Vai al contenuto
vitopinto

Se alcuni condomini abbandonano l'assemblea.

In una ssemblea condominiale viene eletto il Presidente ed il segretario i quali accertano la presenza della maggioranza dei condomini e dei millesimini. Prima di iniziare la discussione sul primo punto all'ordine del giorno alcuni condomini, per dissenso sul fatto che due condomini hanno presentato due deleghe ciascuno, abbandonano l'assemblea in modo che viene a mancare la maggioranza.

La domanda è: il Presidente può proseguire la discussione e votazione sui punti all'ordine del giorno con i condomini presenti?

Ringrazio tutti gli amici che mi risponderanno.

In una ssemblea condominiale viene eletto il Presidente ed il segretario i quali accertano la presenza della maggioranza dei condomini e dei millesimini. Prima di iniziare la discussione sul primo punto all'ordine del giorno alcuni condomini, per dissenso sul fatto che due condomini hanno presentato due deleghe ciascuno, abbandonano l'assemblea in modo che viene a mancare la maggioranza.

La domanda è: il Presidente può proseguire la discussione e votazione sui punti all'ordine del giorno con i condomini presenti?

Ringrazio tutti gli amici che mi risponderanno.

Dopo l'uscita dei condomini è necessario aggiornare il numero dei presenti e si può proseguire se rimane il quorum costituivo, altrimenti l'assemblea non può proseguire

come sappiamo, ci sono i quorum costitutivi di assemblea e i quorum deliberativi . in prima convocazione è obbligatorio prima costituire l'assemblea e poi procedere con le delibere, in seconda convocazione, si va direttamente ai quorum deliberativi. Se si ha la percezione di abbandoni, prima di ogni votazione si deve fare la conta dei presenti , e si deve registrare sul verbale l'orario di chi entra o esce. Qualora già si è in seconda convocazione, i quorum si abbattono e sono importanti solo quelli deliberativi. Per cui, come detto, una volta nominato il presidente e il segretario, vuol dire che i millesimi c'erano per aprire le discussioni, però per procedere necessita la conferma, altrimenti tutti a casa . In questo caso è doveroso avere sempre a portata di mano la tabella dei quorum. OKKIO agli errori.

... in seconda convocazione, si va direttamente ai quorum deliberativi.
Non è esatto, anche in seconda convocazione c'è il quorum costitutivo, forse ti confondi con il precedente ordinamento, quello precedente al 18.06.2013 e non richiedeva un quorum costitutivo in 2° convocazione, è stato aggiornato e dice all'art. 1136 cc al 3° comma;

 

- L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

1/3 è il quorum minimo per deliberare, sotto non si può scendere non c'è proprio assemblea. Giusto per ...... è valida la costituzione ad 1/3 e poi magari all'odg abbiamo l'approvazione del rifacimento della facciata (oneroso) o della revoca e nomina...... come fai?

1/3 è il quorum minimo per deliberare, sotto non si può scendere non c'è proprio assemblea. Giusto per ...... è valida la costituzione ad 1/3 e poi magari all'odg abbiamo l'approvazione del rifacimento della facciata (oneroso) o della revoca e nomina...... come fai?
Se ci sono delibere che richiedono un quorum superiore a quello costitutivo ed i presenti non raggiungono il quorum deliberativo, è ovvio che non si possono deliberare, ma ciò non toglie che esiste il quorum costitutivo per la 2° convocazione a differenza di quanto avevi detto.
... in prima convocazione è obbligatorio prima costituire l'assemblea e poi procedere con le delibere, in seconda convocazione, si va direttamente ai quorum deliberativi.....

Art. 1136 c.c.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio...

...

L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

I quorum costitutivi sono sempre validi, anche in seconda convocazione ed il conteggio si fa una sola volta, all'apertura dell'assemblea.

Una volta dichiarata l'assemblea validamente costituita, non si conta più il quorum costitutivo ma solo quello deliberativo.

 

Esempio di quello che potrebbe succedere in seconda convocazione in condominio composto da 15 partecipanti.

Si presentano 5 condòmini per un totale di 500 millesimi per cui c'è il quorum costitutivo di almeno 1/3 dei partecipanti ed almeno 1/3 dei millesimi.

L'assemblea è validamente costituita e non si deve più controllare il quorum costitutivo.

 

Nel corso dell'assemblea c'è da deliberare su un argomento che richiede la magggioranza semplice.

Due condòmini abbandonano l'assemblea e restano in 3 che all'unanimità e 350 millesimi approvano.

Quei 3 rimasti presenti non rappresentano più 1/3 dei partecipanti occorrenti per il quorum costitutivo ma rappresentano la maggioranza dei 5 intervenuti al quorum costitutivo, per cui delibera perfettamente valida.

Nel corso dell'assemblea c'è da deliberare su un argomento che richiede la magggioranza semplice.

Due condòmini abbandonano l'assemblea e restano in 3 che all'unanimità e 350 millesimi approvano.

Quei 3 rimasti presenti non rappresentano più 1/3 dei partecipanti occorrenti per il quorum costitutivo ma rappresentano la maggioranza dei 5 intervenuti al quorum costitutivo, per cui delibera perfettamente valida.

Non ci avvevo pensato, ed è giusto quello che dici, sono d'accordo.

Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo VII - Della comunione (artt. 1100-1139) → Capo II - Del condominio negli edifici

(1) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (2) [1129].

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (3).

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo (4).

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio (4).

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati (5).

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore [66, 67 disp att.].

Note

(1) Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220. L'articolo precedente così disponeva:

"L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore".

(2) In prima convocazione: - il quorum costitutivo è dato dai due terzi del valore dell'intero edificio e dalla maggioranza dei partecipanti al condominio;

- il quorum deliberativo è pari al numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

(3) In seconda convocazione: - il quorum costitutivo è dato dall'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio;

- il quorum deliberativo è pari alla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

(4) Nel condominio si distinguono tre gruppi di affari che richiedono diverse maggioranze assembleari: 1. atti di ordinaria amministrazioni e riparazioni straordinarie di non grande entità: si applicano i primi tre commi dell'articolo in commento a seconda che si deliberi in prima o seconda convocazione;

2. atti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza costituire innovazione: anche nella seconda convocazione è richiesto il quorum deliberativo dell'assemblea in prima convocazione;

3. innovazioni (articolo 1120, primo comma, e 1122 bis, terzo comma): sia in prima che in seconda convocazione è richiesto il quorum qualificato dato dalla maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

(5) Il vizio di mancata convocazione anche di un solo condomino rende la delibera annullabile. Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., come rinnovato nel 2012, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

la nota n 3 non precisa in caso di abbandono

Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile

la nota n 3 non precisa in caso di abbandono

Non mi dirai che un condomino non è libero di uscire dall'assemblea anzitempo?

 

la nota n 3 non precisa in caso di abbandono

Il condòmino che si assenta non influisce sulla valida costituzione dell’assemblea, ma incide invece sulle maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere ed è qualificato per l’eventuale impugnazione delle stesse.

--link_rimosso--

Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato alla discussione ed hanno chiarito i miei dubbi.

×