perchè poi strariperebbe nel fondo del vicino ed è per questo che sulla linea di confine può essere eretto un muro che può diventare comune ma non può esistere una siepe comune, salvo che per patto espresso e trascritto.

Leggendo attentamente il quesito finale, il quesito non è se i vicini sono obbligati a farli passare per provvedere a pulire ma chiedono se sono obbligati a potare visto che hanno messo la rete. Ecco il quesito:

 

Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà? 

 

L'autore chiede addirittura se loro sono tenuti (OBBLIGATI) a tagliare i rami oppure spetta a chi ha fatto la recinzione in metallo, nonostante la recinzione in metallo sia stata fatta a 15 cm. all'interno del proprio confine.

Insomma, l'autore chiede se deve addirittura provvedere il vicino a potare la siepe che loro fanno sconfinare.

 

 

Leonardo53 dice:

La siepe non è un muro di cinta e non può fare da confine proprio perchè poi strariperebbe nel fondo del vicino ed è per questo che sulla linea di confine può essere eretto un muro che può diventare comune ma non può esistere una siepe comune, salvo che per patto espresso e trascritto.

Leggendo attentamente il quesito finale, il quesito non è se i vicini sono obbligati a farli passare per provvedere a pulire ma chiedono se sono obbligati a potare visto che hanno messo la rete. Ecco il quesito:

 

Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà? 

 

L'autore chiede addirittura se loro sono tenuti (OBBLIGATI) a tagliare i rami oppure spetta a chi ha fatto la recinzione in metallo, nonostante la recinzione in metallo sia stata fatta a 15 cm. all'interno del proprio confine.

Insomma, l'autore chiede se deve addirittura provvedere il vicino a potare la siepe che loro fanno sconfinare.

 

 

La siepe può fare da confine;

 

Siepi sul confine, comunione ed eccezioni

L'art. 898 c.c., rubricato Comunioni di siepi, recita

«Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. ...


Fonte: 

Tullio01 dice:

La siepe può fare da confine;

 

Siepi sul confine, comunione ed eccezioni

L'art. 898 c.c., rubricato Comunioni di siepi, recita

«Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. ...


Fonte: 

Bene, allora bisognerà verificare sulle mappe se la siepe è stata piantata sulla linea di confine oppure nella proprietà esclusiva di uno dei due fondi

Leonardo53 dice:

Bene, allora bisognerà verificare sulle mappe se la siepe è stata piantata sulla linea di confine oppure nella proprietà esclusiva di uno dei due fondi

Sono perfettamente d'accordo 👍

A me sembra una bella pretesa quella di pensare che il condominio vicino sia tenuto a potare la siepe.  La cosa semplice è quella di chiedere il permesso di entrare per sistemarla adeguatamente. Andiamo sempre cercando mille cavilli per cose veramente futili. Addirittura si pensa all'articolo di legge per entrare di prepotenza.  Assurdo. 

Modificato da Dino40
Dino40 dice:

A me sembra una bella pretesa quella di pensare che il condominio vicino sia tenuto a potare la siepe.  La cosa semplice è quella di chiedere il permesso di entrare per sistemarla adeguatamente. Andiamo sempre cercando mille cavilli per cose veramente futili. Addirittura si pensa all'articolo di legge per entrare di prepotenza.  Assurdo. 

Prepotenza, non credo perchè ho detto che dovrebbe chiedere con qualche giorno d'anticipo l'accesso al vicino per il taglio e manutenzione delle foglie della siepe --> post #2 😉

Leonardo53 dice:

Scusa ma se l'altro condominio ha costruito un muro di cinta nella propria proprietà esclusivva, addirittura arretrato di 15 cm. dalla linea di confine, come puoi dire che non hanno tenuto una distanza adeguata?

Piuttosto devi verificare dove è stata piantata la siepe perchè è la siepe che andava piantata almeno a 50 cm. all'interno del proprio confine, per poterla potare anche dall'interno del proprio confine.

Per prima cosa devi verificare a che distanza dal confine è stata piantata la vostra siepe perchè potreste essere proprio voi a dover spiantare la siepe ed arretrarla dalla linea di confine.

C'è un articolo del codice civile specifico che regola le distanze di alberi e siepi dal confine ed è l'articolo 892 del codice civile che ti riporto qui di seguito.

 

Art. 892 c.c.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Il condominio ha costruito un muretto basso,circa 20 cm per piantare dei paletti di ferro e quindi installare recinzione di rete,per cui le foglie passano attraverso quetsi fori,inoltre 10/15 cm non sono affatto a sufficienza per far passare una persona e tagliare la siepe,sfido chi riuscirebbe a intrufolarsi in uno spazio di 10/15 cm.La nostra siepe è sempre esistita e prima come detto sopra,c'era un terreno adibito ad orto ma tenuto male e imboscato da diversi rovi,quando è arrivata l'impresa ,ha spianato il tutto e ha posto il confine a fianco della nostra siepe già esistente,io non ho idea se quello fosse il confine giusto,comunque la nostra siepe è rimasta dove è sempre stata,a mio parere dovevano tenere uno spazio sufficiente per permetterci di potarla,io non posso entrare nella proprietà altrui per tagliare la mia siepe.Nell'altro lato della casa succede il contrario ,un vicino ha la siepe che entra da noi e l'abbiamo sempre tagliata noi dal nostro lato.

