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DeaF

Sfratto per necessità - posso fare uno sfratto per necessità prima della scadenza del contratto?

Buongiorno,

 

avrei bisogno di un aiuto.

Sono proprietaria di un appartamento nel quale è presente una inquilina da più di 20 anni. Il contratto è stato stipulato il 30 Aprile 1995 e la prossima scadenza sarebbe il 30 Aprile 2019. Essendo abbondantemente passato il primo rinnovo, posso fare uno sfratto per necessità prima della scadenza del contratto?

 

grazie

DeaF dice:

Buongiorno,

 

avrei bisogno di un aiuto.

Sono proprietaria di un appartamento nel quale è presente una inquilina da più di 20 anni. Il contratto è stato stipulato il 30 Aprile 1995 e la prossima scadenza sarebbe il 30 Aprile 2019. Essendo abbondantemente passato il primo rinnovo, posso fare uno sfratto per necessità prima della scadenza del contratto?

 

grazie

In attesa di risposte di altri forumisti, ti anticipo che se il contratto è stato stipulato il 30 aprile 1995 ed è un 4+4 rinnovato automaticamente di quadriennio in quadriennio, nonostante tu dia disdetta anche oggi, non puoi entrare in possesso dell'appartamento prima della scadenza contrattuale del 30 aprile 2019 se l'inquilino non è moroso e continua a pagare il canone regolarmente.

Puoi solo tentare un accordo bonario, magari offrendo una contropartita (ad esempio, un premio in denaro o un'altro appartamento in locazione alle stesse condizioni).

Ma quindi questo sfratto per necessità quando si può applicare?..perchè io sapevo che se è il proprietario ad entrare nella casa si poteva mandare una raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso.

 

grazie intanto

Se fai un contratto 4+4, dopo il primo quadriennio si può fare lo sfratto solo per necessità, altrimenti non entreresti in possesso prima degli 8 anni.

Poichè i primi 8 anni sono scaduti puoi fare lo sfratto alla scadenza anche se non c'è lo stato di necessità.

Lo stato di necessita vale solo per prendere possesso dopo il quarto anno e prima dell'ottavo anno.

Tu hai superato abbondantemente gli 8 anni per cui puoi dare la disdetta entro il termine di scadenza senza doverti giustificare ma non potrai mai pretendere di prendere possesso prima della naturale scadenza quadriennale.

Confermo, nella tua situazione potresti rientrare in possesso dell'immobile solo nel caso in cui il conduttore diventi moroso.

Non ci sono altre possibilità.

DeaF dice:

Buongiorno,

 

avrei bisogno di un aiuto.

Sono proprietaria di un appartamento nel quale è presente una inquilina da più di 20 anni. Il contratto è stato stipulato il 30 Aprile 1995 e la prossima scadenza sarebbe il 30 Aprile 2019. Essendo abbondantemente passato il primo rinnovo, posso fare uno sfratto per necessità prima della scadenza del contratto?

 

grazie

La prossima scadenza è al 30 aprile del 2019, per far termianre il rinnovo automatico quadriennale devi inviare una lettera raccomandata all'inquilino e  che giunga prima del 30 ottobre 2018 (per sicurezza prima è meglio), avvisandolo che non ci sarà più alcun rinnovo e che renda libero l'appartamento dal 1° maggio 2019

 

Legge 27 luglio 1978, n°392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani

TITOLO I
Del contratto di locazione
Capo I - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

Art.3. (Rinnovazione tacita). Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

 

 

Il recesso anticipato del locatore

Il locatore generalmente ha poche possibilità di recedere prima della scadenza.

Egli può dare disdetta per finita locazione, previa comunicazione al conduttore da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto se si tratta di beni immobili ad uso abitativo. I mesi diventano 12 o 18 nel caso di immobili ad uso non abitativo o adibiti ad attività alberghiere.

In ogni caso il locatore potrebbe essersi riservato ai sensi dell'art. 1612 del codice civile la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata.

In tal caso deve indicare i motivi del suo recesso nel termine stabilito dagli usi locali.

Va anche detto inoltre che alla prima scadenza il recesso del locatore è possibile solo in casi espressamente previsti dalla legge. Ex art. 3, comma 1, l. n. 431/1998, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, quando:

- intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado);

https://www.condominioweb.com/casi-di-disdetta-del-contratto-da-parte-del-locatore-e-durata-del.435

Modificato da Tullio Ts
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