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AntonioPaolo.BAMBINO

Sentenza gdp favorevole

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Volevo porvi un quesito,  sarebbe nel mese di luglio 2020, si nominava un amministratore di condominio esterno, in quanto prima per circa 20 anni lo facevamo un anno per ciascuno.

Premetto che il condominio ha regolare tabelle millesimali fatte in anni precedenti regolarmente approvate e registrate tramite notaio che si sono sempre rispettate.

Dall'arrivo del nuovo amministratore di condominio esterno non so chi abbia deciso o tanto meno al punto dell’ordine del giorno in una riunione senza modificare le tabelle , ma di fatto facendo parte modificava le spese di una tabella, di cui a maggioranza veniva approvata.

Il sottoscritto immediatamente faceva opposizione a quella delibera  alla mediazione che il condominio non si costituiva, dopodiché veniva fatto opposizione al GdP per   territorio per  lo stralcio di quella delibera in cui si modificava la tabella.

Il condominio si costituiva.

Nel mese di aprile 2020 la causa veniva discussa x la definizione che nel mese di maggio doveva uscire la sentenza.

Nel mese di maggio l’amministratore indicava una riunione all'otto di GIUGNO  con la chiusura dell’anno che cosa che faceva, ma  applicando i criteri che si e in discussione e per la relativa causa che si aspetta la decisione, e non come da tabella millesimale.

Il sottoscritto nella medesima riunione faceva notare di aspettare fino alla fine del mese di giugno, onde evitare che se uscisse la  sentenza con parere ( negativa o Positiva) , lo stesso  all'ordine del giorno ha continuato  e nella riunione veniva deliberato con i criteri in discussione (parte della causa) e pertanto veniva deciso  a maggioranza.

Fatto sta che ora la sentenza e uscita e la stessa si evince che quella delibera del giorno del luglio 2020 deve essere annullata e rimanda il tutto alle tabelle millesimali esistenti.

E questo è il quesito, visto che il giorno 8 giugno vi è stata altra riunione di condominio  con il relativo bilancio di chiusura  dell’anno precedente, approvata  con ripartizioni non conforme, come da sentenza.

Con l’uscita della sentenza che annullava quella delibera a questo punto mi domando l’amministratore è obbligato a fare la riunione prima della scadenza dell’otto (8) di luglio onde evitare la scadenza di ulteriore contestazione dell’approvazione della riunione che a maggioranza approvava con dei criteri non giusti.

Deve rifare di nuovo i conteggi come sono stabiliti dalle tabelle millesimali.   

Vi sarei grado delle spiegazioni.-

Chiederei all'amministratore la convocazione d'urgenza di un'assemblea, per ri-deliberare in merito al riparto delle spese a consuntivo secondo le tabelle corrette (p.e. entro il 04/07).

Se non ottemperasse, non ti resta che impugnare anche questa delibera entro e non oltre il 08/07.

Certo che se la vanno proprio a cercare... 🙄

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certo, inviato il tutto tramite avv. e il fatto che ancora l'amministratore ancora non induce una riunione  anche per conoscenza all'assemblea far conoscere la sentenza, in cui l'avv. ha chiesto anche i soldi.

Al di fuori di contestare nuovamente la delibera successiva, cosa si può fare all'amministratore che si sta comportando cosi ?????

chiedo a voi GRAZIE.

AntonioPaolo.BAMBINO dice:

Al di fuori di contestare nuovamente la delibera successiva, cosa si può fare all'amministratore che si sta comportando cosi ?????

sostituirlo

condo77 dice:

sostituirlo

be, non penso solo sostituirlo quello e il minimo se pure ha a suo favore 2 terzi dell'assemblea, ma pensavo che visto che siete più competente di me in certe cose, visto che è il vostro lavoro sicuramente l'art. 388 c.p. andrebbe bene, il quale recita espressamente " Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. ". spero che questo articolo del c.p. vada bene, di fatto ne paga di prima persona.-

AntonioPaolo.BAMBINO dice:

be, non penso solo sostituirlo quello e il minimo se pure ha a suo favore 2 terzi dell'assemblea, ma pensavo che visto che siete più competente di me in certe cose, visto che è il vostro lavoro sicuramente l'art. 388 c.p. andrebbe bene, il quale recita espressamente " Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. ". spero che questo articolo del c.p. vada bene, di fatto ne paga di prima persona.-

Non ritengo che andrebbe bene l'art. 388 c.p., dato che l'obbligato qui è il condominio, più che l'amministratore.

Senti però il tuo avvocato.

 

Io mi limiterei a chiedere l'assemblea, se non la organizza impugnerei la delibera e alla prima occasione spiegherei ai condomini come per l'inerzia e i suggerimenti errati dell'amministratore loro ora si ritrovino a pagare un bel po' di spese legali perfettamente inutili.

Spero questo contribuisca a trovare una maggioranza favorevole al cambio di amministratore (anche se purtroppo spesso in queste situazioni si scende in trincea e piuttosto che fare un'analisi oggettiva si preferisce continuare a combattere quello che è visto come il "nemico", perché ha fatto causa al condominio).

Modificato da condo77
condo77 dice:

Non ritengo che andrebbe bene l'art. 388 c.p., dato che l'obbligato qui è il condominio, più che l'amministratore.

Senti però il tuo avvocato.

 

Io mi limiterei a chiedere l'assemblea, se non la organizza impugnerei la delibera e alla prima occasione spiegherei ai condomini come per l'inerzia e i suggerimenti errati dell'amministratore loro ora si ritrovino a pagare un bel po' di spese legali perfettamente inutili.

Spero questo contribuisca a trovare una maggioranza favorevole al cambio di amministratore (anche se purtroppo spesso in queste situazioni si scende in trincea e piuttosto che fare un'analisi oggettiva si preferisce continuare a combattere quello che è visto come il "nemico", perché ha fatto causa al condominio).

Veramente l'art. 388 c.p. riguarda solo ed esclusivamente l'Amministratore, in quanto come già specificato, se lui non attua la sentenza ,  allo stesso tempo non induce una riunione dei condomini, con chi me la devo prendere ???? 

mi piace quello che all'ultimo punto dici, certo io sono il  nemico visto che adesso devono tirare i soldini, e, che fino a prima ridevano di me ????, tanto lo so già che io sono il loro nemico ??????, 

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