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Scdenza biennale contratto amministratore.

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Il contratto che lega un amministratore al condominio ha una durata biennale ma dopo ogni anno il mandato può essere revocato.

 

Ogni anno con la convocazione assemblea ordinaria l'amministratore "dovrebbe" allegare autocertificazione del 73-bis e quanto previsto dal 1129 con la famosa distinta analitica.

 

Ogni anno si potrebbe salutare l'amministratore inviso magari ad un paio di condomini ringraziandolo e girando pagina.

 

Ora osservo che questa regola "se fosse rispettata" eviterebbe molti problemi (oggetto spesso di discussioni anche in queste pagine) e mi chiedo: può essere inserita nel regolamento interno per regolare allo stesso modo anche altre posizioni?

 

Mi riferisco ai contratti di portierato, di pulizie, di giardinaggio. .... qualche condomino si lamenta sempre e fà perdere un sacco di tempo (praticamente ad ogni assemblea).

 

Prevedere una scadenza biennale di ogni contratto con la ripetizione annuale della propria offerta e la ricerca di offerte alternative ogni due risolverebbe a mio avviso il problema delle lamentele giustificate o no.

 

Per il rapporto di portierato dove si concentrano le lamentele ci vorrebbe qualche attenzione in più, visto l'obbligo di riassunzione del portiere da parte della nuova gestione, ma probabilmente è un problema risolvibile semplicemente non rinnovando il contratto fatto con l'impresa che manda un suo dipendente, ... ma questo và chiarito in qualche modo altrimenti è meglio assumere direttamente la persona.

 

Come stipulare in modo legale e corretto un "contratto a termine" come quello che ci lega ad un amministratore o ad uno studio in cui operano diversi amministratori? un contratto che a scadenza non imponga alcuna posizione critica a giustificazione del desiderio di non proseguire la collaborazione.

 

Inoltre è proponibile la ricerca di una azienda in grado di fornire le tre attivita' giardinaggio, portierato, pulizie gestione riscaldamento e piccola manutenzione? .... (il portiere di tanti anni fà).

Il mandato e' annuale e l' amministratore può essere revocato in ogni tempo (come stabilito dal codic'è civile )

Il mandato e' annuale e l' amministratore può essere revocato in ogni tempo (come stabilito dal codic'è civile )

OK questo è noto.

 

il senso della domanda posta è ... ci sarà un sistema per salutare annualmente anche altre persone che lavorano con il condominio?

 

Come condomino ritengo profondamente errato affidare l'incarico alla agenzia "A" che ci manda il suo dipendente "Pippo" poi a fine esercizio cambiare agenzia e ritrovarsi con lo stesso dipendente "Pippo" che diventa per legge dipendente della nuova agenzia, penso che stando così le cose sarebbe meglio assumere "Pippo" e se non và bene mandarlo via senza strani sotterfugi, non credo che un qualsiasi amministratore abbia difficoltà a gestire due o tre dipendenti.

 

Ma ... senza tentare di capirne le motivazioni profonde ritengo che se ci si rivolge ad una agenzia per effettuare alcuni lavori anche continuativi, si possa prevedere un sistematico cambio di chi svolge il compito, salvo un certo numero di riconferme (oltre le quali si debba considerare una assunzione diretta).

 

Questo il dubbio ... esiste una simile tipologia di contratto di lavoro?

Basta stipulare contratti che prevedano scadenze annuali .

È quello che facciamo, ma per alcune attività (al momento il portierato) è prevista l'assunzione del dipendente da chi subentra nel contratto (che comprende diverse attivita, una quella di portierato).

In un contesto con tante teste ... capitano attriti, antipatici, superare il problema semplicemente per un contratto che scade e manca la volontà di rinnovarlo

è la forma che sembra più tranquilla e non offensiva

oggi pare si debbano dichiarare "mancanze" che riguardano l'intermediario intenzionato forse a licenziare il "suo" dipendente non il condominio.

 

È un sistema antipatico, concordo, ma alcune funzioni dove la fiducia è indispensabile dovrebbero ammettere sempre la soluzione, senza dover riscontrare ed evidenziare una colpa. Se un dipendente del condominio risulta inviso a qualche condomino onde evitare il protrarsi di una situazione sgradevole, che sembra irrisolvibile, bisogna scegliere tra il mandar via il condomino (impossibile ...) o interrompere a scadenza il rapporto con il dipendente.

Ciò è possibile con l'amministratore (ed in un supercondominio è facile visto le poche persone in grado di prendere la decisione di non rinnovare il mandato), ma con altre attività legate a contratti annuali come ottenere lo stesso risultato?

 

Un conto è una colpa grave che giustifica un licenziamento ma questo è un semplice desiderio di mantenere un clima condominiale tranquillo non rinnovando semplicemente la fiducia alla fine naturale del contratto, cosa fatta ma .... senza ottenere il risultato "da alcuni" auspicato.

l'amministratore può NON mettere all'ordine del giorno di un'assemblea ordinaria il punto: dimissioni ed elezione amministratore? perchè il nostro dice che non è tenuto a metterlo. dice che la legge gli permette di inserirlo ogni due anni.

grazie

l'amministratore può NON mettere all'ordine del giorno di un'assemblea ordinaria il punto: dimissioni ed elezione amministratore? perchè il nostro dice che non è tenuto a metterlo. dice che la legge gli permette di inserirlo ogni due anni.

grazie

alla scadenza del primo anno l'amministratore dovrebbe indicare all'odg "revoca o prosecuzione ex lege nell'assolvimento dell'incarico" oppure ancora "comunicazioni di legge in merito alla prosecuzione dell'incarico", oppure ancora, non inserire nulla.

quindi ha ragione lui dicendo che può metterlo ogni due anni. e qualora si sia in ordinaria nell'anno in cui non lo ha messo per mandarlo via bisogna solo procedere con revoca...

quindi ha ragione lui dicendo che può metterlo ogni due anni. e qualora si sia in ordinaria nell'anno in cui non lo ha messo per mandarlo via bisogna solo procedere con revoca...

potete sempre richiedere un'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 66 Dacc con odg. revoca amministratore e nomina nuovo amministratore.