Luigi S. dice:

La nostra siepe è sempre esistita e prima come detto sopra,c'era un terreno adibito ad orto ma tenuto male e imboscato da diversi rovi,quando è arrivata l'impresa ,ha spianato il tutto e ha posto il confine a fianco della nostra siepe già esistente,io non ho idea se quello fosse il confine giusto,comunque la nostra siepe è rimasta dove è sempre stata,a mio parere dovevano tenere uno spazio sufficiente per permetterci di potarla,

Mi scusi, ma quando è stata piantata la siepe vi siete tenuti a distanza come specifica la legge oppure sta proprio a confine  ed è stato il condominio che ha rinunciato ad una parte del loro spazio? Io ho l'impressione che sia secondo la mia seconda ipotesi e perciò non potete pretendere nulla dal condominio e al massimo il favore di farti entrare per sistemare la tua siepe che invade il loro spazio. Se non hai idea dove sia realmente il confine come puoi pretendere che il condominio si dovesse preoccupare di arretrare in modo tale da darti la possibilità di potare la tua siepe ("a mio parere dovevano tenere uno spazio sufficiente per permetterci di potarla")?  Per me ( ma la mia opinione vale zero) questa è una pretesa bella e buona.

Modificato da Dino40
Luigi S. dice:

io non ho idea se quello fosse il confine giusto,comunque la nostra siepe è rimasta dove è sempre stata

Quindi anche nel caso in cui aveste sconfinato ed aveste piantato abusivamente la siepe nella proprietà altrui, vi sentite in diritto non solo di lasciare la siepe nell'altrui proprietà ma vi vorreste arrogare il diritto di far arretrare il proprietario del fondo di ulteriori 50 cm. per poter potare la vostra siepe?

Luigi S. dice:

Abito con mia moglie e mia figlia da oltre 20 anni ,in una piccola palazzina composta da 3 famiglie e non regolamentata da amministrazione condominiale,invece mia moglie ci ha sempre abitato da quando è nata,quindi da 48 anni.Questa palazzina ha un cortile in comune con le 3 famiglie,nel cortile c'è una siepe di lauro da oltre 50 anni,(...)

Quindi chiedo se noi siamo tenuti ad entrare nella loro proprietà ,facendoci aprire il cancelletto e regolare il taglio anche dal loro lato,oppure visto che non hanno tenuto una distanza adeguata per permetterci di passare e tagliare le foglie,devono provvedere loro stessi al taglio delle foglie che entrano nella loro proprietà? Grazie delle risposte 

Il Condominio confinante ha diritto a tagliare i rami che entrino nella sua area, ma senza danneggiare la siepe.

Quindi, se non la tagliano loro non vedo perchè se ne deve occupare Lei.

 

La siepe deve stare ad una distanza ben precisa dal confine, distanza che varia da tipologia di pianta che la forma (Basso fusto, alto fusto, rampicante, etc.).

 

Perciò il mio consiglio è di lasciare tutto come sta.

Luca980 dice:

Il Condominio confinante ha diritto a tagliare i rami che entrino nella sua area, ma senza danneggiare la siepe.

Quindi, se non la tagliano loro non vedo perchè se ne deve occupare Lei.

 

La siepe deve stare ad una distanza ben precisa dal confine, distanza che varia da tipologia di pianta che la forma (Basso fusto, alto fusto, rampicante, etc.).

 

Perciò il mio consiglio è di lasciare tutto come sta.

Forse stai confondendo il diritto che il condominio ha di tagliare egli stesso le radici con il diritto che il condominio ha di pretendere che sia il proprietario della siepe a provvedere al taglio dei rami.

Questo è quanto io ho sempre saputo, in virtù dell.art. 896 del codice civile che ti riporto qui di seguito:

 

Art.896 c.c.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali...

La mia risposta è misurata al quesito dell'utente, dove mi pare di aver letto che il vicino non gli ha chiesto alcunché. Non andiamo off topic

Luca980 dice:

La mia risposta è misurata al quesito dell'utente, dove mi pare di aver letto che il vicino non gli ha chiesto alcunché. Non andiamo off topic

Sei sicuro che io sia andato off topic rispondendo a te?

Tu hai affermato:

"Il Condominio confinante ha diritto a tagliare i rami che entrino nella sua area"

ed io ti ho replicato che il confinante non ha il diritto di tagliare i rami ma ha il diritto di farli tagliare ed conforto di quanto ho detto ho postalo il riferimento normativo (896 c.c.).

