#1 Inviato 3 Novembre, 2019 Qualcuno, che lo sa per certo, sa dirmi se per effettuare l'accesso con l'ufficiale giudiziario è necessario che ALLA DATA FISSATA PER L'ACCESSO, sia ritornata indietro la cartolina Avviso di Ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica ? A rigor di logica non dovrebbe essere necessaria, in quanto questa cartolina dovrebbe servire SOLO a comprovare il perfezionamento della notifica qualora la notifica stessa fosse contestata nelle opportune sedi, (leggasi TRIBUNALE), oltretutto il codice di procedura civile, in materia di accessi per sfratto statuisce che: "Art. 608. (Modo del rilascio). ((L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera')).((113a))((115))((116))" Quindi si capisce che il legislatore consente il primo accesso non prima di dieci giorni dalla notifica per consentire il perfezionamento della stessa, ma non certo il ritorno dell'avviso di ricevimento che, specie in caso di giacenza, sarà al massimo partita dato che la compiuta giacenza si perfeziona appunto dopo dieci giorni
#2 Inviato 5 Novembre, 2019 sì è necessario. Il legislatore fissa dei termini ma ovviamente la notifica va provata dalla parte che agisce e la si prova esibendo all'ufficiale giudiziario la ricevuta di ritorno. Ho già risposto alla stessa domanda su fb, immagino sempre tua. Fattene una ragione. Ti assicuro che noi avvocati lottiamo proprio contro queste cose..purtroppo finchè la ricevuta di ritorno non c'è, gli ufficiali non fanno l'esecuzione.
#3 Inviato 5 Novembre, 2019 SisterOfNight dice: sì è necessario. Il legislatore fissa dei termini ma ovviamente la notifica va provata dalla parte che agisce e la si prova esibendo all'ufficiale giudiziario la ricevuta di ritorno. Ho già risposto alla stessa domanda su fb, immagino sempre tua. Fattene una ragione.Ti assicuro che noi avvocati lottiamo proprio contro queste cose..purtroppo finchè la ricevuta di ritorno non c'è, gli ufficiali non fanno l'esecuzione. Sono sicuro che tutto quello che dice è vero, però non si capisce come faccia a ritornare indietro in 10 giorni la cartolina se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza,(appunto 10 giorni). Tralasciando il fatto che probabilmente sarà come dice lei nella vita pratica, io mi ponevo una domanda di tipo logico, non so se è chiaro quello che ho scritto.
#4 Inviato 6 Novembre, 2019 ma non è obbligatorio iniziare al decimo giorno, anzi non lo si riesce a fare praticamente mai...ma è così. La legge fissa un termine minimo per iniziare, ma non impone venga iniziata la procedura il decimo giorno. Prendiamo un precetto: io intimo a Tizio di pagare Xeuro o dopo dieci giorni inizio pignoramento. Ma non succede mai che il decimo giorno io abbia già la cartolina di ricevuta, mai... ma la legge non mi impone di farlo il decimo giorno, anzi mi dice che il mio precetto puo' fondare una esecuzione dal decimo al novantesimo giorno dalla sua notifica. E quando la ricevuta si perde? ehhh... provate a fare gli avvocati, litigate ogni giorno con l'ufficio poste
#5 Inviato 6 Novembre, 2019 Grazie per la risposta. Sicuramente l'art. 608 del cpc fissa il termine minimo dopo il quale può essere avviata l'esecuzione e questo non toglie che la si possa iniziare quando si vuole a partire da quel termine, però nello stesso tempo questo vuol dire che il codice di procedura sarebbe scritto male in quanto non consentirebbe di essere applicato MAI tenendo conto dei termini minimi in quanto questi cozzano con i tempi di ritorno della cartolina (se la notifica è finita in giacenza è infatti impossibile che sia tornata in 10 giorni) Sono sicuro che è come dice Lei è che nella pratica alcune cose vanno valutate in maniera elastica, però deve riconoscere che il mio ragionamento logico è corretto