Tale richiesta deve essere inviata da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

ne abbiamo chiesta una adesso per questioni che menziono in altri post, ma alcuni avevano detto che in straordinaria questo punto non poteva essere messo. su questo mi spiace aver sbagliato.

alcuni asseriscono che dato che non ruba e c'è di peggio ci teniamo tutti gli altri casini...sono un giusto compromesso (e non sono cose di poco conto...).

non può essere menzionato ed inserito in fase di discussione nelle varie ed eventuali della straordinaria giusto?

la revoca dell'amministratore con contestuale nuova nomina può anche essere discussa e deliberata in un'assemblea straordinaria, l'unica cosa, se non ci sono gravi irregolarità ed urgenze di revocare, sarebbe opportuno attendere la fine dell'esercizio in corso, per evitare di pagare in ogni caso l'intero compenso all'amministratore revocato.

La revoca dell'amministratore non può, in ogni caso, essere decisa fra le varie ed eventuali.

la revoca dell'amministratore con contestuale nuova nomina può anche essere discussa e deliberata in un'assemblea straordinaria, l'unica cosa, se non ci sono gravi irregolarità ed urgenze di revocare, sarebbe opportuno attendere la fine dell'esercizio in corso, per evitare di pagare in ogni caso l'intero compenso all'amministratore revocato.

La revoca dell'amministratore non può, in ogni caso, essere decisa fra le varie ed eventuali.

anche se il regolamento del condominio cita che può essere mandato via in ogni momento senza compensi aggiuntivi e nulla gli è dovuto?

anche se il regolamento del condominio cita che può essere mandato via in ogni momento senza compensi aggiuntivi e nulla gli è dovuto?

se c'è questa norma nel Rdc può essere applicata, anche se, in mancanza di gravi irregolarità da parte dell'amministratore, a titolo prudenziale attenderei la fine del mandato.

Che lo dica o non lo dica il regolamento, l’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, anche senza giusta causa. Resta da vedere l’aspetto sul compenso perchè magari nell’offerta che era stata accettata al momento della nomina o della conferma era specificato che avrebbe avuto diritto al compenso anche in caso di prorogatio imperii ovvero il periodo che intercorre tra revoca/dimissioni e nomina nuovo amministratore.

art. 1129 comma 14.....

 

che dice? provate a dare una occhiata alla documentazione fornita, esiste la distinta analitica .... ad ogni rinnovo?

 

no, non vi è stata data e se dovete deliberare lavori straordinari in assemblea vi sarà qualcuno che chiede: "e il suo compenso? " e lui ... l'amministratore bonaccione che non fornisce la distinta analitica vi dirà solo il xx %.

 

Beh la nomina o il rinnovo è nullo ... e chiunque ne abbia interesse può ...

 

e qui nascono i problemi ... come fare a far rispettare un articolo del cc che prevede la nullita di un rinnovo?

 

Come mandarlo via se si è soli a volerlo fare?

--link_rimosso--

la revoca dell'amministratore con contestuale nuova nomina può anche essere discussa e deliberata in un'assemblea straordinaria, l'unica cosa, se non ci sono gravi irregolarità ed urgenze di revocare, sarebbe opportuno attendere la fine dell'esercizio in corso, per evitare di pagare in ogni caso l'intero compenso all'amministratore revocato.

La revoca dell'amministratore non può, in ogni caso, essere decisa fra le varie ed eventuali.

In alcuni casi 1129 comma 14 parla di un caso di elezione nulla.

I condomini sono in grado leggere e capire se la situazione del loro condominio cade nella casistica che porta alla nullità.

Stante le capacità affabulatorie dell'amministratore in carica mi domando se l'assemblea straordinaria che dovrebbe discutere ed eventualmente deliberare il cambio di amministratore possa svolgersi senza la presenza dello stesso.

Oppure l'unica soluzione è quella

della Mediazione (ma cosa c'è da mediare ?)

o Giudice (di pace vista la mancanza di una rilevante cifra in gioco).

 

Leggo che la mediazione in alcuni casi (non citati) non necessità più della assistenza del legale bastano le prove.

sarà questo uno?

In alcuni casi 1129 comma 14 parla di un caso di elezione nulla.

I condomini sono in grado leggere e capire se la situazione del loro condominio cade nella casistica che porta alla nullità.

Stante le capacità affabulatorie dell'amministratore in carica mi domando se l'assemblea straordinaria che dovrebbe discutere ed eventualmente deliberare il cambio di amministratore possa svolgersi senza la presenza dello stesso.

Oppure l'unica soluzione è quella

della Mediazione (ma cosa c'è da mediare ?)

o Giudice (di pace vista la mancanza di una rilevante cifra in gioco).

 

Leggo che la mediazione in alcuni casi (non citati) non necessità più della assistenza del legale bastano le prove.

sarà questo uno?

nulla vieta di svolgere l'assemblea senza la presenza dell'amministratore, soprattutto se si deve decidere della sua revoca e contestuale nomina di altro.

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