Potresti indicarmi il riferimento normativo secondo il quale il condominio ha il diritto di tagliare i rami motu proprio? Grazie

Modificato da Leonardo53

Il topic lo ha introdotto l'autore e non io e nel suo messaggio si fa riferimento a quelle che possono essere le sue alternative ossia se poter entrare o meno a tagliare i rami.

Tant'è vero che ho suggerito all'amico del forum di non prendersi la briga di andare a tagliare i rami che insistono sul fondo confinante se per primo il titolare del fondo confinante non gli ha chiesto di farseli tagliare nè di esercitare la facoltà di tagliarseli da solo.

Luca980 dice:

Il topic lo ha introdotto l'autore e non io e nel suo messaggio si fa riferimento a quelle che possono essere le sue alternative ossia se poter entrare o meno a tagliare i rami.

Tant'è vero che ho suggerito all'amico del forum di non prendersi la briga di andare a tagliare i rami che insistono sul fondo confinante se per primo il titolare del fondo confinante non gli ha chiesto di farseli tagliare nè di esercitare la facoltà di tagliarseli da solo.

Però non hai risposto alla mia domanda. 

Qual'è il riferimento normativo che da il diritto a confinante di provvedere a tagliare autonomamente, così come hai asserito?

Luca980 dice:

Il topic lo ha introdotto l'autore e non io e nel suo messaggio si fa riferimento a quelle che possono essere le sue alternative ossia se poter entrare o meno a tagliare i rami.

Tant'è vero che ho suggerito all'amico del forum di non prendersi la briga di andare a tagliare i rami che insistono sul fondo confinante se per primo il titolare del fondo confinante non gli ha chiesto di farseli tagliare nè di esercitare la facoltà di tagliarseli da solo.

Luca, benvenuto nel forum.

E' del tutto normale rispondere in primis all'opener, ma anche alle questioni che emergono dalle risposte al quesito principale, ovviamente inerenti comunque l'argomento.

Non sarebbe male un atteggiamento meno tranciante (già detto in altro post!), considerando che il forum è principalmente un luogo di scambio di opinioni e un minimo di empatia non guasterebbe.

Leonardo53 dice:

Però non hai risposto alla mia domanda. 

Qual'è il riferimento normativo che da il diritto a confinante di provvedere a tagliare autonomamente, così come hai asserito?

Il diritto di proprietà dello spazio in cui si allungano

Luca980 dice:

Il diritto di proprietà dello spazio in cui si allungano

Per riferimento Normativo intendo un articolo del codice civile, una Legge, un decreto, qualcosa che valga più di un'opinione , per intenderci.

Leonardo53 dice:

Quindi anche nel caso in cui aveste sconfinato ed aveste piantato abusivamente la siepe nella proprietà altrui, vi sentite in diritto non solo di lasciare la siepe nell'altrui proprietà ma vi vorreste arrogare il diritto di far arretrare il proprietario del fondo di ulteriori 50 cm. per poter potare la vostra siepe?

Io ci abito da poco più di 20 anni,quella siepe c'è da oltre 50 anni,quindi non ho idea se chi l'ha piantata ha rispettato il limite giusto ,oppure l'impresa che ha costruito 10 anni fa ,ha pensato di opporre recinzione metallica a ridosso della siepe,se non volevano che entrassero le foglie,potevano benissimo mettere muro di cinta e non rete metallica che lasciano passare tranquillamente la crescita delle foglie.Per come dice lei,io non ho modo di tagliare la siepe dal mio interno perchè la loro recinzione è a ridosso,,però devo entrare nella proprietà altrui per tagliarla,per me non cambia nulla per quanto riguarda il lavoro,nel senso che abbiamo 30mt di siepe e quella che è al limite di questo condominio è di circa 3mt,se l'accesso fosse agibile per me sono 15 minuti di lavoro,ma il problema sorge che ogni volta che taglio dovrei citofonare per farmi aprire,siccome in questo condominio cambiano spesso gli affittuari ,non tutti la vedono di buon occhio fare entrare una persona nella loro proprietà.

 

Luca980 dice:

Il diritto di proprietà dello spazio in cui si allungano

Mi scusi: ma che significa questa frase? Per me nessuna e grazie se vuoi dare un chiarimento altrimenti è solo saccenza.

Luigi S. dice:

il problema sorge che ogni volta che taglio dovrei citofonare per farmi aprire,siccome in questo condominio cambiano spesso gli affittuari ,non tutti la vedono di buon occhio fare entrare una persona nella loro proprietà.

Bene, ora il problema l'hai posto in modo diverso.

Ora stai dicendo che tu sei disponibile a tagliare la siepe ma non hai accesso dall'altra parte quindi finchè non ti diranno di tagliare la siepe il problema non si pone.

Se e quando ti diranno di tagliare i rami prenderai accordi per accedere nell'altrui proprietà e provvedere alla potatura.

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